CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37759 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RR AL nato a [...] il [...] LE ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Cerioni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per gli imputati l'avv. Enrico Tignini e l'avv. Tommaso Guerini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37759 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di RR IA e AL CA per il reato aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nelle qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della società NI s.r.I., fallita nel corso del 2010, e consistito nell'integrale cessione delle partecipazioni al capitale sociale di Società Mediterranea s.p.a. nei confronti della controllante, CI SE s.p.a., non seguita dalla riscossione del corrispettivo, ma, anzi, con parziale rinuncia allo stesso. In parziale riforma della sentenza di primo grado la Corte territoriale ha invece rideterminato l'entità delle sanzioni accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, con atto a firma dei comuni difensori, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizi di motivazione riscontrabili innanzitutto nella ricostruzione della situazione patrimoniale della fallita all'epoca della discussa cessione delle partecipazioni sociali, sulla cui base sarebbero stati ritenuti integrati gi indici di fraudolenza dell'operazione e in relazione alla quale la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricompreso anche il debito sussistente nei confronti di BNL s.p.a., dimenticando però che questo derivava dalla fideiussione prestata in favore di Mediterranea s.p.a., allo stesso modo garantita anche da CI SE s.p.a., e rispetto al quale, dunque, non solo la fallita non poteva prevederne l'inadempimento, ma nemmeno poteva ritenere che sarebbe poi stata escussa in prima istanza. Ancora, indebitamente sostituendo la propria scienza privata alle conclusioni rese dal C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento civile inerente gli stessi fatti, il giudice di merito avrebbe ignorato quanto dedotto dalla difesa in ordine alla necessità di guardare all'operazione di cessione secondo l'ottica globale delle operazioni infragruppo, la quale avrebbe invece permesso, da un lato, di cogliere l'esistenza di un vantaggio compensativo per la controllata derivato dalla acquisizione di una partecipazione nella controllante, valorizzata dall'incremento del patrimonio netto di quest'ultima a seguito dell'acquisto delle azioni della Mediterranea, e, dall'altro, comunque, di riconoscere la natura neutra dell'iniziativa, vantando invero la NI s.r.I., alla data del fallimento, debiti a breve quasi esclusivamente verso soggetti del gruppo. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione alla mancata confutazione, da parte della Corte territoriale, delle argomentazioni con cui gli odierni ricorrenti avevano inteso dimostrare l'esistenza, per la fallita, di un concreto vantaggio compensativo derivato dalla cessione delle partecipazioni sociali in favore della controllante partecipata e concretizzatosi nella conseguente patrimonializzazione della holding CI SE s.p.a. Invero, detta trasformazione avrebbe arrecato beneficio a tutto il gruppo, specie nei rapporti con il sistema bancario, dovendosi rilevare come tutte le società coinvolte in esso fossero inscindibilmente legate, tramite il rilascio di fideiussioni, nei rapporti con i terzi e potendosi insomma riconoscere, nei patrimoni sociali formalmente distinti, una massa unica. 2.3 Gli stessi vizi vengono dedotti altresì con il terzo motivo in relazione al mancato riconoscimento, nonostante la rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, delle circostanze attenuanti generiche. 3. In data 19 giugno 2023 l'avv. Guerini ha presentato motivi nuovi. Con il primo, ribadendo le censure articolate con i primi due motivi del ricorso principale, lamenta come i giudici del merito avrebbero negato la sussistenza di vantaggi compensativi a seguito di una valutazione a posteriori e non ex ante, come invece richiesto dall'art. 2634 c.c., ed in tal senso avrebbero omesso di considerare le dichiarazioni rese dall'imputato AL in merito agli obiettivi perseguiti attraverso la cessione della partecipazione in Mediterranea s.p.a. Con il secondo motivo nuovo vengono riproposte e ulteriormente sviluppate le censure avanzate con il terzo motivo del ricorso principale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati e in larga parte inammissibili, dovendo pertanto essere rigettati. 