Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 1
L'istanza di revisione fondata sull'asserita responsabilità di un terzo è inammissibile qualora tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente in modo definitivo, non potendo la responsabilità di quest'ultimo essere accertata incidentalmente in un procedimento non svoltosi a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2004, n. 36147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36147 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 30/06/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 3098
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN GI - Consigliere - N. 049337/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB AD N. IL 23/03/1944;
avverso ORDINANZA del 12/11/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 12-11-2003 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da BE RR, condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il delitto di incendio continuato, commesso in concorso con ON NO. Basandosi sulle risultanze dei giudizi di merito la Corte territoriale ricostruiva i fatti come segue.
Il BE, titolare della ditta BO, aveva commercializzato tramite la ditta Koro, in occasione dei mondiali di calcio del 1990, delle palline sonore con scritte che le collegavano al predetto campionato;
gran parte di tali palline, che era rimasta invenduta a fine campionato e aveva perso quasi completamente il suo valore commerciale, era stata depositata, dopo la stipula di un contratto di assicurazione contro l'incendio, in un capannone in Monza di proprietà della ditta RI, contiguo a quello ove erano custodite le palline rimaste in proprietà della Koro.
Nel predetto magazzino il 28-12-1990 si era sviluppato un incendio, che aveva distrutto soltanto le palline di proprietà della ditta Koro.
Le altre palline erano state trasferite, con relativa modifica del contratto assicurativo, nel magazzino SO di Milano, ove la notte tra il 26 e il 27 febbraio 1991 persone ignote avevano praticato un foro in prossimità del locale ove si trovava la mercè, abbandonando una tanica di benzina, e il giorno successivo si era sviluppato un incendio che aveva distrutto le palline. Il BE era stato ritenuto colpevole di entrambi gli incendi, in base alle seguenti considerazioni:
egli aveva un preciso interesse alla distruzione delle palline, che avevano perduto quasi completamente il loro valore commerciale e imponevano costi di stoccaggio e magazzino pari a circa a L.
2.000.000 mensili;
le condizioni economiche della ditta BO erano precarie, poiché da un estratto bancario del 31-12-1990 risultava un passivo di oltre L. 3.600.000.000;
il 12-12-1990 il BE si era recato presso il deposito RI, ove preannunciando la visita di un graduato dell'esercito aveva chiesto una piantina del magazzino, esigendo che la mercè non fosse spostata, e analoga visita aveva effettuato presso il magazzino SO, il cui titolare aveva riconosciuto nella persona che BE aveva indicato come ufficiale dell'esercito il coimputato ON, il quale aveva preso le misure delle distanze dei bancali dalle pareti del magazzino;
le trattative del BE con l'Esercito per la vendita delle palline non erano state provate, altre non avevano portato ad alcun risultato, altre si riferivano a palline prive dei contrassegni, diverse da quelle andata, distrutte;
il contratto con la IR doveva ritenersi simulato, perché la IR produceva apparecchiature elettriche ed elettroniche di alta tecnologia, non aveva una rete idonea a commercializzare le palline, versava in crisi economica e il contratto non aveva data certa ed aveva ad oggetto un prezzo di L. 13.000 per ciascuna pallina, non proporzionato al valore effettivo, che era fortemente diminuito rispetto al costo iniziale di L.
7.000 a pallina.
2. La corte territoriale dava atto che le prove presentate in sede di revisione erano le seguenti:
1) una consulenza tecnica, dimostrante che il valore commerciale delle palline non era venuto meno, perché la scritta che le collegava ad un evento datato e determinato poteva essere cancellata al costo di L. 200 e sostituita con altra al costo di L. 150 per ciascuna pallina;
2) una nota della BNL da cui risultava che al 31-12-1990 il BE aveva un affidamento di L. 4.500.000.000, a fronte del quale aveva dato in garanzia titoli per L.
1.800.000.000 e un libretto di risparmio al portatore con un saldo attivo di L. 1.800.000.000;
3) il giudizio del perito MI OV, il quale, incaricato dalla Assitalia di compiere accertamenti sull'incendio avvenuto in Monza, aveva concluso escludendone la natura dolosa;
4) le dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive e al M.llo Braccia da ET LF, il quale si era autoaccusato dell'incendio in Milano, spiegando di averlo fatto per vendicarsi del SO, dal quale aveva subito un danno economico di 7-8-milioni;
aveva indicato come teste De MI AR;
aveva esibito un foglio di agenda con annotata sotto la data 25 e 26 febbraio la frase, che una consulenza aveva accertato essere stata scritta nel 1991, "concordato con ditta SO per domani alle ore 10"; aveva dichiarato a Di Santo, incaricato delle investigazioni difensive, che gli erano stati offerti duecento milioni se avesse ritrattato la sua autoaccusa e avesse dichiarato che l'aveva formulata su richiesta del BE.
