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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2023, n. 25561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25561 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36051/2018 proposto da: LA IG, difeso da sé stesso;
-ricorrente- contro ER CO IO, rappresentato e difeso dall’avvocato Ales- sandro Coluzzi;
-controricorrente- nonché De IA AU;
-intimato- avverso la sentenza ELla Corte di appello di Roma n. 3863/2018 depositata il 6/6/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio EL 05/04/2023 dal consigliere Remo Caponi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 25561 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 31/08/2023 2 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. Lette le osservazioni EL P.M., nella persona EL Sostituto procuratore generale Corrado Mistri, che ha concluso per l’inammissibilità o il ri- getto EL ricorso. FATTI DI CAUSA L’avv. IG LA conveniva dinanzi al Tribunale di Roma CO IO ER e AU De IA per il pagamento di un compenso professionale. La controversia traeva origine da un incarico svolto da LA per De IA, all'esito EL quale una società assicuratrice era stata condannata al pagamento di un certo importo a favore di questi. Per la corresponsione ELl’importo a De IA e EL compenso ad LA intervenivano accordi che, non andati a buon fine, sfociavano nella pre- sente controversia. L’avv. LA allegava che ER aveva assunto in via solidale con De IA l’obbligo EL pagamento EL compenso, rila- sciando un assegno in garanzia ad AN IC, suo collaboratore presso lo studio legale. In primo grado la domanda di condanna al pa- gamento di € 19.000 veniva accolta nei confronti di De IA, riget- tata nei confronti di ER. In secondo grado l’attore appellante ribadiva che ER e De IA si erano impegnati ad aprire un conto corrente a firma congiunta dal quale gli avrebbero dovuto pagare la somma di € 19.000. Aggiungeva che il decreto ingiuntivo emesso a favore di IC nei confronti di ER era stato revocato in seguito all’accoglimento ELl’opposizione. La Corte di appello ha argomentato l’infondatezza ELla doglianza appurando l’inesistenza ELl’obbligo di garanzia di ER nei confronti di LA. In- fatti, l’appellante non allega che sia mai intercorso un rapporto con ER e non menziona una fideiussione con la quale questi si sarebbe obbligato a garantire l'obbligazione di De IA nei suoi confronti. Su questa base, la pronuncia di primo grado è stata confermata (quindi, 3 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. in particolare, con conferma EL rigetto ELla domanda proposta dall’avv. LA nei confronti di ER). L’attore ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto CO IO ER con controricorso. Cass. 15467/2020 ha rimesso la trattazione EL ricorso alla pubblica udienza per assenza di evidenza decisoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si censura che il giudice d'appello abbia misconosciuto di essere vincolato al giudicato interno formatosi (per mancanza di appello incidentale o comunque di riproposizione ex art. 346 c.p.c. da parte EL ER) sulla questione pregiudiziale ELl’esi- stenza ELl’obbligazione solidale al pagamento EL compenso e così ab- bia illegittimamente escluso l’esistenza ELl'obbligazione di garanzia, che è stata accertata invece dal giudice di primo grado, allorquando ha ritenuto che De IA era inadempiente all'obbligo EL pagamento ELl'importo concordato in solido con il proprio garante (appunto, ER). Si deduce violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 115, 346 c.p.c. Ecco il capo rilevante ELla sentenza di primo grado (il corsivo finale segnala il passaggio sul quale il ricorrente pretende che si sia formato il giudicato): «Appare evidente che parte attrice chiede la condanna nei confronti di entrambi convenuti al pagamento ELla somma di € 19.000 dovuta a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in favore EL De IA sul presupposto (pacifico e documentato) che il ER abbia garantito con l'emissione ELl'assegno in favore ELl'IC il