Sentenza 13 luglio 2009
Massime • 1
Il dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante del nesso teleologico in quanto la risposta immediata o quasi immediata, in cui si concreta il primo non collide con una connessa e coeva ulteriore (e contestuale) intenzionalità.
Commentario • 1
- 1. Dolo d'impeto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2009, n. 31583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31583 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/07/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 688
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 17875/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN PE, n. il 31 ottobre 1954;
2) EL BE, n. il 15 ottobre 1967;
avverso la sentenza 23 ottobre 2008 - Corte di Assise di Appello di Firenze;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore avv. Petrocchi Alessandro, che per HI PP ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore avv. Piraino Cesare, che per EL TT ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 23 ottobre 2008, depositata in cancelleria il 18 dicembre 2008, la Corte di Assise di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 14 gennaio 2008 della Corte di Assise di Pisa pronunciata nei confronti di HI PP e EL TT, imputati in concorso tra loro di omicidio volontario ai danni di SK SO, nonché di rapina, di reati connessi all'uso delle armi, incendio ed altro, rideterminava la pena per EL TT, su impugnazione del Procuratore Generale, in atti ventidue e mesi cinque di reclusione (onde ovviare all'omesso aumento per la continuazione in merito al capo sub L) confermando la condanna per HI PP alla pena di anni trenta di reclusione.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata HI PP, EL TT, in relazione in particolare all'omicidio volontario ai danni di SO SK, unica materia di delibazione, intendendo commettere ai danni della medesima il reato di truffa onde intascare il danaro di cui ritenevano la donna avesse la disponibilità (con l'inganno di farle avere delle buste paga false che le avrebbero consentito di poter locare un appartamento, truffa che richiese la collaborazione anche del marito della EL, RG nel ruolo di falso ragioniere) una volta che la vittima si era resa conto che altro non si trattava appunto che di una truffa, onde rapinarla del danaro, si risolvevano a colpirla, ciascuno annata di un coltello da cucina (entrambe le armi provenienti dal "ceppo" della cucina della ricorrente) attingendola complessivamente con 54 colpi in parti vitali del corpo conducendola a morte.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni (epistolari e processuali) del HI, nonché dalle intercettazioni ambientali del HI stesso nei confronti della EL, dalle dichiarazioni della LO (moglie del HI), dalle dichiarazioni della EL e da un insieme di altre circostanze avente valore indiziario, oltre che dalla consulenza autoptica e infine dalla perizia Traverso sulle condizioni mentali del medesimo HI. 2. - Avverso tale decisione, tramite i propri difensori, hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione HI PP e EL TT.
Più precisamente, con gravame a firma dell'avv. Petrocchi Alessandro, HI PP ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti profili:
a) mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in merito alla imputabilità dell'imputato e in particolare al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente in relazione all'art. 89 c.p.. La sentenza gravata si è limitata a respingere le deduzioni difensive rifacendosi alla perizia di primo grado e alle motivazioni della sentenza di primo grado, non considerando le conclusioni della relazione psichiatrica di parte redatta dalla dott.ssa Rocca, quella degli operatori del Centro di Igiene Mentale in merito alle correlazioni tra le patologie riscontrate e le azioni criminose poste in essere, ne' ha considerato le dichiarazioni dei testi PI, RO e LL oltre che i contenuti del diario clinico e le deduzioni del consulente di parte dott. Cornacchia. Inoltre la sentenza ha erroneamente omesso di motivare circa la mancata rinnovazione della perizia psichiatrica.
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e/o mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in merito all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 in relazione al capo A) di imputazione (omicidio volontario). Il giudice di merito è caduto nella contraddizione di ritenere da un lato che il HI agì per motivi di rabbia, in un dolo d'impeto, dovuta alla imprevista resistenza della vittima e, dall'altra, che l'uccisione fu dovuta alla volontà di sottrarle denaro.
c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e/o mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in merito all'applicazione delle attenuanti generiche. Nulla ha motivato la sentenza in merito alla esclusione della prevalenza delle ritenute attenuanti sulle aggravanti contestate. La Corte non ha considerato la confessione piena e spontanea del HI, il sincero pentimento e la sua particolare situazione psico-fisica, circostanze neppure prese in considerazione dal primo giudice.