2. È innanzitutto generico il primo motivo di ricorso nella misura in cui ritiene non provata la natura fraudolenta dell'operazione distrattiva contestata, difettando del necessario confronto con la motivazione sul punto articolata dalla Corte territoriale, specie avendo questa considerato come pacifica la sussistenza del dolo in capo agli imputati già sulla base delle modalità dell'azione, consistita invero nell'aver sottratto alla disponibilità dei creditori gli unici beni su cui questi potevano trovare soddisfazione, con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, ragione per cui il ricorso agli indici di fraudolenza assolve in realtà, nel caso di specie, alla mera funzione di corroborare la tesi, comunque dimostrata, del carattere fraudolento della condotta (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 2.1 Non di meno, la sentenza ha comunque registrato la sussistenza di almeno tre indici di fraudolenza, ritenendo infatti rilevante non solo lo stato patrimoniale della fallita al momento della distrazione, ma anche il contesto di riferimento, indubitabilmente caratterizzato da vincoli societari e familiari tra i partecipanti, nonché l'estraneità dell'atto depauperativo rispetto ai canoni di ragionevolezza imprenditoriale. Rilevato tuttavia che il ricorso non prende in alcun modo posizione su tali ulteriori rilievi, ne consegue che gli stessi vanno intesi come incontestati e, quindi, di per sé sufficienti a confermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo agli imputati, non assurgendo in alcun modo lo stato patrimoniale della fallita ad elemento necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie. 2.2 Volendo comunque discutere della specifica doglianza relativa all'asserita erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, dello stato patrimoniale della fallita all'epoca della distrazione, determinata, a detta dei ricorrenti, dell'aver indebitamente attribuito significato al debito derivante dalla sottoscrizione di contratto di fideiussione - in quanto tale accessorio rispetto a quello del creditore garantito e, perciò, irrilevante, con conseguente mancata integrazione del relativo indice sintomatico di fraudolenza - va posto in evidenza come si tratti di un assunto manifestamente infondato. Non vi è invero ragione di ritenere che il debito contratto dalla società a titolo di garanzia, il quale obbliga il garante, sulla base di quanto disposto dall'art. 1944 c.c., all'adempimento della prestazione in solido con il debitore principale, debba essere escluso dal computo delle passività sociali dato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la prevedibilità dell'escussione è insita nella natura stessa del rapporto fideiussorio, circostanza ancor più evidente nel caso di specie non potendosi dubitare, come correttamente affermato dai giudici di merito, che gli imputati quali amministratori della fallita, facente parte dello stesso gruppo che comprendeva Mediterranea s.p.a. - insolvente - e la CI SE s.p.a. - esposta anch'essa verso BNL per il medesimo titolo della controllata nonché fallita lo stesso giorno -, non fossero consapevoli della precaria situazione economica di queste ultime società. E' dunque logicamente inconsistente e fattualmente priva di alcun fondamento l'obiezione difensiva sulla imprevedibilità dell'escussione della garanzia da parte di BNL, mentre risulta in tutta la sua evidenza la volontà degli imputati di sacrificare il patrimonio della fallita. 3. Parimenti generica è la censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni rese dal C.T.U. nominato in sede civile in occasione di altro procedimento intercorso tra la curatela del fallimento NI e gli imputati in quanto manca di precisare in quali termini le risultanze di detta consulenza avrebbero potuto essere condivise nell'ambito del giudizio in corso, non indicando invero né l'oggetto della consulenza, né, più in generale, la ragione del contendere nella causa civile di riferimento, risultando quindi sconosciuto il quesito al quale il Dott. Galante era chiamato a dare risposta e, di conseguenza, non potendosi certo apprezzare la compatibilità della risposta data con le peculiarità della vicenda rilevante in sede penale. Ad ogni modo, va altresì rilevato come l'invocata consulenza, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, non sia in realtà in grado di dare atto della inoffensività della condotta rispetto alle esigenze del ceto creditorio in quanto, nell'affermare la natura neutra