Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Poiché le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma sono immediatamente applicabili ai rapporti processuali non ancora definiti con la formazione del giudicato, deve considerarsi nulla la notificazione eseguita a mezzo posta prima della sentenza costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998 - che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890 - senza l'adempimento delle formalità in detta sentenza indicate. (In applicazione di tale principio la Corte suprema ha ritenuto corretta la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - interamente celebratosi prima della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale n. 346 del 1998 - in quanto la notificazione del decreto di citazione effettuata a mezzo posta con l'attestazione di "compiuta giacenza" non era stata accompagnata dal compimento delle formalità in detta decisione indicate)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/1999, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 14.4.1999
1. Dott. Lionello Marini Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N. 628
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " LA OT " N. 1755/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Firenze nel procedimento
contro
AN AN, nato a [...] il [...], imputato del reato di cui all'art. 635 co. 2 c.p., commesso in Pisa il 7.11.1991 avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze in data 2.11.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lionello Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Sebastiano Tribulato, del Foro di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 2-11-1998 la Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato la nullità della sentenza emessa il giorno 11-1-1997 dal Pretore di Pisa, di condanna di AL EL alla pena di mesi 6 di reclusione per il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 625 comma 2 in relazione all'art. 625 n.7 C.p., commesso il 7 - 11 - 1991.
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza per vizio attinente alla citazione dell'imputato per la udienza del 10-7-1996, essendo la relativa notificazione avvenuta per mezzo della posta e con successiva attestazione di "compiuta giacenza" ai sensi dell'art. 8, comma III, della legge 20-11-1982, n. 890, norma la cui illegittimità è stata dichiarata con sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22-9-1998. La Corte territoriale ha affermato che il principio della validità degli atti processuali con esclusivo riferimento alle norme vigenti al momento in cui gli atti stessi sono compiuti (restando essi sottratti alle regole introdotte in un momento successivo e fatto salvo, ovviamente, il diverso contenuto di disposizioni transitorie) non è operante quando la norma applicata viene dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale ed il rapporto processuale è ancora in atto (soltanto nel caso in cui lo stesso siasi esaurito con l'avvenuta formazione del giudicato la pronuncia di illegittimità non esplica i suoi effetti anche per il passato) ed è pervenuta alla suddetta pronuncia dichiarativa della nullità sulla base del vizio concernente la notifica, dedotto con l'appello e presente in un atto costituente diretta derivazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, sostenendo, invece, che la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale penale non può determinare, dovendo trovare applicazione il principio per cui tempus regit actum, l'invalidità degli atti compiuti anteriormente alla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è infondato.
Invero l'orientamento giurisprudenziale al quale il ricorrente fa riferimento (citando due risalenti decisioni della Suprema Corte del 1978 e del 1984) - secondo il quale la dichiarazione di incostituzionalità di una norma processuale non potrebbe operare retroattivamente perché devono trovare applicazione le norme in materia di successione delle norme processuali nel tempo ed il noto principio tempus regit actum, sì che il giudice, nelle fasi successive al compimento dell'atto altro compito non avrebbe se non quello di valutare la sua validità alla stregua della (poi dichiarata incostituzionale) legge del tempo in cui l'atto medesimo era stato posto in essere - è stato da tempo abbandonato da questa Corte di legittimità.
La giurisprudenza di legittimità si è gradualmente allineata ai principi espressi già con sentenza n. 127/1966 della Corte costituzionale in tema di efficacia delle dichiarazioni di incostituzionalità anche sulle situazioni pregresse, distinzione al riguardo fra abrogazione e dichiarazione di illegittimità costituzionale, e riconoscimento alle sentenze della Consulta di una efficacia invalidante assimilabile all'annullamento, salvo il limite del giudicato, con le eccezioni espressamente previste dalla legge e quelle derivanti da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili (cosiddette "situazioni esaurite"). Già con la sentenza 7-8-1994, Galante, delle Sezioni Unite penali della Suprema Corte hanno abbandonato le distinzioni in materia fra norme sostanziali e processuali, fra applicazione diretta (cioè nella stessa formazione dell'atto) di queste ultime ed indiretta (mero controllo dell'atto già compiuto sulla base della normativa poi censurata), ed hanno riconosciuto alle sentenze della Corte costituzionale dichiarative della incostituzionalità di norme una vera efficacia retroattiva, sul riflesso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, presupponendo un vizio che incide ab origine sulla norma relativa, ha effetto non già abrogativo, bensì invalidante, simile a quello dell'annullamento, con esclusione di incidenza, pertanto, solo sulle situazioni giuridiche ormai consolidate (cosiddetti "rapporti esauriti"), e ciò anche in tema di sentenze "additive".
Tale orientamento è divenuto dominante da tempo, ed è stato espresso anche dalla non lontana Cass. Sezioni Unite 28-1-1998, BU (sulla stessa linea Cass. Sez. I 5-2-1998, Buccafusca), che ha ritenuto acquisita la tesi della operatività ex tunc delle pronunce di incostituzionalità della Corte costituzionale, ed ha ribadito la efficacia invalidante (e non abrogativa) della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, e l'assimilabilità dei suoi effetti a quelli dell'annullamento.
Costituisce, in definitiva, ormai ius receptum la immediata applicazione delle decisioni della Corte costituzionale ai rapporti processuali non ancora definiti con la formazione del giudicato (Cass. Sez. VI, 3-12-1997, Grimaldi ed altri;
Sez. VI, 24-4-1997, Bonura ed altri;
Sez. I, 2-4-1997, Mione), e la sentenza impugnata altro non ha fatto che attenersi al suddetto consolidato insegnamento del giudice di legittimità, sicché non è incorsa nella dedotta violazione di legge.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999