Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0 4 1 85 /03 REPUBBLICA ITAL LANA LA CORO'R SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 28098/01 Rel. Consigliere Cron. 9664 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 25/11/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA PLE elettivamente IB RI, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DI CLODIO 14, che lo rappresenta e difende, giusta delega inCELMO, atti;
ricorrente
contro
WASTE ITALIA S.P.A. già WASTE MANAGEMENT ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato TIBERIO SARAGO', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI 2002 CONTENTO, GIUSEPPE CUTILLI, giusta delega in atti;
4797 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 7/00 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 24/11/00 - R.G.N. 41/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLIERECT Giovanni LM -2- LO MA
contro
Waste Management Italia s.p.a. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3 marzo 1994 MA LO conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Torre Annunziata sezione distaccata di Gragnano, la Società per Azioni Servizi Pubblici Italiani (SASPI), alle cui dipendenze affermava di avere lavorato dall'11 aprile 1984 sino al 23 giugno 1991, data in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in coincidenza con la scadenza del contratto di appalto tra la società datrice di lavoro e il Comune di Gragnano per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il lavoratore, contestando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, chiedeva la condanna della società convenuta alla di lui reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno da quantificarsi in una misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione ex art. 18 Statuto dei Lavoratori. Con sentenza in data 20 gennaio 1999 il Pretore adito rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società convenuta in ordine alla maturata decadenza in danno del lavoratore per l'impugnativa del licenziamento. A seguito di appello del LO il Tribunale di Torre Annunziata confermava la sentenza pretorile e compensava le spese del giudizio di gravame osservando che il lavoratore doveva considerasi decaduto dall'impugnativa del licenziamento per il fatto che questo gli era stato comunicato il 4 marzo 1991 con la clausola della provvisoria e temporanea prosecuzione del rapporto sino alla eventuale scadenza del nuovo contratto di appalto con il comune di Gragnano per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, con la conseguenza che sarebbe stato onere del lavoratore impugnare tempestivamente il licenziamento entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, in data 4 marzo 1991, del licenziamento, impugnato in data 13 luglio 1991. Il Tribunale aggiungeva che non costituiva implicita revoca del recesso la disposta prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 23 giugno 1991, posto che tale proroga del rapporto era stata 1 preannunciata al lavoratore con l'intimato licenziamento e giustificata con l'eventuale proroga del contratto di appalto. Il LO ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Waste Management Italia s.p.a., subentrata per incorporazione alla SASPI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso MA LO deduce che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 38 del C.C.N.L. del 1988 per il personale delle società di nettezza urbana e dell'at. 2118 c.c. nonchè con omessa e insufficiente motivazione, non avesse tenuto conto del fatto che non era intervenuta decadenza dal termine di impugnazione del licenziamento per la evidente ragione che il provvedimento intimato dalla SASPI a mezzo di raccomandata in data 1° marzo 1991 doveva considerarsi implicitamente revocato. Ciò perché il rapporto di lavoro era proseguito in forza della proroga del contratto di appalto per il servizio di nettezza urbana concesso dal Comune di Gragnano alla società datrice di lavoro sino al 23 giugno 1991 e, quindi, ben oltre il mese di preavviso concesso per il licenziamento del 1° marzo 1991 motivato dalla scadenza del contratto di appalto con il Comune di Gragnano. Il ricorrente deduce che anche sulla base della norma collettiva e in virtù della proroga del contratto di lavoro, decorrendo il termine per la impugnativa del licenziamento dalla ricezione della comunicazione del preavviso, doveva ritenersi che questo, dopo la proroga, non era stato nuovamente concesso, con la conseguenza che alla nuova scadenza del contratto di appalto si sarebbe dovuto intimare un nuovo recesso, dovendosi intendere che era stato implicitamente revocato quello precedente. Il ricorso è infondato. Il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta eccezione 2 www....... per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966.( v. Cass. 2 marzo 1999 n. 1757). Poiché l'atto di licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale ricettizio, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro ( v. Cass. n. 1757 del 1999 avanti ), spetta al giudice di merito interpretare, come per qualsiasi altro atto negoziale individuale o collettivo ( v. Cass.4 febbraio 1999 n. 2096 ), il contenuto di tale negozio sulla base dei criteri ermenutici previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c. al fine di stabilire se tale volontà sia stata motivatamente manifestata e, quindi, se dal momento in cui essa sia stata comunicata, inizi a decorrere il termine di impugnativa di 60 giorni previsto, a pena di decadenza, dal citato art.
6. Il ricorrente, contestando la interpretazione fornita dal Tribunale sul contenuto dell'atto negoziale, considerato dal giudice di merito come un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con esecuzione differita alla scadenza eventualmente prorogata del contratto di appalto per la nettezza urbana stipulato tra la società datrice di lavoro e il Comune di Gragnano, ne ha offerto una diversa interpretazione senza, tuttavia, denunciare una violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o un vizio di motivazione della sentenza impugnata bensì una violazione di norme collettive, non sindacabile, però, davanti a questo giudice della legittimità. Il LO si è limitato a sostenere la tesi di una tempestività dell'impugnativa del licenziamento perché questo,contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sarebbe stato manifestato non già per iscritto ma oralmente con la semplice estromissione del lavoratore dal posto di lavoro. Infatti, il primo licenziamento intimato per iscritto si sarebbe dovuto ritenere come implicitamente revocato in quanto, secondo la normativa collettiva del settore applicabile, andava comunicato nei termini previsti un nuovo preavviso. Il proposto ricorso è infondato, Come dià sopka pre วง Invero il giudice di merito,con motivazione esauriente e immune da vizi logici aveva affermato 1 che l'impugnativa del licenziamento era stata proposta dal lavoratore oltre i 60 giorni ( 13 luglio 3 1991) dalla ricevuta comunicazione ( 4 marzo 1991 ) e, quindi, intempestivamente per la ragione che il contenuto della missiva di licenziamento, comunicata dalla datrice di lavoro al lavoratore in data 4 marzo 1991, andava interpretato nel senso che la società, nell'intimare il licenziamento, avesse previsto l'ipotesi di una proroga del rapporto di lavoro alla cessazione dell'attività della società in coincidenza con la revoca della concessione di appalto da parte del Comune, con conseguente spostamento automatico dell'efficacia del licenziamento alla data di cessazione dell'eventuale proroga dell'appalto (con proroga e cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza della proroga di fatto pacificamente realizzatęsi). a Il ricorrente, invece, offre una diversa interpretazione, a sé favorevole, del contenuto dell'atto di licenziamento ( ritenuto, nella sostanza, come un impegno a tenere fermo il rapporto di lavoro in caso di proroga del contratto di appalto ) senza, tuttavia, sostenere tale diversa opzione interpretativa con la denunzia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata o di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt 1362 e segg. c.c., ma soltanto con la pretesa violazione di norme del contatto collettivo di lavoro e, quindi, con censure non proponibili in questa sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. a O N I T I I O C I S T I I N S I
P.Q.M.
V I N L N U L T O M ' O E A B La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. V V I Ɑ B I V A S N E O 1 D N Così deciso in Roma il 25 novembre 2002. D 1 S O - N S I 8 I - G S V 4 A Il Consigliere estensore I 8 N S I Matale Сарвашо V N N . N O I II Presidente I V 9 T S 8 I O S ' Felin. ill fun.re limi 8 C V Ɑ I IL CANCELLIERE Depositato in CancelleriaCancelleria Joggi 21 MAR 2003 IL CANCELLER CANCELLIERE 01 NI LM,