EL TT, a firma dell'avv. Cesare Piraino, ha presentato altresì gravame chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti profili:
a) violazione di legge (art. 192 c.p.p., comma 3), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla declaratoria di responsabilità sia per l'omicidio che per i reati di cui agli artt. B) C) ed E). Veniva osservato che la consulenza autoptica fosse stata falsata dal fatto che il consulente avesse preso in considerazione le dichiarazioni rese dal HI, quelle stesse dichiarazioni cioè che la Corte di Assise aveva ritenuto non attendibili e che tuttavia erano state poste a fondamento del giudizio di condanna per il tramite della consulenza. Inoltre la modifica valutativa introdotta dalla Corte di Assise di Appello e relativa al recupero delle dichiarazioni del HI (sulla ricostruzione generale dell'evento) ritenute inattendibili dal primo giudice là ove non assistite da riscontri, ha effettuato un frazionamento della chiamata in correità senza motivazione e al di fuori dei presupposti per poterla operare. In altre parole se la Corte di Assise aveva salvato le dichiarazioni del HI solo sul fatto proprio e non sulle modalità di esecuzione del fatto, il recupero probatorio di tale profilo da parte del giudice di appello, al fine di salvare le risultanze della consulenza (basate a loro volta sulle dichiarazioni del HI) avrebbe dovuto essere motivato.
La Corte ha poi erroneamente valutato le dichiarazioni della LO posto che nonostante i seri dubbi di attendibilità ha mantenuto la valenza dichiarativa non di prova piena, bensì indiziaria esprimendo così un convincimento viziato di legittimità. Venivano poi confutati gli indizi esaminati dal secondo giudice e posti a carico della ricorrente. Quanto al primo veniva osservato che la circostanza che la truffa si fosse trasformata in rapina avrebbe richiesto l'intervento di un uomo e non certo di una donna (la EL).
Quanto al terzo indizio relativo alla presunta ammissione dibattimentale della EL a proposito della rivendicazione della meritevolezza della morte della SO il giudice di seconde cure non aveva argomentato autonomamente ma aveva ribadito le motivazioni del primo giudice. Inoltre era stato stravolto il senso delle frasi dette in quanto se era vero che i soggetti destinatari della denuncia che la vittima aveva in animo di fare era plurale, la seconda frase, quella del coltello alla gola, era stata invece costruita dalla EL in modo impersonale. Ben poteva aver detto la SO al HI che era sua intenzione di denunciare coloro che l'avevano truffata, circostanza peraltro che il HI poteva aver riferito alla EL, anche se non fosse stata vera, per giustificare la sua azione delittuosa. Inoltre non vi è l'indicazione di alcun motivo per il quale la ricorrente non dovesse essere creduta quando ha affermato di essere stata informata dal HI della volontà di delazione della SO. Veniva anche criticata la valutazione del quarto indizio (attinente alla reazione avuta dalla EL al bluff della LO) atteso che tale atteggiamento non doveva essere necessariamente inteso come una implicita ammissione della responsabilità per l'omicidio posto che la EL sarebbe potuta essere incolpata anche per tutti gli altri reati in corollario, sufficienti a farla desistere.
Era confutato anche il quinto indizio, attinente all'uso del coltello proveniente dal ceppo della cucina della EL. Non è stata stabilita alcuna relazione tra il (secondo) coltello (quello cioè ipotizzato come detenuto dalla ricorrente e quello usato nell'omicidio posto che il consulente AP nulla ha attestato in punto di numero di coltelli usati ne' relativamente alla ferite provocate.
Sul sesto indizio veniva affermato in gravame che lo stesso era mero frutto di ipotesi non sorrette da alcuna seria argomentazione. Viene infine criticato il settimo indizio attinente alla frase "lui non c'era" proferita dalla EL in carcere alla madre OF AO. Il giudice era incorso in un vizio logico, mancando un dato oggettivo al quale riferire il soggetto della frase sicché non vi poteva essere alcuna certezza che la persona che non c'era dovesse identificarsi nel RG.
