Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8299 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
AULA "A" 1 8299/0 1 EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1474/99 + SEZIONE LAVORO 4008/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Giuseppe Ianniruberto Presidente Dott. lavoro Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Luciano Vigolo Consigliere D. 19064 Cron. Rep. Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere Ud. 7 marzo Dott. Guido Vidiri Consigliere 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LD De EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 213, presso l'avv. Romolo Reboa, che lo rappresenta e di- fende giusta delega in atti;
ricorrente e controricorrente 1062 avverso ricorso incidentale - contro società R.C.S. Editori S.p.A., in persona del suo procuratore e legale rappresentante avv. Crescenzo Pulitanò, elettivamente domiciliato in Roma, via Gavinana n. 4, presso l'avv. Domenico Angelini che, unita- 1 mente agli avvocati Vincenzo Stanchi e Romolo Stanchi, la rappre- senta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1041/98, decisa il 2 maggio 1997 e pubbli- cata il 22 gennaio 1998, resa dal Tribunale di Roma nel procedi- mento n. 79108/91 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Romolo Reboa nell'interesse di De EL Cosi- mo LD e Domenico Angelini nell'interesse della società RCS Editori S.p.A.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5 luglio 1984, CO LD De EL esponeva di essere stato alle dipendenze della Cineriz Di- stributori Associati S.p.A. con la qualifica di dirigente a decor- rere dall'anno 1970, concludendo il rapporto con transazione fra le parti, su formulario predisposto dalla parte datoriale. Riferi- va ancora di aver ricevuto l'incarico di dirigere l'ufficio stampa e pubblicità per l'Italia e l'estero dalla ZZ IL S.p.A. e dalla Eurolat;
tale rapporto di lavoro era stato interrotto per iniziativa unilaterale della ZZ IL la quale peraltro nulla gli aveva corrisposto per l'attività svolta dal primo gennaio 2 1970. Conveniva quindi in giudizio dinanzi al Pretore di Roma la ZZ IL S.p.A., al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di lire 431.554.802. Resisteva la convenuta ed eccepiva in primis l'intervenuta transa- zione con la Cineriz, assumendo che detta società svolgeva, assie- me ad essa convenuta, attività coordinata nell'interesse comune del Gruppo ZZ. Contestava il fondamento della domanda di parte attrice rilevando l'insussistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro con essa conve- nuta. Il Giudice adito, con sentenza in data 30 ottobre 1990, disatten- deva l'eccezione fondata sulla intervenuta transazione e peraltro respingeva la domanda, argomentando nel senso che non vi era la prova di un rapporto di lavoro parallelo con la ZZ, in CO- stanza dell'attività prestata in favore della Cineriz. Interponeva appello il De EL e in esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1041/98, in data 2 maggio 1997 - 22 gennaio 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che non vi era la possibilità di valutare l'eccezione fondata sulla transazione atteso che la ZZ S.p.A. non aveva proposto appello incidentale sul punto. Osservava altresì che il Pretore aveva correttamente applicato il principio sulla riparti- zione dell'onere della prova, escludendo che l'attore avesse dato dimostrazione di un'attività prestata a favore della ZZ IL al di fuori di quella svolta come direttore dell'Ufficio Stampa della Cineriz la quale curava la distribuzione dei prodotti cine- matografici della ZZ IL, priva di un proprio ufficio stam- pa. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne il De EL, con atto notificato in data 19 gennaio 1999; deduce tre motivi. La società RCS Editori S.p.A., succeduta alla ZZ film S.p.A. per effetto di vari passaggi, resiste con controricorso notifica- to in data 26 febbraio 1999 e propone ricorso incidentale condi- zionato con due motivi. CO LD De EL notifica in data 7 aprile 1999
contro