cre- dito EL De IA. Appare evidente quindi che l’IC, collaboratore di studio ELl'avvocato LA, abbia agito e agisca nell'intera vicenda quali mandatario di quest'ultimo. A fronte ELl'inadempimento da parte EL De IA all'obbligo di pagare l'importo pattuito di € 19.000, l'Er- rico ha posto in esecuzione il titolo emesso a garanzia EL credito EL 4 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. proprio mandante, ottenendo così un decreto ingiuntivo provvisoria- mente esecutivo. In presenza di un titolo esecutivo emesso e già posto in esecuzione per il soddisfacimento EL medesimo credito azionato nell'odierno giudizio, la domanda di condanna al pagamento ELla somma di € 19.000 nei confronti EL ER deve essere rigettata. Al contrario deve essere accolta quella svolta nei confronti EL De IA inadempiente all'obbligo EL pagamento ELl'importo concordato e ob- bligato in solido con il proprio garante». 2. - Il primo motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza ELle Sezioni Unite (Cass. SU 11799/2017), qualora il giudice di primo grado abbia rigettato un’ec- cezione di merito (in modo espresso o attraverso un'argomentazione che ne implichi in modo inequivocabile una valutazione di infonda- tezza), il convenuto rimasto vittorioso all'esito EL giudizio di primo grado, al fine di devolvere tale eccezione alla cognizione EL giudice di secondo grado, ha l’onere di proporre appello incidentale, mentre non è sufficiente che egli la riproponga ai sensi ELl’art. 346 c.p.c.; né è consentito al giudice di trarla ad oggetto di rilievo d’ufficio ex art. 345 co. 2 c.p.c. (stante la formazione EL giudicato interno sul punto, ex art. 329 co. 2 c.p.c.). Qualora invece il giudice di primo grado non abbia esaminato (né direttamente, né indirettamente) un’eccezione di merito, il convenuto rimasto vittorioso all'esito EL giudizio di primo grado, al fine di devol- verla alla cognizione EL giudice di secondo grado, se si tratta di ecce- zione rilevabile solo ad istanza di parte, ha l’onere di riproporla in modo espresso ex art. 346 c.p.c. (altrimenti il rilievo ne rimane precluso); se invece si tratta di eccezione rilevabile anche d’ufficio, il giudice di ap- pello ha il potere di rilevarla ex art. 345 co. 2 c.p.c. Così la pronuncia ELle Sezioni Unite citata all’inizio EL precedente capoverso. 5 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. Su questa base si passa ad esaminare il caso di specie, in cui il ER era risultato praticamente vittorioso all’esito EL giudizio di primo grado, poiché la domanda ELl’avv. LA nei suoi confronti era stata rigettata. Pertanto, non vi era una pronuncia favorevole all’avv. LA e sfavorevole al ER, avverso la quale questi aveva l’onere di proporre appello in via incidentale dinanzi all’impugnazione proposta dall’avv. LA;
né vi era quindi il presupposto per configurare la formazione di un giudicato interno da omessa impugnazione incidentale. L’esito EL giudizio di primo grado rinveniva il suo presupposto im- plicito nel fatto che l’obbligazione - definita solidale – a carico EL De IA e EL ER operava dal lato attivo solo per l’IC, che infatti aveva agito separatamente in proprio nei confronti EL ER. Nella co- struzione ELineata dal giudice di primo grado, la soddisfazione EL cre- dito ELl’avv. LA veniva così a dipendere non già da un rapporto di- retto tra questi e il ER, bensì dal buon fine EL giudizio instaurato dal mandatario, l’IC, avente titolo nei confronti EL ER e tenuto in forza EL mandato a riversare all’avv. LA l’importo conseguito all’esito ELl’azione giudiziaria nei confronti EL «garante». In effetti, nel capo saliente ELla sentenza (cfr. indietro, n. 1 in fine), riferito direttamente al ER è unicamente l’appellativo di «garante». Orbene, nel contesto di una proposizione che reca pronuncia di con- danna rivolta unicamente al De IA, preceduta da un capo di rigetto nei confronti EL ER, è da escludere che l’appellativo equivalga a una pronuncia di accertamento positivo EL rapporto obbligatorio solidale, così da gravare questi ELl’onere di proporre appello incidentale (con- dizionato). Ciò sia perché vi è stata pur sempre una condanna nei con- fronti di un debitore qualificato come «obbligato in solido» (il De Can- dia), sia perché l’obbligazione EL ER è configurata nei confronti di una persona (l’IC) diversa dall’attore, ricorrente odierno. 