Nell'interesse della ricorrente EL sono stati depositati altresì "motivi nuovi e memoria" con cui si è ribadito:
- violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità della EL per l'omicidio di SK SO e per i capi di imputazione B) C) ed E) anche in considerazione della violazione di legge ex art. 192 c.p.p., comma 3. Le conclusioni del consulente dott. AP sono state viziate dal fatto che l'incarico fu affidato per verificare la compatibilità tra il racconto del HI e le lesioni della vittima, non essendosi poi tenuto conto del fatto che il HI era stato considerato attendibile dalla Corte territoriale solo in relazione alla dinamica generale del fatto avendo riscontrato le sue dichiarazioni richiamando la stessa consulenza AP "orientata" a sua volta dalla versione del HI. Inoltre la consulenza non aveva escluso con certezza che l'azione omicidiaria potesse essere stata commessa da un'unica mano. I rilievi autoptici sconfessano inoltre il HI che aveva escluso che la SO si fosse difesa, mentre in realtà numerose erano state le ferite agli arti inferiori. Sul punto nulla ha riferito il giudice di merito.
Inattendibile circa la dinamica del fatto è il HI anche in relazione alla localizzazione delle lesioni inferte posto che non risulta riscontrata dall'accertamento autoptico la circostanza che siano state inferte lesioni alla parte sinistra del corpo della vittima prima dalla EL e successivamente dallo stesso HI atteso che non vi sono tracce di ferite in questo senso. Determinante per ritenere sussistente l'ipotesi che l'omicidio sia stato commesso da una persona sola è non solo il fatto che la letteratura scientifica contempla casi in cui un unico autore infligga plurime lesioni alla stessa vittima, ma anche che le lesioni presentano tutte la medesima profondità e caratteristiche compatibili con una impugnatura "a pugnale" e non anche "a sciabola" sicché appare determinante l'ammissione del HI di essersi spostato durante l'aggressione da destra a sinistra che è circostanza ancora più inverosimile di quella relativa a un'unica mano omicida. Contraddittoria è altresì l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'intenzione della EL di poter mandare i propri congiunti dai Carabinieri sarebbe stata il frutto di una sua non seria intenzione (che poggiava sulla consapevolezza che non le sarebbe comunque convenuto giusto il suo coinvolgimento nell'omicidio) posto che, a dire della LO, la EL si era affrettata a chiamare la madre onde evitare possibili ripercussioni, circostanza che proverebbe, al contrario di quanto assunto in sentenza, la sua estraneità. La Corte non ha poi tenuto conto del fatto che anche un'imputazione per occultamento di cadavere, truffa e favoreggiamento sarebbe stata pur sempre da evitare da parte di chi è incensurato. Del resto nella intercettazione ambientale RG - EL è il RG che, rivolgendosi alla EL, allude proprio al reato di favoreggiamento.
Parimenti erronea è stata l'analisi della Corte in relazione alla affermazione resa dalla ricorrente durante il suo esame e concernente alla minaccia da parte della vittima di denunciare il tentativo di rapina. La ricorrente si riferisce a quanto accaduto davanti al Bar Salvini e non a quanto successo dopo. Il tutti impiegato dalla ricorrente comprendeva infatti anche il RG la cui estraneità all'omicidio era del tutto pacifica in causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - I ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.
3.1. Il primo motivo sub a) del gravame HI (censure attinenti alla imputabilità del HI) si osserva che la Corte territoriale, ancorché in modo sintetico e asciutto, ha preso in esame anche le altre e diverse opinioni di parte in punto di imputabilità, facendo proprie le confutazioni espresse in merito dallo stesso perito sul punto. Del resto le censure mosse in gravame sono generiche e meramente reiterative di quelle già esaminate in grado di appello senza per questo confutarle analiticamente nel ricorso. Non viene in particolare rilevato quali delle argomentazioni del perito siano confutabili e da ritenersi superate alla luce di quanto altrimenti accertato vuoi dalla dott.ssa Rocca, vuoi dagli operatori del Centro di Igiene Mentale e da quanto altro indicato nel motivo. Un apodittico richiamo ad altre risultanze processuali che avverserebbero in modo indefinito l'assunto recato dall'accertamento ritenuto fondante dal giudice di merito, non è ammissibile in sede gravatoria oltretutto di legittimità.
