CASS
Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 15583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15583 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di RZ OP nato a [...] 1'11/02/1987, avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato Francesco Romeo, difensore di fiducia di Di RZ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma — decidendo in sede di secondo rinvio dalla Corte di cassazione e respingendo il motivo di appello relativo all'applicazione della riduzione della pena per la richiesta di giudizio abbreviato — ha confermato la condanna di OP Di RZ per i reati ex artt. 110, 61 n. 5, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo 1) e 110, 61 n. 2 582 e 585 cod. pen. (capo 2) descritti nelle imputazioni, ma ha rideterminato la pena principale e le pena accessoria. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15583 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 03/03/2026 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Di RZ si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce nullità assoluta (e comunque tempestivamente eccepita, quand'anche si ritenesse solo intermedia) del decreto di citazione per il giudizio d'appello per la mancanza dell'avvertimento all'imputato che «non comparendo sarà giudicato in assenza» richiesto dall'art. 601, comma 6, cod. proc pen. e violazioni di legge per la mancata notifica all'imputato del verbale di udienza con cui è stato disposto il rinvio, notificato soltanto al difensore. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione del diniego del recupero del giudizio abbreviato condizionato alla audizione di due testimoni, inizialmente non ammesso, alla luce della sentenza n. 23 del 1992 della Corte costituzionale. Si evidenzia come ingiustificatamente la Corte di appello abbia escluso la rilevanza dell'esame del testimone RI e della testimonianza di De IA. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione del disconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La disciplina contenuta nell'art. 601, comma 6, introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede l'avvertimento all'imputato che «non comparendo sarà giudicato in assenza» è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 (argomentabile da: Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095). 1.2. Il rinvio dell'udienza — derivante dal mancato rispetto del termine per comparire per il giudizio di appello — è stato notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, senza previamente effettuarlo al domicilio eletto, del quale era già stata acclarata la inidoneità nel presente procedimento, sicché, comunque, la notifica avrebbe dovuto avvenire presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Né il motivo di ricorso in esame indica specificamente per quali ragioni in concreto la notifica irrituale non sarebbe idonea a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello. Pertanto, deve ribadirsi che la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. della notificazione della citazione dell'imputato ricorre soltanto se la notificazione della citazione è stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia 2 stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione sanabile ex art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.2.1. La precedente sentenza (Sez. 6 n. 5309 del 10/01/2024) della Corte di cassazione ha annullato la precedente sentenza della Corte di appello (emessa il 07/04/2023) a causa della nullità assoluta derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione del processo d'appello all'unico difensore di fiducia. Tuttavia, tale sentenza di appello era stata emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione che, con sentenza del 3 luglio 2020, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Roma emessa 1'8/11/2018 limitatamente alla mancanza di motivazione in relazione alla rinnovata richiesta di riduzione di pena per il giudizio abbreviato, evidenziando che il difensore nel corso del giudizio di primo grado aveva formulato istanza di giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testimoni Di IA e OL sulle circostanze dell'origine della colluttazione quale conseguenza di un precedente litigio con la persona offesa e della provenienza lecita della somma di denaro rinvenuta nel portafoglio di Di RZ. 2.2.2. La valutazione retrospettiva del provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato riguarda la verifica dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione al momento della valutazione negativa, seppure tenendo conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute con l'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Rv. 276311; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Rv. 268327). Inoltre, poiché non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute e insanabili che, ex art. 604 cod. proc. pen., legittimano l'annullamento della sentenza, l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato inficia soltanto la legalità del procedimento di quantificazione della pena inflitta con la sentenza di condanna (Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016, Rv. 267305). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha non irragionevolmente osservato che la testimonianza di RI avrebbe il requisito della novità (non essendo stato egli mai sentito prima), ma che il contenuto del suo esame sarebbe stato irrilevante secondo un giudizio ex ante, perché l'eventuale lecito possesso da parte di Di RZ (imputato di rapina) di una somma derivante da una colletta fra tifosi non rientrava fra i fatti da provare, e anche secondo un giudizio ex post, perché comunque, data la fungibilità del denaro, non sarebbe stato possibile distinguere tale somma da quella rapinata a ER mediante sottrazione violenta del suo portafoglio. Analogamente, ha osservato che la eventuale testimonianza 3 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 APR 2026 FuNzi I T . jTO CiTUDT7IIIRT Litunele IL di Di IA — che già aveva reso sommarie informazioni riferendo di essere intervenuto quando Di RZ e il suo coimputato NO stavano aggredendo ER che li aveva ingiuriati — sarebbe irrilevante perché a Di RZ si imputa di avere commesso una rapina, sicché non rileva se prima vi fosse stata una reciprocità di violenza con ER. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Successivamente all'appello e alle precedenti sentenze di questa Corte, la sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2024 n. 86 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, cod. pen. «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Con congrua motivazione la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di applicare l'attenuante evidenziando la gravità complessiva del fatto in relazione alla entità dei beni sottratti (euro 200 e il carnet degli assegni) e la particolare violenza della condotta attuata da due aggressori con pugni al volto e anche stringendo una cintura al collo della vittima così provocandole un rilevante danno biologico e morale. 3. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/03/2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato Francesco Romeo, difensore di fiducia di Di RZ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma — decidendo in sede di secondo rinvio dalla Corte di cassazione e respingendo il motivo di appello relativo all'applicazione della riduzione della pena per la richiesta di giudizio abbreviato — ha confermato la condanna di OP Di RZ per i reati ex artt. 110, 61 n. 5, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo 1) e 110, 61 n. 2 582 e 585 cod. pen. (capo 2) descritti nelle imputazioni, ma ha rideterminato la pena principale e le pena accessoria. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15583 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 03/03/2026 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Di RZ si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce nullità assoluta (e comunque tempestivamente eccepita, quand'anche si ritenesse solo intermedia) del decreto di citazione per il giudizio d'appello per la mancanza dell'avvertimento all'imputato che «non comparendo sarà giudicato in assenza» richiesto dall'art. 601, comma 6, cod. proc pen. e violazioni di legge per la mancata notifica all'imputato del verbale di udienza con cui è stato disposto il rinvio, notificato soltanto al difensore. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione del diniego del recupero del giudizio abbreviato condizionato alla audizione di due testimoni, inizialmente non ammesso, alla luce della sentenza n. 23 del 1992 della Corte costituzionale. Si evidenzia come ingiustificatamente la Corte di appello abbia escluso la rilevanza dell'esame del testimone RI e della testimonianza di De IA. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione del disconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La disciplina contenuta nell'art. 601, comma 6, introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede l'avvertimento all'imputato che «non comparendo sarà giudicato in assenza» è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 (argomentabile da: Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095). 1.2. Il rinvio dell'udienza — derivante dal mancato rispetto del termine per comparire per il giudizio di appello — è stato notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, senza previamente effettuarlo al domicilio eletto, del quale era già stata acclarata la inidoneità nel presente procedimento, sicché, comunque, la notifica avrebbe dovuto avvenire presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Né il motivo di ricorso in esame indica specificamente per quali ragioni in concreto la notifica irrituale non sarebbe idonea a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello. Pertanto, deve ribadirsi che la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. della notificazione della citazione dell'imputato ricorre soltanto se la notificazione della citazione è stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia 2 stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione sanabile ex art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.2.1. La precedente sentenza (Sez. 6 n. 5309 del 10/01/2024) della Corte di cassazione ha annullato la precedente sentenza della Corte di appello (emessa il 07/04/2023) a causa della nullità assoluta derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione del processo d'appello all'unico difensore di fiducia. Tuttavia, tale sentenza di appello era stata emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione che, con sentenza del 3 luglio 2020, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Roma emessa 1'8/11/2018 limitatamente alla mancanza di motivazione in relazione alla rinnovata richiesta di riduzione di pena per il giudizio abbreviato, evidenziando che il difensore nel corso del giudizio di primo grado aveva formulato istanza di giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testimoni Di IA e OL sulle circostanze dell'origine della colluttazione quale conseguenza di un precedente litigio con la persona offesa e della provenienza lecita della somma di denaro rinvenuta nel portafoglio di Di RZ. 2.2.2. La valutazione retrospettiva del provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato riguarda la verifica dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione al momento della valutazione negativa, seppure tenendo conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute con l'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Rv. 276311; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Rv. 268327). Inoltre, poiché non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute e insanabili che, ex art. 604 cod. proc. pen., legittimano l'annullamento della sentenza, l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato inficia soltanto la legalità del procedimento di quantificazione della pena inflitta con la sentenza di condanna (Sez. 1, n. 22136 del 15/01/2016, Rv. 267305). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha non irragionevolmente osservato che la testimonianza di RI avrebbe il requisito della novità (non essendo stato egli mai sentito prima), ma che il contenuto del suo esame sarebbe stato irrilevante secondo un giudizio ex ante, perché l'eventuale lecito possesso da parte di Di RZ (imputato di rapina) di una somma derivante da una colletta fra tifosi non rientrava fra i fatti da provare, e anche secondo un giudizio ex post, perché comunque, data la fungibilità del denaro, non sarebbe stato possibile distinguere tale somma da quella rapinata a ER mediante sottrazione violenta del suo portafoglio. Analogamente, ha osservato che la eventuale testimonianza 3 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 APR 2026 FuNzi I T . jTO CiTUDT7IIIRT Litunele IL di Di IA — che già aveva reso sommarie informazioni riferendo di essere intervenuto quando Di RZ e il suo coimputato NO stavano aggredendo ER che li aveva ingiuriati — sarebbe irrilevante perché a Di RZ si imputa di avere commesso una rapina, sicché non rileva se prima vi fosse stata una reciprocità di violenza con ER. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Successivamente all'appello e alle precedenti sentenze di questa Corte, la sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2024 n. 86 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, cod. pen. «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Con congrua motivazione la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di applicare l'attenuante evidenziando la gravità complessiva del fatto in relazione alla entità dei beni sottratti (euro 200 e il carnet degli assegni) e la particolare violenza della condotta attuata da due aggressori con pugni al volto e anche stringendo una cintura al collo della vittima così provocandole un rilevante danno biologico e morale. 3. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/03/2026