6 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. Ne discende che, nel momento in cui l’avv. LA è ritornato a do- mandare con l’appello l’accertamento EL rapporto obbligatorio solidale a carico EL ER e a proprio favore, in forza ELl’effetto devolutivo è transitata in appello anche la contestazione EL fatto costitutivo di tale rapporto. È infatti appena il caso di ribadire che l’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. copre domande ed eccezioni, non certo la contesta- zione EL fatto costitutivo, già compiuta dal ER in primo grado. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112, 342 c.p.c. e ELl'art. 1362 c.c In concreto la censura si appunta per questa via anche sull’omessa motivazione circa l’inesistenza ELl’accordo avente ad oggetto l'obbligazione solidale assunta dai due convenuti nei confronti ELl’attore e tal fine denuncia anche la mancata ammissione ELle prove (dichiarazioni di scienza e documenti) volte a dimostrarlo. Il secondo motivo è fondato. Il brano censurato è il seguente: «Nel presente giudizio va confer- mato quanto si evince anche dalla richiamata sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra ER ed IC e cioè l'inesi- stenza di qualsivoglia obbligo di garanzia di CO IO ER nei confronti ELl'avv. IG LA. L'appellante non allega che sia mai intercorso un rapporto con il sig. CO IO ER e non men- ziona una fideiussione con la quale il ER si sarebbe obbligato a ga- rantire a sua volta l'obbligazione EL De IA verso l'avv. IG LA. Del resto, l'art. 1937 c.c. afferma il principio secondo cui la volontà di prestare fideiussione deve risultare in maniera espressa, per cui deve emergere dal titolo ELla garanzia medesima;
né l’assegno vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. EL ER in favore ELl'avv. LA, atteso che è emesso a favore di un terzo, l’IC. 7 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. La censura di error in procedendo è sufficientemente circostanziata da consentire alla Corte di esercitare proficuamente i propri poteri di accedere ai fascicoli di causa. In particolare, l’affermazione perentoria, scheletrica e portante che l'appellante non abbia mai allegato «che sia mai intercorso un rapporto con il sig. CO IO ER» contra- sta con gli atti processuali (cfr. in particolare il n. 17 ELl’atto di cita- zione in primo grado, poi ribadito nel punto a1 ELl’atto di appello) ed è sintomo di una motivazione che non riesce ad attingere il minimo costituzionale. La censura di violazione ELl’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ancorché non menzionata espressamente nella rubrica, percorre infatti trasversalmente tutto il corpo EL motivo. In particolare, l’attore aveva allegato fin dall’atto di citazione che: «Il ER si era espressamente fatto carico [ELl'obbligazione EL De IA], impegnandosi a versare i due assegni affidatigli dal deducente Avv. IG LA su un nuovo conto corrente, cointestato col De IA ed a firma congiunta (così che il secondo non potesse operare da solo), prelevando non appena possibile i € 19.000 (concordati con lui e col De IA) per rimetterli personalmente al deducente difensore». Per- tanto, un congruo cimentarsi con l’allegazione svolta dall’attore nel suddetto punto ELl’atto di citazione avrebbe dovuto indurre a conside- rare allegato l’accordo a base ELl’obbligazione dedotta in giudizio e di conseguenza ad ammettere le prove, ELle quali l’attore aveva fatto tempestiva richiesta, integralmente trascritta a p. 3 s. EL ricorso in cassazione. La mancata ammissione ELle prove ha determinato quindi una vio- lazione EL diritto alla prova. In relazione a ciò la censura va accolta. 4. – In sintesi, è accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa 8 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. composizione, cui è demandato altresì di liquidare le spese EL giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì di