La pretesa mancata motivazione circa la richiesta rinnovazione della perizia psichiatrica (sulla quale in ricorso non si insiste formalmente sicché è da ritenersi vi sia una carenza di interesse sul punto) è invece rinvenibile nelle argomentazioni spese per ritenere valido e congruo il giudizio accertativo già svolto che ha condotto al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. 3.2. - In relazione al motivo sub b) del ricorso HI (censure attinenti all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2) va rilevato che il giudice di merito ha ben posto in evidenza la circostanza che la volontà dell'agente sottesa all'azione criminale è sempre stata quella di ottenere la consegna del denaro dalla vittima;
e quando ciò non è stato possibile, con lo strumento truffaldino del falso ragioniere, ha attuato, ancorché per rabbia di non essere riuscito altrimenti nell'intento, la sopraffazione violenta. Il moto d'ira ha giocato il ruolo dell'elemento scatenante lo spossamento violento anche per il tramite della eliminazione di ogni possibile e ulteriore resistenza nella vittima.
3.2.1. - Nello stesso gravame si adombra una sorta di incompatibilità tra il dolo d'impeto e il nesso teleologia), quasi che la formazione estemporanea della volontà di uccidere non possa coniugarsi con la consapevolezza di eventuali aggravanti. Deve affermarsi, per vero, in via di principio, la strutturale compatibilità tra il dolo d'impeto e dell'aggravante richiamata. Va premesso infatti che il dolo d'impeto, categoria in sè non normativizzata, ma di creazione teorica e per certi versi giurisprudenziale, può essere definito come "la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno" (così Cass., Sez. 1, 30 settembre 2005, n. 39791, Masciovecchio, rv. 232943). Tale declinazione del dolo è stata tradizionalmente ritenuta compatibile con l'aggravante della minorata difesa (pubblica e privata, Cass., Sez. 1,13 novembre 2008, n. 48108, Iannì e altro, rv. 242623) con quella dei motivi abbietti e futili (Sez. 1, 28 maggio 2009, Beatrice) e proprio con il nesso teleologia) (così, ex pluribus, Cass., Sez. 6, 19 settembre 2002, n. 7344, Tresca, rv. 224380) impostazione da cui già può derivarsi la logica inferenza che tale "risposta immediata o quasi immediata" non collide con una connessa e coeva ulteriore (e contestuale) intenzionalità. Va allora ricordato come per l'introiezione delle condizioni soggettive che integrano la circostanza del nesso teleologia), peraltro preesistenti in forza del comportamento eventualmente antecedente del soggetto nei confronti della vittima, sia sufficiente che l'agente ne percepisca in modo cosciente la sussistenza. In altri termini, tale sussunzione psicologica, poiché all'evidenza non necessita di meditazione e ricerca, ne' di tempi lunghi, ma si concentra nella mera rappresentazione delle ridette condizioni, è dunque pienamente compatibile in astratto anche con quella risposta immediata o quasi immediata in cui si risolve il dolo d'impeto. 3.3. - Sul motivo sub c) dell'impugnazione HI (doglianze attinenti l'applicazione delle attenuanti generiche) occorre rilevare che nessuna censura può essere mossa neppure in relazione alla rilevata omessa motivazione della Corte territoriale sulla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. sulle aggravanti contestate. Il giudice di merito per vero valorizza, non solo la condizione di plurirecidivo reiterato specifico infraquinquennale, ma anche la circostanza che nel luglio 2004, appena cioè un anno e mezzo prima dell'omicidio, il ricorrente era uscito dal carcere dove aveva scontato una pena a 30 anni di reclusione. Inoltre implicitamente viene richiamata dal giudicante, nell'ambito valutativo della comparazione ex art. 69 c.p., la sussistenza di più di un'aggravante nel gioco del bilanciamento delle circostanze, vale a dire quella del già citato nesso teleologico e quella attinente al reato commesso dall'evaso (art. 61 c.p., n. 6) con netta prevalenza quantitativa e qualitativa delle aggravanti ancorché il giudizio sia poi esitato, come si è visto, in una formula di equivalenza.
4. - Quanto al ricorso avanzato dalla EL (e ai motivi aggiunti e alla memoria) va osservato quanto segue.