3. In merito alle prove dedotte la corte territoriale osservava che la "riconvertibilità delle palline costituiva argomento irrilevante ai fini probatori, in quanto non univoco e non determinante;
precisava che nessuna indagine in tal senso era stata svolta prima del fatto dall'imputato, ai cui occhi, per quanto era agli atti, le palline erano immodificabili e quindi nella situazione di incommerciabilità già valutata.
Quanto alla situazione patrimoniale della BO, valutata dai giudici di merito come riprova dell'esistenza del movente, la corte territoriale osservava che quest'ultimo poteva ravvisarsi anche nell'esistenza dì una pesante passività costituita da mercè invendibile, la cui distruzione, con relativo risarcimento assicurativo, costituiva un vantaggio non indifferente, indipendentemente dalle condizioni della BO.
Relativamente alla perizia svolta per conto della compagnia assicuratrice, osservava che l'acquisizione di essa era già stata oggetto di valutazione da parte del giudice di appello, che con decisione ritenuta dalla Corte di Cassazione sufficientemente motivata aveva rigettato l'istanza di acquisizione. Quanto all'asserita responsabilità di un terzo, premesso che la relativa istanza di revisione doveva essere preceduta dall'accertamento della responsabilità del terzo con sentenza irrevocabile, salvo che tale accertamento non fosse precluso per l'esistenza di una causa di estinzione del reato - circostanza non risultante - la corte territoriale sosteneva che la dichiarazione accusatoria del ET non poteva essere assunta, salva la possibilità di riproposizione del motivo se il ET fosse stato giudicato e condannato, operando l'inammissibilità soltanto rebus sic stantibus.
In conclusione la corte di appello riteneva inammissibile l'istanza di revisione, sostenendo che alcune delle prove richieste non erano ammissibili, sia per difetto del requisito della novità sia perché in contrasto con l'art. 630 lett. a) c.p.p., e che le altre non apparivano tali da consentire di formulare l'ipotesi di un futuro proscioglimento.
4. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano ricorre il BE, deducendo, contemporaneamente sotto forma di violazione di legge e di vizio di motivazione, sei diversi profili di illegittimità.
Sotto il primo profilo, sostiene che il provvedimento impugnato ha giudicato inammissibili soltanto alcune prove - tralasciando quelle costituite dalle dichiarazioni del ET, dalle dichiarazioni del teste Di MI e dalle risultanze delle indagini difensive - e non ha precisato quali siano le prove che non consentono di formulare l'ipotesi del futuro proscioglimento ne' ha indicato le ragioni di tale giudizio.
Con la seconda censura il ricorrente deduce che la corte territoriale non ha considerato tutte le prove indicate;
ha valutato quelle prese in considerazione non nella loro idoneità astratta a portare al proscioglimento dell'interessato, ma le ha valutate in concreto, comparandole con quelle a carico utilizzate nei giudizi di primo e secondo grado, esorbitando così dai suoi poteri in fase rescindente e dimenticando che la possibilità del proscioglimento doveva essere valutata anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.. Con la terza doglianza afferma che a fronte della prova nuova, costituita dal documento bancario volto a dimostrare che le condizioni economiche della BO non erano precarie, la corte territoriale non poteva configurare un movente diverso da quello indicato dai giudici di merito, ravvisandolo non solo nelle difficoltà economiche ma comunque nell'esistenza di una pesante passività costituita da mercè invendibile.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la corte nulla abbia detto sulla prova costituita dalle dichiarazioni rese da MI OV il 17-12-2002 alla Procura della Repubblica di Milano e che abbia ritenuto che le consulenze dello stesso MI fossero già state valutate dal giudice di secondo grado, dimenticando che si trattava di prove nuove, perché non esaminate in precedenza, che avrebbero dovuto essere valutate congiuntamente alle altre prove offerte (cioè dichiarazioni dello stesso MI alla Procura di Milano, accertamenti svolti dai Vigili del Fuoco, dichiarazioni rese dal loro capo squadra Renco IG, indagini svolte dalla Carpinvestigazioni).