-ricorrente- contro ER CO IO, rappresentato e difeso dall’avvocato Ales- sandro Coluzzi;
-controricorrente- nonché De IA AU;
-intimato- avverso la sentenza ELla Corte di appello di Roma n. 3863/2018 depositata il 6/6/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio EL 05/04/2023 dal consigliere Remo Caponi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 25561 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 31/08/2023 2 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. Lette le osservazioni EL P.M., nella persona EL Sostituto procuratore generale Corrado Mistri, che ha concluso per l’inammissibilità o il ri- getto EL ricorso. FATTI DI CAUSA L’avv. IG LA conveniva dinanzi al Tribunale di Roma CO IO ER e AU De IA per il pagamento di un compenso professionale. La controversia traeva origine da un incarico svolto da LA per De IA, all'esito EL quale una società assicuratrice era stata condannata al pagamento di un certo importo a favore di questi. Per la corresponsione ELl’importo a De IA e EL compenso ad LA intervenivano accordi che, non andati a buon fine, sfociavano nella pre- sente controversia. L’avv. LA allegava che ER aveva assunto in via solidale con De IA l’obbligo EL pagamento EL compenso, rila- sciando un assegno in garanzia ad AN IC, suo collaboratore presso lo studio legale. In primo grado la domanda di condanna al pa- gamento di € 19.000 veniva accolta nei confronti di De IA, riget- tata nei confronti di ER. In secondo grado l’attore appellante ribadiva che ER e De IA si erano impegnati ad aprire un conto corrente a firma congiunta dal quale gli avrebbero dovuto pagare la somma di € 19.000. Aggiungeva che il decreto ingiuntivo emesso a favore di IC nei confronti di ER era stato revocato in seguito all’accoglimento ELl’opposizione. La Corte di appello ha argomentato l’infondatezza ELla doglianza appurando l’inesistenza ELl’obbligo di garanzia di ER nei confronti di LA. In- fatti, l’appellante non allega che sia mai intercorso un rapporto con ER e non menziona una fideiussione con la quale questi si sarebbe obbligato a garantire l'obbligazione di De IA nei suoi confronti. Su questa base, la pronuncia di primo grado è stata confermata (quindi, 3 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. in particolare, con conferma EL rigetto ELla domanda proposta dall’avv. LA nei confronti di ER). L’attore ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto CO IO ER con controricorso. Cass. 15467/2020 ha rimesso la trattazione EL ricorso alla pubblica udienza per assenza di evidenza decisoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si censura che il giudice d'appello abbia misconosciuto di essere vincolato al giudicato interno formatosi (per mancanza di appello incidentale o comunque di riproposizione ex art. 346 c.p.c. da parte EL ER) sulla questione pregiudiziale ELl’esi- stenza ELl’obbligazione solidale al pagamento EL compenso e così ab- bia illegittimamente escluso l’esistenza ELl'obbligazione di garanzia, che è stata accertata invece dal giudice di primo grado, allorquando ha ritenuto che De IA era inadempiente all'obbligo EL pagamento ELl'importo concordato in solido con il proprio garante (appunto, ER). Si deduce violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 115, 346 c.p.c. Ecco il capo rilevante ELla sentenza di primo grado (il corsivo finale segnala il passaggio sul quale il ricorrente pretende che si sia formato il giudicato): «Appare evidente che parte attrice chiede la condanna nei confronti di entrambi convenuti al pagamento ELla somma di € 19.000 dovuta a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in favore EL De IA sul presupposto (pacifico e documentato) che il ER abbia garantito con l'emissione ELl'assegno in favore ELl'IC il cre- dito EL De IA. Appare evidente quindi che l’IC, collaboratore di studio ELl'avvocato LA, abbia agito e agisca nell'intera vicenda quali