dell'operazione, questa si concentra sul fatto che la maggioranza dei debiti a breve termine di NI s.r.l. al momento del fallimento coinvolgesse soggetti comunque appartenenti al gruppo nonché sulla asserita natura di versamento nel futuro aumento di capitale della capogruppo della rinuncia al credito da parte della fallita. Tali circostanze non rivestono tuttavia carattere decisivo nel sostenere la tesi della non configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il quale, sanzionando quelle condotte che dolosamente determinano un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa ove idoneo ad incidere sulla garanzia dei creditori (ex multis Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini. Rv. 281031), è certo integrato nel caso di specie ove la lesione di detta garanzia, a prescindere dall'effettivo quantum rispetto alla complessiva esposizione debitoria della fallita, non è messa in discussione dalla C.T.U. allegata, la quali dà atto dell'esposizione di NI s.r.l. nei confronti di una pluralità di banche (pag. 18 della C.T.U.) che, in qualità di creditrici della fallita, non potevano riferirsi che al patrimonio della controparte negoziale nella pretesa di soddisfare le proprie istanze e non certo a quello del gruppo, di per sé privo di soggettività in termini giuridici. 4. Infondata è poi la censura relativa alla mancanza di rilievo penale della condotta in contestazione in quanto non integrante una distrazione ma consistendo, al contrario, in una operazione finanziaria pienamente compensata, almeno adottando una logica ex ante, dai vantaggi conseguentemente ottenuti dalla fallita in ragione della sua partecipazione allo stesso gruppo di cui era controllante proprio la cessionaria e rappresentati, nello specifico, dall'accrescimento del valore della partecipazione di NI all'i% del capitale sociale di CI SE, nonché, più in generale, nell'espansione del gruppo stesso, anche in vista del programma di incremento edilizio già avviato. 4.1 Il principale vizio della tesi difensiva risiede nella pretesa di effettuare una trasposizione automatica dell'istituto dei vantaggi compensativi dalla fattispecie in cui è normativamente previsto, ossia quella di infedeltà patrimoniale, all'ambito dei reati fallimentari, tralasciando però di considerare la non perfetta sovrapponibilità delle due ipotesi e, nella specie, la distinta prospettiva entro cui le stesse si pongono di fronte al bene giuridico tutelato che, pur identificandosi in entrambe nell'integrità del patrimonio sociale, risponde da un lato alla logica interna della protezione degli interessi dei soci da ipotesi di mala gestio e, dall'altra, alle esigenze proprie dei creditori sociali, tesi ad ottenere la massima soddisfazione dei crediti vantati nei confronti della fallita. Come da consolidata giurisprudenza sul punto, invero, non può dubitarsi della specificità dell'oggetto della tutela nell'incriminazione di cui all'art. 2634 c.c., tutto interno alla compagine sociale, lesa nel momento in cui, per l'infedele attività dell'amministratore, subisca il depauperamento del proprio patrimonio (ex multis Sez. 5, n. 37033 del 16/6/2006, Silletti, Rv. 235282; Sez. 5, n. 13110 del 5/3/2008, Scotuzzi, Rv. 239394); circostanza che, quindi, distingue la fattispecie in oggetto dal contesto dei reati fallimentari nei quali, al contrario, va attribuito valore preminente all'esigenza di non frustrare le istanze del ceto creditorio. Detta difformità si ripercuote, innanzitutto, nel non potersi condividere l'ipotesi, prospettata nel ricorso, della massa unica dei patrimoni delle più società in questione, dovendosi anzi osservare come i creditori abbiano come esclusivo riferimento, ai fini del soddisfacimento delle proprie pretese, le condizioni della società con la quale hanno instaurato il rapporto obbligatorio, a prescindere dai legami della stessa con altri enti o dalla sua partecipazione in un gruppo, salvo il caso in cui da ciò possa derivarne un beneficio effettivo o, comunque, fondatamente prevedibile, secondo una valutazione che non può non tener conto delle specifiche esigenze del ceto creditorio stesso. Similmente, a nulla rileva il fatto che, alla data del fallimento, NI avesse debiti a breve quasi esclusivamente verso soggetti del gruppo, in quanto, sempre secondo il punto di vista del creditore esterno, è evidente il pregiudizio arrecatogli dal depauperamento del patrimonio sociale, determinando invero l'operazione una lesione alla possibilità dello stesso di soddisfare le proprie istanze, a prescindere dalla percentuale rivestita da queste rispetto all'ammontare complessivo dei debiti sociali. 