4.1. - Sul motivo di cui sub a) va osservato che in realtà le considerazioni del consulente fanno sì riferimento alle dichiarazioni del HI (onde rispondere anche al quesito posto dal Pubblico Ministero) ma poggiano su valutazioni obbiettive (e del tutto avulse dal contesto del narrato del prevenuto) come la constatazione ineludibile della direzione dei tramiti da punti opposti e della differente quantità di attingimento a entrambi i fianchi (minor numero di coltellate da un lato, maggiore dall'altro), non spiegabili con il mero movimento della vittima o del singolo aggressore. L'accertamento prescinde quindi da influenze ricostruttive eteroindotte essendo stato svolto in modo problematico e critico.
Contrariamente a quanto assunto in ricorso nessun travisamento del fatto è stato operato dal giudice di appello là ove è stato ritenuto, nell'espressione di una propria valutazione discrezionale, di valorizzare la circostanza che il consulente ancorché non escludesse l'operatività di una sola persona, abbia concluso per la maggior plausibilità dell'utilizzo contemporaneo di più armi, versione pure confermata dall'esperto in dibattimento. Del resto la Corte di Assise di Appello fa comprendere, in motivazione, la difficoltà (e la superfluità) di utilizzo contemporaneo di due coltelli diversi (da parte di una persona sola) nonché la inverosimiglianza che il HI, durante l'accoltellamento, si spostasse continuamente a destra e a sinistra della vittima, onde evitare che quest'ultima parasse i colpi. Tali circostanze, adduce la Corte territoriale, non solo sono contraddette dal buon senso e dall'id quod prerumque accidit, ma anche dalla constatazione che la SO era nella vicenda del tutto inerme dovendosi difendere a mani nude contro un coltello sferrato con rabbia e con forza da un uomo. Le argomentazioni del giudice di secondo grado sono quindi congrue e sufficienti, oltre che immuni da vizi logici e giuridici. Per contro la prospettazione difensiva è tesa solamente ad accreditare una ricostruzione differente da quella ritenuta dal giudice della cognizione, non consentita in questa sede di legittimità. 4.1.1. - Al di là delle ragioni di validazione dell'apporto probatorio della LO (come prova indiziaria, anziché come prova piena) è corretto poi il ragionamento del secondo giudice che individua i punti di riscontro delle affermazioni rese negli altri indizi analiticamente elencati in sentenza. È logica e convincente l'argomentazione spesa in motivazione circa il recupero effettuato del contributo di questa teste, pretermesso invece dalla Corte di Assise di Pisa.
4.2. - In relazione alle censure mosse in gravame in merito al primo indizio di colpevolezza si rileva che la Corte di Assise di Appello è stata chiara nell'affermare che la trasformazione della rapina in omicidio è avvenuta in un secondo momento quando anche il piano di perpetrarla, pur con l'apporto ulteriore della EL, era fallito.
Dunque non era necessario un uomo come il RG, poco adatto come personalità rispetto alla EL a portare avanti l'inganno (il giudice di merito ha messo in debito risalto il fatto che fu del resto proprio il RG a far fallire la truffa presentandosi alla SO in modo del tutto inadeguato) o a fare ulteriore pressione violenta sulla vittima, ma sarebbe stata bastevole la ricorrente, già pesantemente coinvolta, e non una persona nuova che avrebbe richiesto una divisione del bottino più penalizzante per l'aumentato numero di persone.
4.3. - Deboli sono anche le censure attinenti al terzo indizio. Nelle sue argomentazioni la ricorrente non riesce a superare l'osservazione stringente del giudice di merito sull'uso del plurale da parte della EL. Se è vero che la prima frase è costruita al plurale (perché disse che ci andava a denunciare alla polizia) quanto ai destinatari e che la seconda subordinata è costruita impersonalmente (che gli si era messo il coltello alla gola), all'uso toscano, non si tiene tuttavia conto del fatto che la frase subordinata è ovviamente retta dalla principale posto che non avrebbe avuto senso affermare ci andava a denunciare alla polizia perché lui gli aveva messo il coltello la gola.