mandatario di quest'ultimo. A fronte ELl'inadempimento da parte EL De IA all'obbligo di pagare l'importo pattuito di € 19.000, l'Er- rico ha posto in esecuzione il titolo emesso a garanzia EL credito EL 4 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. proprio mandante, ottenendo così un decreto ingiuntivo provvisoria- mente esecutivo. In presenza di un titolo esecutivo emesso e già posto in esecuzione per il soddisfacimento EL medesimo credito azionato nell'odierno giudizio, la domanda di condanna al pagamento ELla somma di € 19.000 nei confronti EL ER deve essere rigettata. Al contrario deve essere accolta quella svolta nei confronti EL De IA inadempiente all'obbligo EL pagamento ELl'importo concordato e ob- bligato in solido con il proprio garante». 2. - Il primo motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza ELle Sezioni Unite (Cass. SU 11799/2017), qualora il giudice di primo grado abbia rigettato un’ec- cezione di merito (in modo espresso o attraverso un'argomentazione che ne implichi in modo inequivocabile una valutazione di infonda- tezza), il convenuto rimasto vittorioso all'esito EL giudizio di primo grado, al fine di devolvere tale eccezione alla cognizione EL giudice di secondo grado, ha l’onere di proporre appello incidentale, mentre non è sufficiente che egli la riproponga ai sensi ELl’art. 346 c.p.c.; né è consentito al giudice di trarla ad oggetto di rilievo d’ufficio ex art. 345 co. 2 c.p.c. (stante la formazione EL giudicato interno sul punto, ex art. 329 co. 2 c.p.c.). Qualora invece il giudice di primo grado non abbia esaminato (né direttamente, né indirettamente) un’eccezione di merito, il convenuto rimasto vittorioso all'esito EL giudizio di primo grado, al fine di devol- verla alla cognizione EL giudice di secondo grado, se si tratta di ecce- zione rilevabile solo ad istanza di parte, ha l’onere di riproporla in modo espresso ex art. 346 c.p.c. (altrimenti il rilievo ne rimane precluso); se invece si tratta di eccezione rilevabile anche d’ufficio, il giudice di ap- pello ha il potere di rilevarla ex art. 345 co. 2 c.p.c. Così la pronuncia ELle Sezioni Unite citata all’inizio EL precedente capoverso. 5 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. Su questa base si passa ad esaminare il caso di specie, in cui il ER era risultato praticamente vittorioso all’esito EL giudizio di primo grado, poiché la domanda ELl’avv. LA nei suoi confronti era stata rigettata. Pertanto, non vi era una pronuncia favorevole all’avv. LA e sfavorevole al ER, avverso la quale questi aveva l’onere di proporre appello in via incidentale dinanzi all’impugnazione proposta dall’avv. LA;
né vi era quindi il presupposto per configurare la formazione di un giudicato interno da omessa impugnazione incidentale. L’esito EL giudizio di primo grado rinveniva il suo presupposto im- plicito nel fatto che l’obbligazione - definita solidale – a carico EL De IA e EL ER operava dal lato attivo solo per l’IC, che infatti aveva agito separatamente in proprio nei confronti EL ER. Nella co- struzione ELineata dal giudice di primo grado, la soddisfazione EL cre- dito ELl’avv. LA veniva così a dipendere non già da un rapporto di- retto tra questi e il ER, bensì dal buon fine EL giudizio instaurato dal mandatario, l’IC, avente titolo nei confronti EL ER e tenuto in forza EL mandato a riversare all’avv. LA l’importo conseguito all’esito ELl’azione giudiziaria nei confronti EL «garante». In effetti, nel capo saliente ELla sentenza (cfr. indietro, n. 1 in fine), riferito direttamente al ER è unicamente l’appellativo di «garante». Orbene, nel contesto di una proposizione che reca pronuncia di con- danna rivolta unicamente al De IA, preceduta da un capo di rigetto nei confronti EL ER, è da escludere che l’appellativo equivalga a una pronuncia di accertamento positivo EL rapporto obbligatorio solidale, così da gravare questi ELl’onere di proporre appello incidentale (con- dizionato). Ciò sia perché vi è stata pur sempre una condanna nei con- fronti di un debitore qualificato come «obbligato in solido» (il De Can- dia), sia perché l’obbligazione EL ER è configurata nei confronti di una persona (l’IC) diversa dall’attore, ricorrente odierno. 