4.2 Su queste basi, risulta infruttuoso il tentativo di applicare la teoria dei vantaggi compensativi al caso di specie in quanto, adottando l'ottica del creditore sociale, di fronte alla realizzazione di un'operazione economica da parte della debitrice, a rilevare non è tanto il potenziale valore economico della stessa bensì il pericolo che da essa deriva alla garanzia patrimoniale su cui il ceto creditorio poteva fare affidamento ai fini della soddisfazione delle proprie istanze. Nella vicenda in oggetto, come risulta pacificamente dalla descrizione offerta nei motivi aggiunti, non può negarsi che l'operazione non abbia apportato alcun vantaggio effettivo rispetto alla solidità del patrimonio sociale e, d'altra parte, pur vagliando l'ipotesi — evocata peraltro solo in modo generico con i motivi d'appello - della fondata e concreta probabilità di un esito positivo dell'operazione al momento in cui questa è stata posta in essere, non emergono dal ricorso elementi capaci di spiegare la effettiva corrispondenza tra l'ingente somma ceduta senza contropartita e l'incremento del valore del patrimonio della controllante e, nella specie, della partecipazione nella stessa all'1%, senza contare che, comunque, nemmeno sembra di per sé percorribile la strada della preordinazione della prima in vista dell'aumento del capitale sociale, non essendo invero questa stata conferita, come risulta dalla consulenza citata dai ricorrenti, in conto capitale. Il ricorso, insomma, non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte d'appello, la quale, pur privilegiando una valutazione ex post della fattispecie, ha dato ampia spiegazione del fatto che le prospettazioni del ricorrente circa l'esistenza di un gruppo di società e, quindi, del vantaggio che sarebbe derivato alla controllata una volta che questa avesse ceduto le proprie partecipazioni alla controllante, così patrimonializzata, costituiscono solo la premessa per poter poi parlare della sussistenza di un vantaggio compensativo, in relazione al quale si chiede all'imputato, onde evitare la qualificazione dell'operazione come distrazione, di dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella • • logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi (ex multis Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519). 4.3 È infatti necessario tenere conto della circostanza per cui già l'art. 2634 c.c. e, ancora di più, i delitti di ambito fallimentare, nel confrontarsi con la teoria dei vantaggi compensativi, pongono l'accento sul secondo lemma del sintagma, ossia sulla natura compensativa - concreta o fondatamente presupposta - dei vantaggi ottenuti dal membro del gruppo, lungi insomma dal voler attribuire rilevanza alla mera aleatorietà del beneficio, il quale, seppur si presti ad essere valutato secondo la logica della prevedibilità di successo ex ante, non può nemmeno essere inteso in termini di semplice speranza sprovvista di concrete ed effettive garanzie, pena un indebito sacrificio del bene giuridico tutelato, cosa che accadrebbe, nel caso di specie, ove si volesse ritenere rilevante l'aumento, mai quantificato, del valore della quota di partecipazione sociale nella controllante o, ancor più evidentemente, il progetto di espansione edilizia, tratteggiato solo in termini approssimativi ed astratti nel ricorso. 5. Manifestamente infondata è infine la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la quale non si confronta adeguatamente con quanto affermato sul punto dalla Corte territoriale, avendo invero questa dato atto, con motivazione esente da vizi logici, dell'assenza di elementi di segno positivo apprezzabili a tale scopo, non potendosi invero ritenere l'incensuratezza degli imputati a ciò bastevole, specie a fronte della rilevante gravità del fatto accertato e del danno arrecato nonché dell'intensità del dolo. D'altra parte, nemmeno può condividersi la tesi secondo cui, una volta adeguatasi al dictum della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 222 del 2018 e ritenuta congrua la riduzione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall., il giudice dell'appello avrebbe contestualmente dovuto rimodulare anche l'entità della sanzione principale in quanto, al contrario, quest'ultima si caratterizza, come evidenziato dalla stessa Consulta nella pronuncia citata, per diverse afflittività e finalità, potendo quindi essere determinata in maniera indipendente rispetto alla prima.