Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Il disposto dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 pone a carico del proprietario della cosa, utilizzata dall'autore della violazione, l'onere di provare un concreto e adeguato comportamento ostativo volto ad impedire l'uso della cosa stessa da parte di estranei. Sicché non è idonea a sottrarre il proprietario alla presunzione di responsabilità per la menzionata violazione la prova di non avere dato un espresso consenso all'uso che l'estraneo abbia fatto della cosa (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che il comportamento del proprietario del veicolo - alla guida del quale altri aveva commesso una violazione al codice della strada - integrasse la manifestazione obbiettiva del divieto, avendo egli parcheggiato la propria autovettura nel cortile dell'abitazione materna, con la chiave di avviamento inserita, sicché il veicolo potè essere utilizzato da un parente del proprietario medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio CATALANO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI TA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIO CHIABERTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTO DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8019/95 della Pretura di TORINO, depositata il 30/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/6/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il TO di Torino, con sentenza 30 novembre 1995, rigettava l'opposizione proposta da AV NC (a norma dell'art. 22 legge 689/1981) contro l'ordinanza del Prefetto che le aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista per la violazione di cui all'art. 100 nuovo codice della strada, in solido con IO SC - conducente della autovettura di proprietà della opponente - autore della violazione, e aveva applicato la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
Giudicava il TO che la NC non avesse dato la prova - posta a suo carico dall'art. 6, primo comma, legge 689/1981 - che l'autovettura era stata utilizzata dal SC contro la sua volontà e che pertanto la sanzione della confisca della autovettura fosse stata correttamente disposta a norma dell'art. 20, terzo comma, stessa legge, poiché il veicolo apparteneva alla NC cui era stato ingiunto il pagamento della sanzione principale. Contro la decisione del TO ha proposto ricorso per cassazione AV NC con due motivi di impugnazione, cui resiste il Prefetto di Torino con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce violazione dell'art. 6 legge 689/1981, nonché vizio di motivazione (criticata come "insufficiente e contraddittoria") "circa il punto fondamentale relativo alla responsabilità della NC" che sarebbe stata affermata benché non sussistesse "alcuna prova del consenso prestato dalla proprietaria dell'automezzo all'utilizzo da parte del SC" autore dell'illecito. La ricorrente denuncia inoltre violazione dell'art. 20 legge 689/1981 e lamenta che il TO abbia ritenuto la legittimità della disposta confisca sul fondamento del comma terzo dello stesso articolo, quando invece il successivo comma quinto esclude l'applicazione di tale sanzione accessoria "se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa", come appunto la NC ignora dell'indubbia utilizzazione che del veicolo fece il SC.
Entrambe le censure sono infondate.
Palese è il fraintendimento del dettato testuale dell'art. 6, primo comma, legge 689/1981, di cui è espressione la prima censura. Il
disposto ora richiamato pone infatti a carico del proprietario della cosa, utilizzata dall'autore della violazione, l'onere di provare un concreto e adeguato comportamento ostativo, specificamente rivolto a impedire l'uso di estranei. Sicché per certo non è idonea a sottrarre il proprietario alla presunzione di responsabilità la prova di non avere dato un espresso consenso all'uso che l'estraneo abbia fatto della cosa. E al riguardo ineccepibile è la motivazione della decisione impugnata, là dove il TO, valutando criticamente gli elementi probatori acquisiti al giudizio, ha escluso che il comportamento della NC integrasse la manifestazione obbiettiva del divieto, avendo essa parcheggiato la propria autovettura nel cortile della abitazione della madre e dunque nella concreta disponibilità dei familiari, sicché il veicolo potè essere utilizzato non solo dalle due sorelle della ricorrente, ma anche dal cugino - IO SC - che trovò la chiave di avviamento inserita nel suo alloggiamento. Correttamente per altro il TO ha ritenuto la legittimità della disposta confisca dell'autovettura, come sanzione accessoria rispetto a quella - principale - pecuniaria, il cui pagamento era stato ingiunto anche alla NC proprietaria della autovettura e si è dunque attenuto all'espresso dettato dell'art. 20, comma tre, legge 689/1981 - così come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte - secondo cui la confisca obbligatoria o facoltativa è disposta "sempre che le cose [oggetto del provvedimento] appartengono a una delle persone cui è ingiunto il pagamento". Sicché per sottrarsi alla confisca, così come alla sanzione pecuniaria, il proprietario deve offrire la prova che l'uso della cosa è avvenuto (non solo a sua insaputa ma) contro la sua volontà. Agevole per altro è il coordinamento del disposto dell'art. 20, comma 3, con quello del successivo comma 5 che esclude la applicazione della misura nella ipotesi di confisca obbligatoria prevista nel precedente comma 4, quando la cosa appartiene "a persona estranea alla violazione", tale non potendo considerarsi la "persona cui è ingiunto il pagamento" della sanzione pecuniaria, anche se sul fondamento della responsabilità solidale a norma dell'art. 6, comma 1 della stessa legge.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.22 legge 689/1981 (ma ha inteso riferirsi al disposto del consecutivo art. 23, penultimo comma), nonché vizio di motivazione, per avere il TO capovolto il principio dettato con tale disposto (secondo il quale deve accogliersi l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente), là dove ha affermato che "non v'è alcuna prova del fatto che l'auto sia stata utilizzata contro la volontà della proprietaria". La censura è palesemente infondata.
Il TO, infatti, ha ritenuto la responsabilità solidale della NC, come proprietaria dell'autovettura utilizzata dall'autore della violazione, sul fondamento dell'art. 6, primo comma, legge 689/1981 che pone a carico del proprietario l'onere di fornire la prova (liberatoria) di avere adottato tutte le cautele idonee ad impedire l'uso della cosa da parte di estranei. Il disposto del penultimo comma dell'art. 23, invocato dalla ricorrente, si riferisce alla responsabilità dell'autore della violazione che deve essere valutata secondo i criteri di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, essendo la prova pure dell'elemento soggettivo posta a carico della pubblica amministrazione. Ma nel caso di specie non è controversa la responsabilità del SC autore della violazione e la responsabilità della proprietaria NC - ripetesi ancora - è stata correttamente valutata sul fondamento della presunzione posta dall'art. 6, primo comma, che la NC stessa non ha vinto avendo fallito la prova che l'utilizzazione della autovettura da parte del SC fosse avvenuto "contro" la sua volontà (come ha giudicato nel merito il TO dando del suo convincimento al riguardo adeguata motivazione che si sottrae alla censura del primo motivo del ricorso). Che poi la NC - come insiste nell'affermare la ricorrente - fosse ignara dell'uso illecito in concreto che il cugino avrebbe fatto dell'autovettura è circostanza non controversa ma del tutto irrilevante essendo la responsabilità solidale del proprietario ex art. 6 legge 689/1981 non già fondata sul concorso (art. 5 stessa legge) nella condotta dell'autore della violazione, ma sul presunto difetto di quelle misure di cautela che dovevano essere adottate per impedire l'utilizzazione - da parte di estranei - della cosa e porla al riparo dal rischio di una destinazione illecita.
3. Rigettato dunque il ricorso, la NC - soccombente - è tenuta e condannata al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del Prefetto di Torino resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della parte resistente, liquidate in complessive lire 2.024.150 di cui lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Roma, 10 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.