Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso "de plano" con il quale il giudice dell''esecuzione ha deciso sull'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione del terzo che rivendichi la titolarità del bene sequestrato e poi confiscato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2009, n. 13986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13986 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/03/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1002
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 36366/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE ZI, nata a [...] addì 22/08/1954;
avverso la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma 1/10/2008;
- Esaminati gli atti;
- Udito il Consigliere relatore, Dott. Massimo Vecchio;
- Letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica, in persona del Dott. Carmine Stabile, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna ricorrente al pagamento della spese processuali.
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Stabile Carmine, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 1 ottobre 2008 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, pronunciando de plano sulla opposizione proposta, con atto recante la data del 26 giugno 2008, da OT ZI avverso il provvedimento 13 giugno 2008 di non luogo a provvedere sulla richiesta 5 giugno 2008 di restituzione dell'autovettura targata DD 791 WL, confiscato con ordinanza del 21 maggio 2008, ha così testualmente disposto: "respinge la richiesta di restituzione della autovettura Citroen CI tg DD 791 WL di cui in premessa, confermando integralmente il provvedimento di confisca emesso in data 21 maggio 2008".
Il giudice della esecuzione ha motivato: il rimedio esperito dalla interessata deve qualificarsi (non come opposizione, bensì) come "atto introduttivo di un procedimento di esecuzione"; non trova applicazione, essendo ormai esaurita la fase delle indagini preliminari la previsione di cui all'art. 263 c.p.p., comma 5; in esito al procedimento a carico di La OC IL, definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta 20 maggio 2008, il veicolo è stato confiscato, giusta ordinanza 21 maggio 2008, in quanto mezzo destinato a commettere i reati di violenza privata e di sequestro di persona commessi da La OC, proprietario e possessore del veicolo;
sulla richiesta di restituzione della OT, concernente il bene confiscato, deve provvedersi "senza formalità";
le osservazioni della instante sono infondate.
2. - Ricorre per cassazione l'interessata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Eugenio Spinelli, mediante atto recante la data del 21 ottobre 2008, col quale sviluppa due motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 666 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4, art. 676 c.p.p. (primo motivo) e art. 240 c.p., comma 1, (secondo motivo), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1 - Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice a quo ha. provveduto de plano, violando il contraddittorio, sulla opposizione ritualmente proposta avverso il provvedimento di non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione del bene confiscato nei confronti di La OC.
2.2 - Con il secondo motivo la ricorrente deduce di aver offerto la prova documentale della comproprietà e del possesso del veicolo confiscato (mediante produzione di visura del pubblico registro automobilistico, del contratto di assicurazione e di autorizzazioni amministrative per il trasporto della madre invalida); e oppone che non si verte in materia di confisca obbligatoria e che la utilizzazione della autovettura per la commissione dei reati da parte di La OC è stata meramente occasionale.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 gennaio 2008, rileva: "l'impugnato provvedimento .. appare compiutamente motivato ed esente da vizi di carattere logico o giuridico valutabili in sede di legittimità", in quanto il giudice a quo "ha evidenziato che risulta provata la proprietà del veicolo in capo all'imputato intestatario e soggetto che aveva la piena disponibilità del veicolo confiscato come dimostrato dalle emergenze in atti".
4. - Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso. A prescindere dall'incongruo riferimento alla lettera "b)" piuttosto che all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), comma 1, operato dal ricorrente, si impone il rilievo, in rito, della nullità della impugnata ordinanza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Proprio in termini questa Corte ha affermato il principio di diritto, secondo il quale "è affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso de plano con il quale il giudice dell'esecuzione ha deciso sull'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione del terzo che rivendichi la titolarità del bene sequestrato e poi confiscato" (Sez. 1^, 27 maggio 2008, n. 24724, Sileno, massima n. 240807).
L'art. 667 c.p.p., comma 4, stabilisce, nel penultimo inciso, che sulla opposizione proposta avverso il provvedimento adottato de plano dal giudice della esecuzione (nella specie à termini dell'art. 676 c.p.p. che rinvia all'art. 667 c.p.p., comma 4) "si procede a norma dell'art. 666 c.p.p.". E, tale disposizione (salvi i casi contemplati dal secondo comma del ridetto art.) prescrive a sua volta, ai commi 3 e 4, il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con l'ulteriore requisito dell'intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Epperò, se il giudice della esecuzione provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Sez. 3^, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde:
Sez. 1^, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134;
Sez. 1^, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. 1^, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672). Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell'esecuzione perché deliberi nelle forme previste sulla opposizione proposta.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009