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/7/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Cerioni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per gli imputati l'avv. Enrico Tignini e l'avv. Tommaso Guerini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37759 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di RR IA e AL CA per il reato aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nelle qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della società NI s.r.I., fallita nel corso del 2010, e consistito nell'integrale cessione delle partecipazioni al capitale sociale di Società Mediterranea s.p.a. nei confronti della controllante, CI SE s.p.a., non seguita dalla riscossione del corrispettivo, ma, anzi, con parziale rinuncia allo stesso. In parziale riforma della sentenza di primo grado la Corte territoriale ha invece rideterminato l'entità delle sanzioni accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, con atto a firma dei comuni difensori, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizi di motivazione riscontrabili innanzitutto nella ricostruzione della situazione patrimoniale della fallita all'epoca della discussa cessione delle partecipazioni sociali, sulla cui base sarebbero stati ritenuti integrati gi indici di fraudolenza dell'operazione e in relazione alla quale la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricompreso anche il debito sussistente nei confronti di BNL s.p.a., dimenticando però che questo derivava dalla fideiussione prestata in favore di Mediterranea s.p.a., allo stesso modo garantita anche da CI SE s.p.a., e rispetto al quale, dunque, non solo la fallita non poteva prevederne l'inadempimento, ma nemmeno poteva ritenere che sarebbe poi stata escussa in prima istanza. Ancora, indebitamente sostituendo la propria scienza privata alle conclusioni rese dal C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento civile inerente gli stessi fatti, il giudice di merito avrebbe ignorato quanto dedotto dalla difesa in ordine alla necessità di guardare all'operazione di cessione secondo l'ottica globale delle operazioni infragruppo, la quale avrebbe invece permesso, da un lato, di cogliere l'esistenza di un vantaggio compensativo per la controllata derivato dalla acquisizione di una partecipazione nella controllante, valorizzata dall'incremento del patrimonio netto di quest'ultima a seguito dell'acquisto delle azioni della Mediterranea, e, dall'altro, comunque, di riconoscere la natura neutra dell'iniziativa, vantando invero la NI s.r.I., alla data del fallimento, debiti a breve quasi esclusivamente verso soggetti del gruppo. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione alla mancata confutazione, da parte della Corte territoriale, delle argomentazioni con cui gli odierni ricorrenti avevano inteso dimostrare l'esistenza, per la fallita, di un concreto vantaggio compensativo derivato dalla cessione delle partecipazioni sociali in favore della controllante partecipata e concretizzatosi nella conseguente patrimonializzazione della holding CI SE s.p.a. Invero, detta trasformazione avrebbe arrecato beneficio a tutto il gruppo, specie nei rapporti con il sistema bancario, dovendosi rilevare come tutte le società coinvolte in esso fossero inscindibilmente legate, tramite il rilascio di fideiussioni, nei rapporti con i terzi e potendosi insomma riconoscere, nei patrimoni sociali formalmente distinti, una massa unica. 2.3 Gli stessi vizi vengono dedotti altresì con il terzo motivo in relazione al mancato riconoscimento, nonostante la rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, delle circostanze attenuanti generiche. 3. In data 19 giugno 2023 l'avv. Guerini ha presentato motivi nuovi. Con il primo, ribadendo le censure articolate con i primi due motivi del ricorso principale, lamenta come i giudici del merito avrebbero negato la sussistenza di vantaggi compensativi a seguito di una valutazione a posteriori e non ex ante, come invece richiesto dall'art. 2634 c.c., ed in tal senso avrebbero omesso di considerare le dichiarazioni rese dall'imputato AL in merito agli obiettivi perseguiti attraverso la cessione della partecipazione in Mediterranea s.p.a. Con il secondo motivo nuovo vengono riproposte e ulteriormente sviluppate le censure avanzate con il terzo motivo del ricorso principale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati e in larga parte inammissibili, dovendo pertanto essere rigettati. 