Con la quinta censura il ricorrente afferma che l'autoaccusa del ET andava inquadrata non nella lettera a) ma nella lettera c) dell'art. 630 c.p.p. e andava considerata unitamente alle dichiarazioni dei testi Di MI AR e ER EN;
lamenta, inoltre, che la pronuncia di inammissibilità sull'istanza di revisione rende definitiva l'inammissibilità delle prove diverse da quelle sulla responsabilità del terzo - per il quale l'inammissibilità opera rebus sic stantibus - impedendo quella valutazione globale delle prove che è richiesta nel giudizio di revisione;
sostiene, infine, che non era necessario attendere la sentenza sulla responsabilità del terzo, perché con decreto del G.I.P. di Milano del 14-11-2000 era stata disposta l'archiviazione, per estinzione del reato, del procedimento sorto per le dichiarazioni autoaccusatorie del ET.
Con l'ultima censura il ricorrente lamenta che la corte territoriale si sia preoccupata solo di difendere le prove acquisite, anziché apprezzare la rilevanza di quelle nuove, come previsto per la fase rescindente.
Con memoria del 9-6-2004 il difensore del ricorrente confuta le argomentazioni con le quali il P.G. ha chiesto l'inammissibilità dell'impugnazione e ribadisce le argomentazioni già prospettate nel ricorso. In particolare si sofferma sui limiti della valutazione delle prove nella fase rescindente;
sull'inesistenza di una situazione economica precaria per la società BO;
sulla novità della prova costituita dalla consulenza tecnica di MI OV, da valutarsi congiuntamente alle altre prove offerte;
sulla valutabilità, ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., delle dichiarazioni del ET, confortate da quelle di Di MI e SE, considerato altresì che vi è stata archiviazione, per estinzione del reato per prescrizione, del procedimento sorto dalle autoaccuse del ET.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto al primo motivo si osserva che il provvedimento impugnato non ha tralasciato di considerare le prove attinenti alla responsabilità del terzo - quindi implicitamente tutte quelle dedotte, dalle dichiarazioni del ET a quelle a loro sostegno rese dal De MI e costituite dalle indagini difensive - ma le ha considerate inammissibili fino a che non sia accertata la responsabilità del terzo con sentenza definitiva. Parimenti ha considerato inammissibile la consulenza tecnica svolta per conto della compagnia assicuratrice, negandone la novità sul rilievo che la predetta prova era già stata valutata dai giudici di merito e ritenuta non rilevante. Ne consegue che il giudizio di inidoneità della altre prove a condurre al proscioglimento non può che riferirsi a tutte le prove dedotte diverse da quelle già considerate inammissibili, cioè in particolare alla riconvertibilità delle palline e alla situazione economica della BO, prove la cui inidoneità a condurre al proscioglimento è adeguatamente spiegata nel corpo della motivazione.
Il secondo motivo è generico nella doglianza relativa alla mancata considerazione di tutte le prove indicate, non specificando quali siano quelle non valutate e ritenute rilevanti ai fini della revisione;
è infondato nel resto, essendo implicito che il giudizio di inidoneità al proscioglimento abbia considerato, come per legge, la eventualità di un proscioglimento anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. e dimenticando il ricorrente che l'indagine preliminare finalizzata al giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione si snoda attraverso vari passaggi, comprendenti non solo la verifica dell'osservanza delle forme prescritte, della riconducibilità delle ragioni poste a fondamento dell'istanza ad una delle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p. e della congruenza in astratto degli elementi sui quali si basa la richiesta, ma anche la valutazione della non manifesta infondatezza della richiesta stessa (Cass., 1^, n. 4837 del 6-10-1998, Bompressi ed altri, rv. 211455): valutazione che non può non comportare un apprezzamento, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento, seppure non così approfondito come quello riservato alla cosiddetta fase rescissoria (Cass., 1^, n. 29660 del 17-6-2003, Asciutto, rv. 226140). Anche il terzo motivo non è fondato, perché i giudici di merito, pur avendo evidenziato il movente sotto il profilo delle difficoltà economiche della BO per l'esistenza di un pesante passivo sull'estratto conto, hanno anche posto in rilievo la quasi completa perdita di valore della merce e il pesante onere mensile per spese di stoccaggio e magazzinaggio;