Il che della frase proferita dalla imputata ha un senso esplicativo e sta per "giacché, perché, in quanto" (tanto è vero che il che in questione sarebbe dovuto essere scritto che) per cui ha il valore di ci andava a denunciare alla polizia perché gli (le) avevamo messo il coltello la gola come si rileva dalla parte ultimativa del periodo "invece non gli si era messo il coltello alla gola" dove la donna spiega, sempre usando il plurale, che la denuncia era ingiusta perché quanto affermato dalla vittima non era avvenuto (e in tanto poteva dichiarare ciò in quanto era stata presente). La stretta contiguità di senso, tra la frase principale e la subordinata che la regge, secondo il corretto ragionamento del giudice di merito, fa sì allora che la comunanza di destinatarietà della denuncia (ci) è tale perché a entrambi i destinatari era stata riferita una medesima circostanza non vera (l'averle messa il coltello alla gola) e sarebbe stato come dire: denunciava noi perché noi, secondo quanto avrebbe denunciato la SO, le avremmo messo il coltello alla gola. Questa "ricostruzione" linguistica conferma il senso di quanto affermato dalla EL che secondo le argomentazioni logiche e congrue del secondo giudice, avversano la possibilità che la circostanza sia stata riferita alla EL dal HI.
4.3.1. - Si sostiene ancora, nei motivi aggiunti, che l'affermazione in questione della ricorrente sarebbe relativa a un momento antecedente o fatto omicidiario (l'incontro preserale avvenuto innanzi al Bar Salvini) tanto è vero che il "tutti" usato includerebbe anche il RG la cui estraneità all'omicidio è pacifica. Il rilievo non ha fondamento. L'interpretazione in questione, peraltro non ammissibile in questa sede, non sposta l'ordine logico del ragionamento svolto dal giudice di merito. La costruzione della frase non è compatibile con un discorso riferito dal HI, bensì con la presenza della donna al momento dell'omicidio. Il fatto che tutti si riferisca anche al RG è evidente. Il RG aveva partecipato personalmente alla truffa e dunque, agli occhi della vittima, non poteva che essere d'accordo anche per la perpetrazione della rapina.
4.4. - Quanto alle valutazioni difensive circa il quinto indizio deve rilevarsi che quella del ricorrente è una mera interpretazione di fatto che mira a sovrapporsi illegittimamente a quella operata dal giudice di merito. La relazione tra i coltelli della cucina e quelli usati nell'omicidio è data non solo dalle affermazioni della EL che ha affermato di essersi accorta della sparizione dell'arma in concomitanza del "giro" fatto fare dal HI con la SO per la Versilia onde "convincerla" alla bonaria consegna del danaro, ma anche dal ritrovamento dei coltelli nei pressi del luogo del delitto e riconosciuti dalla EL come i propri. 4.5. - Le censure difensive attinenti al sesto indizio sono invece generiche, apodittiche e inconsistenti scontrandosi con le argomentazioni del giudice di seconde cure che si rivelano espresse in modo logico e congruo. L'atteggiamento tenuto dalla ricorrente trova una spiegazione logica nelle osservazioni della Corte territoriale.
4.6. - Inconsistenti sono da ultimo le censure mosse in relazione all'ultimo indizio. La Corte ben pone in evidenza il fatto che pur nella non piena certezza del soggetto di riferimento l'indicazione implicita del RG nasce dal medesimo contesto argomentativo. Le due donne stanno per vero commentando l'invito a rendere interrogatorio inoltrato vuoi alla EL vuoi allo stesso RG. Il colloquio non affronta altri argomenti e senza soluzione di continuità, con l'abbassamento del volume della voce, indice del disvelamento all'interlocutore di un qualcosa che non deve essere da altri sentito, viene proferita la frase in disamina. Il collegamento logico effettuato dal giudice di merito è dunque pertinente e ben argomentato.
4.6.1. - È peraltro appena il caso di osservare che è infine indicativo della inconsistenza delle argomentazioni difensive la mancata confutazione dell'indizio numero due menzionato dal giudice di merito e relativo alla presenza della EL sul luogo dell'omicidio, da sola con il HI, la sera stessa dal fatto. Il giudice di merito avversa sul punto per assoluta inverosimiglianza la giustificazione della ricorrente di esservisi recata per aiutare il HI a spostare il cadavere, circostanza infatti che non trova giustificazione per la considerazione che ciò avrebbe inutilmente esposto ancor più il HI al rischio di essere fermato e controllato dalle forze dell'ordine (lui che si trovava in regime di detenzione domiciliare) e che l'uomo non aveva certo bisogno di aiuto per spostare una donna cosa che poi in effetti fece da solo come ebbe a dichiarare la stessa EL.