2. È innanzitutto generico il primo motivo di ricorso nella misura in cui ritiene non provata la natura fraudolenta dell'operazione distrattiva contestata, difettando del necessario confronto con la motivazione sul punto articolata dalla Corte territoriale, specie avendo questa considerato come pacifica la sussistenza del dolo in capo agli imputati già sulla base delle modalità dell'azione, consistita invero nell'aver sottratto alla disponibilità dei creditori gli unici beni su cui questi potevano trovare soddisfazione, con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, ragione per cui il ricorso agli indici di fraudolenza assolve in realtà, nel caso di specie, alla mera funzione di corroborare la tesi, comunque dimostrata, del carattere fraudolento della condotta (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 2.1 Non di meno, la sentenza ha comunque registrato la sussistenza di almeno tre indici di fraudolenza, ritenendo infatti rilevante non solo lo stato patrimoniale della fallita al momento della distrazione, ma anche il contesto di riferimento, indubitabilmente caratterizzato da vincoli societari e familiari tra i partecipanti, nonché l'estraneità dell'atto depauperativo rispetto ai canoni di ragionevolezza imprenditoriale. Rilevato tuttavia che il ricorso non prende in alcun modo posizione su tali ulteriori rilievi, ne consegue che gli stessi vanno intesi come incontestati e, quindi, di per sé sufficienti a confermare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo agli imputati, non assurgendo in alcun modo lo stato patrimoniale della fallita ad elemento necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie. 2.2 Volendo comunque discutere della specifica doglianza relativa all'asserita erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, dello stato patrimoniale della fallita all'epoca della distrazione, determinata, a detta dei ricorrenti, dell'aver indebitamente attribuito significato al debito derivante dalla sottoscrizione di contratto di fideiussione - in quanto tale accessorio rispetto a quello del creditore garantito e, perciò, irrilevante, con conseguente mancata integrazione del relativo indice sintomatico di fraudolenza - va posto in evidenza come si tratti di un assunto manifestamente infondato. Non vi è invero ragione di ritenere che il debito contratto dalla società a titolo di garanzia, il quale obbliga il garante, sulla base di quanto disposto dall'art. 1944 c.c., all'adempimento della prestazione in solido con il debitore principale, debba essere escluso dal computo delle passività sociali dato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la prevedibilità dell'escussione è insita nella natura stessa del rapporto fideiussorio, circostanza ancor più evidente nel caso di specie non potendosi dubitare, come correttamente affermato dai giudici di merito, che gli imputati quali amministratori della fallita, facente parte dello stesso gruppo che comprendeva Mediterranea s.p.a. - insolvente - e la CI SE s.p.a. - esposta anch'essa verso BNL per il medesimo titolo della controllata nonché fallita lo stesso giorno -, non fossero consapevoli della precaria situazione economica di queste ultime società. E' dunque logicamente inconsistente e fattualmente priva di alcun fondamento l'obiezione difensiva sulla imprevedibilità dell'escussione della garanzia da parte di BNL, mentre risulta in tutta la sua evidenza la volontà degli imputati di sacrificare il patrimonio della fallita. 3. Parimenti generica è la censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni rese dal C.T.U. nominato in sede civile in occasione di altro procedimento intercorso tra la curatela del fallimento NI e gli imputati in quanto manca di precisare in quali termini le risultanze di detta consulenza avrebbero potuto essere condivise nell'ambito del giudizio in corso, non indicando invero né l'oggetto della consulenza, né, più in generale, la ragione del contendere nella causa civile di riferimento, risultando quindi sconosciuto il quesito al quale il Dott. Galante era chiamato a dare risposta e, di conseguenza, non potendosi certo apprezzare la compatibilità della risposta data con le peculiarità della vicenda rilevante in sede penale. Ad ogni modo, va altresì rilevato come l'invocata consulenza, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, non sia in realtà in grado di dare atto della inoffensività della condotta rispetto alle esigenze del ceto creditorio in quanto, nell'affermare la natura neutra dell'operazione, questa si concentra sul fatto che la maggioranza dei debiti a breve termine di NI s.r.l. al momento del fallimento coinvolgesse soggetti comunque appartenenti al gruppo nonché sulla asserita natura di versamento nel futuro aumento di capitale della capogruppo della rinuncia al credito da parte della fallita. Tali circostanze non rivestono tuttavia carattere decisivo nel sostenere la tesi della non configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il quale, sanzionando quelle condotte che dolosamente determinano un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa ove idoneo ad incidere sulla garanzia dei creditori (ex multis Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini. Rv. 281031), è certo integrato nel caso di specie ove la lesione di detta garanzia, a prescindere dall'effettivo quantum rispetto alla complessiva esposizione debitoria della fallita, non è messa in discussione dalla C.T.U. allegata, la quali dà atto dell'esposizione di NI s.r.l. nei confronti di una pluralità di banche (pag. 18 della C.T.U.) che, in qualità di creditrici della fallita, non potevano riferirsi che al patrimonio della controparte negoziale nella pretesa di soddisfare le proprie istanze e non certo a quello del gruppo, di per sé privo di soggettività in termini giuridici. 4. Infondata è poi la censura relativa alla mancanza di rilievo penale della condotta in contestazione in quanto non integrante una distrazione ma consistendo, al contrario, in una operazione finanziaria pienamente compensata, almeno adottando una logica ex ante, dai vantaggi conseguentemente ottenuti dalla fallita in ragione della sua partecipazione allo stesso gruppo di cui era controllante proprio la cessionaria e rappresentati, nello specifico, dall'accrescimento del valore della partecipazione di NI all'i% del capitale sociale di CI SE, nonché, più in generale, nell'espansione del gruppo stesso, anche in vista del programma di incremento edilizio già avviato. 4.1 Il principale vizio della tesi difensiva risiede nella pretesa di effettuare una trasposizione automatica dell'istituto dei vantaggi compensativi dalla fattispecie in cui è normativamente previsto, ossia quella di infedeltà patrimoniale, all'ambito dei reati fallimentari, tralasciando però di considerare la non perfetta sovrapponibilità delle due ipotesi e, nella specie, la distinta prospettiva entro cui le stesse si pongono di fronte al bene giuridico tutelato che, pur identificandosi in entrambe nell'integrità del patrimonio sociale, risponde da un lato alla logica interna della protezione degli interessi dei soci da ipotesi di mala gestio e, dall'altra, alle esigenze proprie dei creditori sociali, tesi ad ottenere la massima soddisfazione dei crediti vantati nei confronti della fallita. Come da consolidata giurisprudenza sul punto, invero, non può dubitarsi della specificità dell'oggetto della tutela nell'incriminazione di cui all'art. 2634 c.c., tutto interno alla compagine sociale, lesa nel momento in cui, per l'infedele attività dell'amministratore, subisca il depauperamento del proprio patrimonio (ex multis Sez. 5, n. 37033 del 16/6/2006, Silletti, Rv. 235282; Sez. 5, n. 13110 del 5/3/2008, Scotuzzi, Rv. 239394); circostanza che, quindi, distingue la fattispecie in oggetto dal contesto dei reati fallimentari nei quali, al contrario, va attribuito valore preminente all'esigenza di non frustrare le istanze del ceto creditorio. Detta difformità si ripercuote, innanzitutto, nel non potersi condividere l'ipotesi, prospettata nel ricorso, della massa unica dei patrimoni delle più società in questione, dovendosi anzi osservare come i creditori abbiano come esclusivo riferimento, ai fini del soddisfacimento delle proprie pretese, le condizioni della società con la quale hanno instaurato il rapporto obbligatorio, a prescindere dai legami della stessa con altri enti o dalla sua partecipazione in un gruppo, salvo il caso in cui da ciò possa derivarne un beneficio effettivo o, comunque, fondatamente prevedibile, secondo una valutazione che non può non tener conto delle specifiche esigenze del ceto creditorio stesso. Similmente, a nulla rileva il fatto che, alla data del fallimento, NI avesse debiti a breve quasi esclusivamente verso soggetti del gruppo, in quanto, sempre secondo il punto di vista del creditore esterno, è evidente il pregiudizio arrecatogli dal depauperamento del patrimonio sociale, determinando invero l'operazione una lesione alla possibilità dello stesso di soddisfare le proprie istanze, a prescindere dalla percentuale rivestita da queste rispetto all'ammontare complessivo dei debiti sociali. 