Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA /0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 Oggetto SEZIONE LAVORO 59 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg ri Mat 00 - Presidente Dott. Ettore R.G.N. 2540/98 Consigliere - Cro Dott. Fabrizio n..1136 CANEVARI Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Ud. 23/10/00 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: TI ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA il 1.7 GEN. 2001 IL CANCELLIERE CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO SANTE G., che la rappresenta e difende, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente
contro
INPS -> ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, DATE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZAelettivamente Richiesta copia studio N.17, presso dal Sko T l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. 13 FEB. 2001 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS IL CANCELLIERE 14415 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del CANCELLERIA ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2476/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/02/97 R.G.N. 40389/92; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'estinzione del ricorso, ex legge 448/98. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. IMPS per diritti L. # 22 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale at Sig. ASENN O per dirith L. X7 MOR 2001 IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione del locale Pretore, che aveva accertato il diritto di NA EO alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità fino al 30 settembre 1983, con rivalutazione e interessi, dichiarava, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994, che la pensionata aveva diritto a conservare anche successivamente la integrazione nell'importo cristallizzato maturato a quella data e condannava, per l'effetto, l'INPS al pagamento delle relative differenze con interessi legali dal 120° giorno dalla pubblicazione della ricordata sentenza costituzionale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NA EO con un unico motivo illustrato con memoria. L'INPS ha depositato procura. 9 Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione degli artt.429, comma 3, c.p.c. e 442 c.p.c., nonché vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria assumendo che errata è la liquidazione dei soli interessi legali sulle riconosciute differenze di integrazione ed altrettanto errata è la fissazione della loro decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza costituzionale n.240 del 1994, in quanto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute in seguito a sentenze della Corte costituzionale deve farsi coincidere con il 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa delle prestazioni medesime. Osserva la Corte che la controversia della quale è investita ha ad oggetto (esclusivamente) la questione della spettanza della rivalutazione monetaria in 3 aggiunta agli interessi legali e la decorrenza di tali accessori del credito c pensionistico, consistente nelle differenze di integrazione per "cristallizzazione" che il Tribunale ha ritenuto dovute alla pensionata successivamente alla data del 30 ottobre, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994. Siffatta controversia, secondo l'insegnamento ormai univoco della giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. sent.4 maggio 1999 n.4431, 10 giugno 1999 n.5707,19 giugno 1999 n.6171), deve essere dichiarata estinta di ufficio ai sensi dell'art.36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n.448, entrata in vigore nelle more del presente giudizio e applicabile, quale ius superveniens, ai procedimenti ancora pendenti, posto che la questione concernente il regime della mora dell'INPS trova specifica soluzione nella disciplina dettata dall'art.1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662, nel testo sostituito dall'art.36, comma 1, sopra citato, il quale prevede l'erogazione dell'interesse del cinque per cento sull'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, mentre per gli anni successivi e sulla somma ancora da rimborsare prevede la corresponsione degli interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento all'anno precedente. La previsione di estinzione officiosa dei giudizi concernenti la questione degli accessori del credito pensionistico dovuto per cristallizzazione comporta, sempre secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, Cass. sent. 19 giugno 1999 n.6171), la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito e al tempo stesso impone all'ultimo giudice investito della questione stessa di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo. Quante volte questo esito comprenda una declaratoria di estinzione ex art.36 della legge n.448 del 1998, il regolamento delle spese non può che essere nel senso della loro totale compensazione, non essendo a ciò di ostacolo il carattere parziale della declaratoria di estinzione e la compresenza, nel medesimo processo, di statuizioni che abbiano conseguito, su altre questioni, l'efficacia del giudicato (vedi Cass. 11 gennaio 2000 n.229). In conclusione, il giudizio va dichiarato estinto, disponendosi che siano interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 ☐ PresidenteМесто Il Cons.estensore fabella . делае EL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 GEN. 2001 oggi, ABORATORE CANCELLERIA I D S 9 , S 1 E A O T . R T L O L , C B A O S B E I P D S I A N T G S O O P A M D I E , A A D O O R E T T T T S I I N R E G I S E D E R O 5