4.7. - La ricorrente ha inoltre osservato nei motivi aggiunti che il HI non sarebbe attendibile neppure per quanto concerne la ricostruzione della dinamica del fatto (come invece ha fatto erroneamente il giudice di merito) avendo affermato che la SO non si era difesa, mentre numerose sono state le ferite agli arti inferiori. L'assunto è del tutto irrilevante e incongruo oltre che di mero fatto. Non è chi non veda come la valutazione da parte di un aggressore circa la mancata difesa da parte della vittima sia del tutto soggettiva, sicché ben potrebbe esserci stata una iniziale quanto inefficace reazione da parte della vittima tale da essere stata ritenuta dall'assassino, nel volume cospicuo di coltellate inferte, pressoché inesistente o ininfluente. Ma ciò che occorre osservare è che il rilievo difensivo non proverebbe comunque l'inattendibilità del HI posto che è pacifico che l'imputato ha ucciso a coltellate la SO e che dunque, al momento dell'aggressione, la medesima abbia cercato in qualche modo, istintivamente, di difendersi.
4.8. - Si sostiene altresì che il HI non sarebbe attendibile anche in relazione alla localizzazione delle lesioni inferte non risultando essere state inferte al fianco sinistro dove prima avrebbe operato (secondo il HI) la EL e quindi, con un cambio di campo, dal HI.
In realtà da quanto risulta essere stato riportato nelle sentenze di merito della consulenza AP (la ricorrente ha inteso allegare una propria consulenza a confutazione e non quella confutata, contravvenendo così all'onere di autosufficienza del ricorso) si afferma che 28 lesioni delle 54 sono state inferte al tronco e non dunque all'emisoma destro o sinistro. Ciò che connota secondo le Corti di merito la compresenza di due soggetti contemporaneamente operanti è la direzionalità dei tramiti lesivi vale dire da sinistra verso destra quelli sulla sinistra del corpo e da destra verso sinistra quelli a destra. La consulenza mette in evidenza altresì la diversa distribuzione dei colpi, inferti da un agente più attivo posizionato sulla sinistra e uno meno sulla destra, asseverando, secondo il giudice di merito la compresenza di due persone. Si assume che inverosimile (ancor più del fatto che il HI possa aver operato da solo) è la circostanza che a detta del HI, nel bel mezzo dell'aggressione, si sarebbe scambiato di posto con la EL per aggredire la SO. Tale circostanza non è stata riportata in nessuna delle due sentenze e non ve ne è traccia negli atti posti a disposizione di questa Corte. 4.9. - Nei motivi nuovi la ricorrente rileva che la letteratura scientifica contempla casi in cui un unico autore infligga plurime lesioni alla stessa vittima e che le lesioni, nello specifico, presentano tutte la medesima profondità e caratteristiche compatibili con una impugnatura a pugnale e non anche a sciabola, indice di un'unica mano. Le asserzioni sono del tutto prive di fondamento documentale utile ad apprezzarne la validità e in particolare, quanto all'indicazione della letteratura scientifica, la percentuale di ricorrenza mentre, quanto ai rilievi di profondità e di impugnatura, il testo della consulenza AP stante la considerazione che nessuna delle due sentenze gravate fa cenno a lesioni con connotazioni e caratteristiche simili. 4.10. - Nei motivi aggiunti la ricorrente trae argomenti a favore della propria estraneità vuoi dalla considerazione che la medesima aveva da perdere anche solo dalla denuncia per truffa, favoreggiamento e altro (e non quindi necessariamente da una denuncia per omicidio) vuoi dalla intercettazione ambientale RG - EL dove è il RG che, rivolgendosi alla EL, allude al reato di favoreggiamento come unico delitto per loro ipotizzabile. I rilievi sono è del tutto privi di fondamento. Non è chi non veda che le prime argomentazioni in realtà altro non siano se non una reinterpretazione di prove e fatti già esaurientemente vagliati dal giudice di merito. Quanto al secondo rilievo è appena il caso di osservare che il RG intanto poteva proferire quella determinata frase alla moglie in quanto il medesimo, come esaurientemente argomentato dalla Corte territoriale, fosse del tutto all'oscuro dell'omicidio commesso dalla EL tanto da venirne scagionato.
5. - Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2009