Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del magistrato competente territorialmente a deliberare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena presentata da soggetto detenuto in pendenza di domanda di concessione di misure alternative alla detenzione, l'espressione "magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione", contenuta nel comma quarto dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), così come novellato dalla legge n. 165 del 1998, non va intesa come riferita al magistrato individuabile in relazione alla Procura investita dell'esecuzione, ma come indicativa del magistrato di sorveglianza individuabile in relazione al luogo in cui ha luogo l'esecuzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/1999, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 08.03.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.1877
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI LO " N.40862/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
2)UFF.MAG.SORV. CALTANISSETTA-CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) RL LO n. il 27.12.1967
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. VANCHERI LO sentite le conclusioni del P.G, Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 14.7.1998 il Magistrato di Sorveglianza di Messina declinava la propria competenza a provvedere in ordine alla istanza di sospensione della esecuzione della pena inflitta a RL LO, detenuto presso la casa Circondariale di Mistretta, con sentenza 4.7.1996 della Corte di Appello di Caltanissetta, ordinando la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di quella città, ritenuto competente per territorio.
Rilevava il predetto giudice che, in applicazione della norma di cui all'art. 656. comma 6, C.P.P., come modificato dall'art. 1 della Legge 27.5.1998 n. 165, la competenza territoriale in materia di sospensione della pena era da attribuire al Magistrato di sorveglianza del luogo in cui ha sede il P.M. investito della esecuzione, nella specie individuabile nella Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta, in considerazione della specialità del foro derivante dall'immediato collegamento tra giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza stesso. Il Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta, cui gli atti erano stati trasmessi, con ordinanza del 14.10.1998, ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che, in applicazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 47, così come novellato dalla citata legge n. 165 del 1998, il criterio di individuazione della competenza territoriale in materia di sospensione della esecuzione della pena, quando, come nella specie, la relativa istanza sia stata presentata dopo l'inizio di tale esecuzione, era invece da ravvisare nel luogo di detenzione dell'interessato all'atto della richiesta stessa, dato che la disposizione di cui al comma 6 dell'art.656 c.p.p., cui aveva fatto riferimento il Magistrato di Sorveglianza di
Messina, riguarda esclusivamente i condannati liberi, cioè soggetti nei cui confronti l'esecuzione della pena non abbia ancora avuto inizio.
Veniva quindi disposta la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Ciò posto, si osserva che il conflitto, ammissibile in rito perché due giudici hanno contemporaneamente rifiutato di prendere cognizione della medesima istanza, va risolto attribuendo la competenza al Magistrato di Sorveglianza di Messina.
Invero, pur dopo l'entrata in vigore della legge 27.5.1998 n.165, la competenza a provvedere in ordine alle richieste dei soggetti che si trovino già in vinculis per essere iniziata la esecuzione della pena loro inflitta, va stabilita, in applicazione della norma di carattere generale di cui al primo comma dell'art.677 c.p.p., in relazione al luogo in cui si trova l'istituto di pena in cui è ristretto l'interessato all'atto della richiesta.
L'espressione, contenuta nel quarto comma dell'art.47 della legge n.354 del 1975, così come novellato dalla citata legge n.165/98,
"magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo della esecuzione" non va intesa come riferita al magistrato individuabile in relazione alla Procura investita della esecuzione, bensì come indicativa del magistrato di sorveglianza individuabile in relazione al luogo in cui si svolge l'esecuzione della pena.
Tale interpretazione va privilegiata sia perché chiaramente rispondente alla lettera della legge, sia perché perfettamente aderente ad una armonica correlazione tra i principi della normativa vigente in materia.
L'altra tesi, corrispondente nella sostanza alla disposizione, ora abrogata, contenuta nel "vecchio" comma 4 dell'art.47 Ord. Pen., non ha più ragion d'essere, in quanto il collegamento tra giudice dell'esecuzione e tribunale di sorveglianza, su cui si fondava la ratio di tale norma ed al quale ha fatto riferimento il Magistrato di Sorveglianza di Messina, concerneva, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo art.47 vigente prima della riforma, i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione della pena non aveva ancora avuto inizio. E nei confronti di tali soggetti il rispetto della medesima ratio è assicurato dalla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p. novellato, con il quale si è imposto direttamente al pubblico ministero, investito della esecuzione della pena, in presenza delle condizioni previste dalla legge, l'obbligo di sospendere ex officio tale esecuzione.
Del resto questa Corte si è già pronunciata in proposito, affermando che l'istanza di sospensione della esecuzione della pena, finalizzata ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta dopo l'inizio della esecuzione, va presentata al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione del condannato e non a quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero competente per l'esecuzione (v.Cass., Sez.I, sent. n. 89 del 5/1/1999, Giovannoni).
Poiché questo Collegio condivide pienamente tali principi, e non si ravvisano ragioni per distaccarsene, il conflitto negativo di competenza in esame, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, deve essere risolto affermando la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina, giudice nella cui circoscrizione si trova l'istituto penitenziario nel quale il FE trovavasi detenuto al momento della richiesta, ed al quale gli atti vanno pertanto trasmessi.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina. Così deciso in Roma, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999