Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2001, n. 5653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5653 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
26/4/19EPUBBLICA ITALIANA REGISTRAZIONE 5653/0 1 0060761 5 - N. DA P.R. B ESENTE TAB. ALL. D. TRIBUTARIA DEL AI SENSI 131 ATERIA . N LA COR E SUP CASSAZIONE M Oggetto Registro - SEZIONE TRIBUTARIA valutazione automatica (art. 12 1. 154/88) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12135/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente - Re. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron.12203 Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud.14/02/01 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA کھا sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO E , L E I N O V I I Z STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
A S C S A E C I - ricorrente N D 1 A O 6 I M 7 E P R
contro
P 0 M U S 6 A E T C R DO STEFANO, OGGIONI LUCIANO;
. O C N intimati avversO la sentenza n. 28/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/03/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 252 udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo AN GI e EF MU ricorrevano alla commissione tributaria provinciale di Pavia avverso l'avviso di liquidazione emessodall'ufficio del Regi- stro di Corteleona, col quale veniva richiesto il paga- mento di maggiore imposta a seguito di rettifica del valore finale, deducendone la nullità in quanto non preceduto da avviso di accertamento e, comunque, emesso ha per decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all'art. 52 del d.P.R. n.131 /86. La commissione rigettava il ricorso, osservando avendo i contraenti chiesto l'attribuzione della che, rendita catastale ai sensi ell'art.12 del d.l. 70/88, correttamente l'ufficio aveva effettuato il calcolo del valore venale sulla base della rendita catastale attri- buita, senza procedere ad accertamento. Ritenevano, inoltre, i primi giudici che l'invocato termine di decadenza non fosse, nella specie, operante. L'appello dei contribuenti alla commissione tribu- taria regionale della Lombardia veniva da questa ac- colto, in relazione al motivo fondato sulla scadenza 2 del termine di cui all'art. 52, con sentenza 15 gennaio 12 marzo 1998, sulla base delle seguenti considera- zioni: - l'avviso era stato emesso e notificato oltre due anni dalla registrazione dell'atto, avvenuta il 18 gen- naio 1989; - nella specie non era applicabile il termine de- cadenziale di tre anni di cui all'art. 66 del d. P. R. 131/86, non trattandosi d'imposta principale ( lett. · a), nè d'imposta complementare ( lett. b), nè d'imposta suppletiva ( art. 42 ). Doveva, quindi, applicarsi per analogia il termine biennale previsto in materia di hour successioni e donazioni ( art.34 del d.l.vo n.346 del 1990 ). Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. $ 2. I motivi di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 12 del d.l. n.70 del 1988, convertito in legge n. 154 del 1988; 52 del d. P.R. n. 131 del 1986; 34 del d.l.vo n.346 del 1990; 62 del d.l.vo n.546 del 1992; in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., la difesa dell'Amministrazione lamenta l'erronea applicazione del 3 termine biennale di decadenza agli avvisi di liquida- zione emessi ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 70/1988, per le seguenti considerazioni: - l'ufficio può procedere all'accertamento dei va- lori venali solo quando il contribuente abbia omesso di presentare, nel termine di sessanta giorni, la rice- vuta attestante l'avvenuta richiesta all'U.T.E. di at- tribuzione della rendita;
ove tutti gli obblighi previ- sti dal citato art.12 siano stati adempiuti, l'ufficio non può che procedere al recupero dell'eventuale diffe- renza tra il valore tabellare e quello dichiarato;
مهنا nella specie si verifica un'ipotesi di pagamento differito. Fin dalla presentazione dell'atto, infatti, sia l'ufficio, sia il contribuente sono vincolati alla determinazione della base imponibile con l'utilizzo della rendita catastale comunicata dall'U.T.E. Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n.463 del 1995, nella quale si legge che il meccanismo della valutazione automatica di cui al cita- to art.12 impedisce all'ufficio di sottoporre a retti- fica il valore dichiarato e se questo è superiore al ' a recuperare la valore tabellare, l'ufficio si limita differenza d'imposta; - verrebbero, così, meno i presupposti per l'applicazione del termine di decadenza, non dovendo 4 l'ufficio esercitare il potere di accertamento: E' ope- rante, quindi, solo il termine triennale di prescrizio- ne dalla data di registrazione dell'atto. S 3. Motivi della decisione Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di GI AN, essendo questi deceduto prima della notifica dell'impugnazione. Il ricorso è inammissibile anche nei confronti del MU. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto operan- kar te il termine biennale previsto per rettificare l'accertamento in materia di imposta sulle successioni e donazioni ( art.34 del d.l.vo n. 346 del 1990 ), in forza di applicazione analogica di tale norma. Orbene, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non contie- ne alcuna censura, esplicita o implicita, nei confronti di tale statuizione. Poichè quest'ultima è idonea a costituire autonoma ratio decidendi, ne deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, : nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 14 febbraio 2001. Il Consignere estensore Il Presidente inocchiato Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 NN AT 2001IN CANCELLERIA DEPOSITATO APR. Oggi IL CANCELLIERE C1 NN AT E N IO 6 8 Z 9 1 A 5 / R 4 . T / IS N 6 2 - . G B E .R IA . R .P L R D L A A L A D . E T B D E U A I T T S B I N N 1 E E A R 3 S I S 1 T E I R . A E N T A M