di talché l'apprezzamento, da parte del giudice della revisione, di tali ultime circostanze come determinanti comunque una situazione di pesante passività è del tutto legittimo, non comportando una modifica completa del movente indicato dai giudici di merito, ma soltanto un ridimensionamento di esso, liberamente apprezzabile sia pure nei limiti del giudizio di manifesta infondatezza dell'istanza di revisione. Il quarto motivo è infondato. Invero la corte territoriale ha congniamente spiegato che l'acquisizione della consulenza del tecnico dell'assicurazione già era stata valutata e considerata inidonea alla riapertura dell'istruttoria con decisione che aveva superato lo scrutinio della Corte di Cassazione. Quanto alle altre prove asseritamente a sostegno dell'accidentalità dell'incendio, si osserva che per le dichiarazioni del MI alla Procura di Milano il ricorrente nulla ha specificato circa il loro contenuto integrativo della consulenza e che le indagini della Carpinvestigazioni non hanno rilievo autonomo, ma si limitano a riferire quanto risultante documentalmente e dalle dichiarazioni di RI GI e NC IG circa l'impossibilità di accertare le cause dell'incendio. Tali prove ben possono ritenersi comprese tra quelle genericamente qualificate dalla corte territoriale come inidonee a consentire la formulazione di ipotesi di proscioglimento del BE e la valutazione non appare sindacabile, atteso che mentre l'impossibilità di accertare tecnicamente la natura dell'incendio non comporta l'impossibilità di ritenere provata l'ipotesi dell'origine dolosa in base ad altri indizi, tale ipotesi trova ragionevole fondamento in altre considerazioni effettuate dalla corte territoriale, come quella che l'imputato si era recato nel deposito RI esigendo che la merce non fosse spostata e aveva chiesto una piantina del magazzino, preannunciando la visita di un graduato dell'esercito; circostanze tanto più significative sotto il profilo indiziario - e quindi valutabili anche nella fase preliminare della revisione - se si considera che, come ricordato dalla corte territoriale, all'epoca le trattative per la cessione delle palline all'Esercito erano cessate e che anche prima dell'incendio di Milano il BE aveva condotto presso il deposito SO un individuo, che aveva preso le distanze tra le pareti e la merce ed era stato spacciato per ufficiale dell'Esercito, ma che poi era stato riconosciuto dal titolare del magazzino nel coimputato ON. Anche il quinto motivo è infondato. Il giudice della revisione ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte, la quale ha reiteratamente affermato che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione per l'asserita responsabilità di un terzo in ordine ai fatti per i quali il richiedente ha riportato condanna, la responsabilità del terzo non può essere accertata incidentalmente nel procedimento di revisione ma deve essere accertata in sede propria, mediante l'instaurazione di un regolare processo;
con la conseguenza che l'esame della richiesta di revisione non è ammissibile fino a quando la responsabilità del terzo non venga accertata con sentenza irrevocabile, salvo che la possibilità di tale accertamento non sia preclusa dall'esistenza di cause di estinzione del reato ovvero da improcedibilità dell'azione penale o per altre cause (ex plurimis, Cass., 1^, n. 3556 del 14-6-1995, Pace, rv. 202411; Cass., 6^, n. 2801 del 12-10-1993, Satolla, rv. 196027). L'esistenza di una causa di estinzione del reato - che secondo il ricorrente nel caso di specie sarebbe consistente in un provvedimento di archiviazione per prescrizione - è formalmente esclusa dal provvedimento impugnato e non può ritenersi provata dalla richiesta e dal relativo provvedimento di archiviazione prodotti dalla difesa, in quanto privi di ogni riferimento ad un determinato indagato, ad un certo procedimento e ad uno specifico reato. L'ultima censura è anch'essa infondata, come già chiarito trattando del secondo motivo di ricorso. Invero il compito del giudice della revisione, nella fase preliminare cosiddetta rescindente, è anche quello di valutare la manifesta infondatezza della richiesta, comportante una delibazione prognostica sulla affidabilità e conferenza dei "nova" (Cass., 1^, n. 29660 del 17-6-2003, Asciutto, rv. 226140), necessariamente implicante un giudizio comparativo, anche se sommario, tra le prove già acquisite e quelle nuove dedotte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004