6 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. Ne discende che, nel momento in cui l’avv. LA è ritornato a do- mandare con l’appello l’accertamento EL rapporto obbligatorio solidale a carico EL ER e a proprio favore, in forza ELl’effetto devolutivo è transitata in appello anche la contestazione EL fatto costitutivo di tale rapporto. È infatti appena il caso di ribadire che l’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. copre domande ed eccezioni, non certo la contesta- zione EL fatto costitutivo, già compiuta dal ER in primo grado. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112, 342 c.p.c. e ELl'art. 1362 c.c In concreto la censura si appunta per questa via anche sull’omessa motivazione circa l’inesistenza ELl’accordo avente ad oggetto l'obbligazione solidale assunta dai due convenuti nei confronti ELl’attore e tal fine denuncia anche la mancata ammissione ELle prove (dichiarazioni di scienza e documenti) volte a dimostrarlo. Il secondo motivo è fondato. Il brano censurato è il seguente: «Nel presente giudizio va confer- mato quanto si evince anche dalla richiamata sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra ER ed IC e cioè l'inesi- stenza di qualsivoglia obbligo di garanzia di CO IO ER nei confronti ELl'avv. IG LA. L'appellante non allega che sia mai intercorso un rapporto con il sig. CO IO ER e non men- ziona una fideiussione con la quale il ER si sarebbe obbligato a ga- rantire a sua volta l'obbligazione EL De IA verso l'avv. IG LA. Del resto, l'art. 1937 c.c. afferma il principio secondo cui la volontà di prestare fideiussione deve risultare in maniera espressa, per cui deve emergere dal titolo ELla garanzia medesima;
né l’assegno vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. EL ER in favore ELl'avv. LA, atteso che è emesso a favore di un terzo, l’IC. 7 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. La censura di error in procedendo è sufficientemente circostanziata da consentire alla Corte di esercitare proficuamente i propri poteri di accedere ai fascicoli di causa. In particolare, l’affermazione perentoria, scheletrica e portante che l'appellante non abbia mai allegato «che sia mai intercorso un rapporto con il sig. CO IO ER» contra- sta con gli atti processuali (cfr. in particolare il n. 17 ELl’atto di cita- zione in primo grado, poi ribadito nel punto a1 ELl’atto di appello) ed è sintomo di una motivazione che non riesce ad attingere il minimo costituzionale. La censura di violazione ELl’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ancorché non menzionata espressamente nella rubrica, percorre infatti trasversalmente tutto il corpo EL motivo. In particolare, l’attore aveva allegato fin dall’atto di citazione che: «Il ER si era espressamente fatto carico [ELl'obbligazione EL De IA], impegnandosi a versare i due assegni affidatigli dal deducente Avv. IG LA su un nuovo conto corrente, cointestato col De IA ed a firma congiunta (così che il secondo non potesse operare da solo), prelevando non appena possibile i € 19.000 (concordati con lui e col De IA) per rimetterli personalmente al deducente difensore». Per- tanto, un congruo cimentarsi con l’allegazione svolta dall’attore nel suddetto punto ELl’atto di citazione avrebbe dovuto indurre a conside- rare allegato l’accordo a base ELl’obbligazione dedotta in giudizio e di conseguenza ad ammettere le prove, ELle quali l’attore aveva fatto tempestiva richiesta, integralmente trascritta a p. 3 s. EL ricorso in cassazione. La mancata ammissione ELle prove ha determinato quindi una vio- lazione EL diritto alla prova. In relazione a ciò la censura va accolta. 4. – In sintesi, è accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa 8 di 8 – RG 36051/2018 – S2 – PU 05/04/2023 (12) – Caponi Est. composizione, cui è demandato altresì di liquidare le spese EL giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì di