Sentenza 19 ottobre 2000
Massime • 1
Requisito di validità del decreto di citazione per il giudizio di appello è la indicazione del provvedimento impugnato, e non quella del dispositivo di esso. Non sussiste pertanto nullità del decreto qualora, per errore, sia stato trascritto un dispositivo non pertinente, sempre che da ciò non derivi una incertezza invincibile in ordine al processo da trattare. (Fattispecie nella quale nel decreto di citazione in appello era stato erroneamente trascritto il dispositivo di una ordinanza cautelare emessa nell'ambito del giudizio di primo grado in luogo del dispositivo della sentenza di primo grado della quale, peraltro, risultavano correttamente riportati gli estremi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2000, n. 11614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11614 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 19/10/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 1648
Dott. GIOVANNI GOGGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 1161/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da IM RI contro la sentenza 28 ottobre 1999 della Corte d'Appello di Bologna. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. IM IL, ritenuta responsabile di evasione dagli arresti domiciliari, ricorre contro la sentenza in epigrafe lamentandone la nullità, perché nel decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato trascritto il dispositivo della decisione di primo grado, ma quello relativo all'ordinanza cautelare pronunziata nella stessa udienza. Sostiene ancora che con violazione di legge non le è stata applicata l'attenuante di cui al quarto comma dell'art.385 c.p.
2. Il ricorso è infondato.
Come già ha osservato il giudice di merito, requisito di validità del decreto di citazione è l'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (nella specie correttamente riportati), laddove solo per prassi ad essi è stato aggiunto il contenuto di un dispositivo, nella specie, non pertinente. L'erroneità di questa aggiunta può essere utilmente fatta valere quale causa di nullità, sotto il profilo della violazione del contraddittorio, in tanto in quanto dall'errore sia derivata una incertezza invincibile in ordine al processo da trattare. Incertezza la cui esistenza non è stata però dedotta ne', tantomeno, dimostrata.
3. Manifestamente infondata è poi la censura di merito, perché l'attenuante è stata correttamente negata sulla base dell'osservazione che la IL, lungi dal dimostrare un ravvedimento operoso, fu colta in flagrante mentre faceva ritorno alla sua abitazione.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000