- ricorso avverso il ricorso incidentale condizionato. La società RCS Editori S.p.A. deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo mezzo del ricorso principale si denuncia, con riferimen- to ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 437 cpc nonché il vizio di motivazione. Si afferma al riguardo che la produzione documentale effettuata a cura del De EL in grado di appello era ammissibile, siccome relativa a prove precostituite e a documenti elencati in atto di appello. 4 La censura non è fondata. Il Tribunale invero, in ordine alla produzione documentale, “oltre a rilevarne l'inammissibilità per la parte tardivamente effettuata solo in questo giudizio", con ciò svolgendo un argomento rafforza- tivo, prende in esame la consistenza e la portata del materiale probatorio acquisito e concorda nella valutazione espressa dal della prospettazioneprimo giudice in ordine alla "genericità dei fatti posti a fondamento della domanda, dai quali non emerge, in alcun modo, l'indicazione di un'attività lavorativa, differente per qualità e quantità da quella prestata in favore della Cineriz come oggetto del rapporto di lavoro subordinato con tale società". Il ricorrente, non indica quale sarebbe l'incidenza causale del mancato esame di detti documenti, prodotti in secondo grado, in ordine ad un eventuale errore argomentativo nella valutazione del- le risultanze probatorie e si limita ad affermare che gli stessi 11'erano pertinenti e non introducevano elementi nuovi a processo", con ciò escludendo appunto tale incidenza. Col secondo mezzo del ricorso principale si denuncia, con riferi- mento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 2697 cc nonché il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Si afferma che il Tribunale avrebbe mal interpretato la decisione del Pretore, attribuendo al medesimo il rilievo della genericità della domanda, laddove il primo giudice si sarebbe limitato a con- siderare non sufficienti le risultanze istruttorie. 5 Si afferma ancora che, essendo risultata provata la prestazione di attività di lavoro subordinato in favore della ZZ IL, era onere di quest'ultima dimostrare che nessun compenso spettava per l'opera così svolta, mentre il mero collegamento intersocietario non era sufficiente a provare la circostanza. La censura non è fondata. Si deve anzitutto Osservare che il Tribunale, lungi dall'attribuire al primo giudice il rilievo della genericità della domanda, ha osservato che il Pretore aveva considerato come gene- rica la prospettazione dei fatti indicati a fondamento della pre- tesa, ovvero valutato come insufficiente il materiale probatorio offerto ed acquisito, ed ha affermato quindi che da tali fatti "non emerge, in alcun modo, l'indicazione di un'attività lavorati- va differente per qualità e quantità da quella prestata in favore della Cineriz come oggetto del rapporto di lavoro subordinato con tale società". Precisa ancora il Collegio di merito che non è rilevabile al'esistenza di diversi ambiti organizzativi, la sottoposizione distinti poteri direttivi e disciplinari e neppure la previsione di particolari attività, differenti rispetto а quelle svolte dall'ufficio stampa della Cineriz e direttamente riferibili alla ZZ. Il ricorrente critica quindi un iter argomentativo che non coinci- de con quello svolto dal giudice del merito, mentre non censura in alcun modo i rilievi formulati dal Tribunale - nel senso che non 6 sono emersi diversi ambiti organizzativi, autonomi poteri diretti- -vi e disciplinari, differenti e distinti compiti dando così per scontato proprio quel che avrebbe dovuto dimostrare ovvero la pre- stazione d'opera in favore della ZZ IL. Col terzo mezzo del ricorso principale si denuncia "la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 cpc, con riferimento agli artt. 113 e 118 disposizioni di attuazione del cpc. Si afferma che il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di pronunciarsi sulla spe- cifica domanda in ordine alla declaratoria di un rapporto di lavo- ro intercorso tra la ZZ IL ed il ricorrente. La censura non è fondata. A parte il rilievo che l'omessa pronuncia va dedotta sctto il profilo della violazione di legge e non già del vizio di motiva- zione, si deve evidenziare che il Tribunale ha escluso la sussi- stenza di una prova adeguata in ordine all'esistenza di un rappor- to di lavoro tra il De EL e la ZZ IL e non si vede quindi quale diversa pronuncia avrebbe potuto adottare, oltre alla reiezione dell'appello, o quale ulteriore argomento avrebbe dovuto svolgere, una volta che era esclusa la veridicità della circostan- za di cui si richiedeva il riconoscimento. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Rimane così assorbito il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- VO, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
л 7 La Corte Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate in lire81000 oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario. Roma, 7 marzo 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlbot Herда Phal. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 19 GIU, 2001 I A D M E , IL CANCELLIERE R O P L U S L A 0 O S 3 1 B R S 3 . I O A 5 C T D T R , . A A A ' N T S L S E L P O 3 E S P 7 - I D M 8 N I I - S G 1 A N O D E A S E E D I T C A E N , E O O S E T R T I R A B 8