4.2 Su queste basi, risulta infruttuoso il tentativo di applicare la teoria dei vantaggi compensativi al caso di specie in quanto, adottando l'ottica del creditore sociale, di fronte alla realizzazione di un'operazione economica da parte della debitrice, a rilevare non è tanto il potenziale valore economico della stessa bensì il pericolo che da essa deriva alla garanzia patrimoniale su cui il ceto creditorio poteva fare affidamento ai fini della soddisfazione delle proprie istanze. Nella vicenda in oggetto, come risulta pacificamente dalla descrizione offerta nei motivi aggiunti, non può negarsi che l'operazione non abbia apportato alcun vantaggio effettivo rispetto alla solidità del patrimonio sociale e, d'altra parte, pur vagliando l'ipotesi — evocata peraltro solo in modo generico con i motivi d'appello - della fondata e concreta probabilità di un esito positivo dell'operazione al momento in cui questa è stata posta in essere, non emergono dal ricorso elementi capaci di spiegare la effettiva corrispondenza tra l'ingente somma ceduta senza contropartita e l'incremento del valore del patrimonio della controllante e, nella specie, della partecipazione nella stessa all'1%, senza contare che, comunque, nemmeno sembra di per sé percorribile la strada della preordinazione della prima in vista dell'aumento del capitale sociale, non essendo invero questa stata conferita, come risulta dalla consulenza citata dai ricorrenti, in conto capitale. Il ricorso, insomma, non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte d'appello, la quale, pur privilegiando una valutazione ex post della fattispecie, ha dato ampia spiegazione del fatto che le prospettazioni del ricorrente circa l'esistenza di un gruppo di società e, quindi, del vantaggio che sarebbe derivato alla controllata una volta che questa avesse ceduto le proprie partecipazioni alla controllante, così patrimonializzata, costituiscono solo la premessa per poter poi parlare della sussistenza di un vantaggio compensativo, in relazione al quale si chiede all'imputato, onde evitare la qualificazione dell'operazione come distrazione, di dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella • • logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi (ex multis Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519). 4.3 È infatti necessario tenere conto della circostanza per cui già l'art. 2634 c.c. e, ancora di più, i delitti di ambito fallimentare, nel confrontarsi con la teoria dei vantaggi compensativi, pongono l'accento sul secondo lemma del sintagma, ossia sulla natura compensativa - concreta o fondatamente presupposta - dei vantaggi ottenuti dal membro del gruppo, lungi insomma dal voler attribuire rilevanza alla mera aleatorietà del beneficio, il quale, seppur si presti ad essere valutato secondo la logica della prevedibilità di successo ex ante, non può nemmeno essere inteso in termini di semplice speranza sprovvista di concrete ed effettive garanzie, pena un indebito sacrificio del bene giuridico tutelato, cosa che accadrebbe, nel caso di specie, ove si volesse ritenere rilevante l'aumento, mai quantificato, del valore della quota di partecipazione sociale nella controllante o, ancor più evidentemente, il progetto di espansione edilizia, tratteggiato solo in termini approssimativi ed astratti nel ricorso. 5. Manifestamente infondata è infine la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la quale non si confronta adeguatamente con quanto affermato sul punto dalla Corte territoriale, avendo invero questa dato atto, con motivazione esente da vizi logici, dell'assenza di elementi di segno positivo apprezzabili a tale scopo, non potendosi invero ritenere l'incensuratezza degli imputati a ciò bastevole, specie a fronte della rilevante gravità del fatto accertato e del danno arrecato nonché dell'intensità del dolo. D'altra parte, nemmeno può condividersi la tesi secondo cui, una volta adeguatasi al dictum della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 222 del 2018 e ritenuta congrua la riduzione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall., il giudice dell'appello avrebbe contestualmente dovuto rimodulare anche l'entità della sanzione principale in quanto, al contrario, quest'ultima si caratterizza, come evidenziato dalla stessa Consulta nella pronuncia citata, per diverse afflittività e finalità, potendo quindi essere determinata in maniera indipendente rispetto alla prima.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/7/2023