Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
L'adesione della Romania alla Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2007 non esclude la punibilità del reato di cui all'art. 22, comma dodicesimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 commesso, prima di tale data, in relazione all'occupazione illecita di un cittadino romeno. (In motivazione, la S.C. ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 2 cod. pen. in quanto l'adesione di uno Stato all'Unione Europea costituisce una vicenda successoria di norme extrapenali non integratrici del precetto penale né modificatrici della sanzione, restando immutato il disvalore del fatto anteriormente commesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2007, n. 47459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47459 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/11/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1476
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 016451/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ASTI;
nei confronti di:
1) VALLE ALEX UI, N. IL 23/08/1979;
avverso SENTENZA del 09/01/2007 TRIBUNALE di ASTI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO V., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 gennaio. 2007 il Tribunale di Asti assolveva VALLE Alex LU dalla imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 per aver occupato alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno. Il Tribunale rilevava che a seguito dell'ingresso della Romania nella Unione Europea il lavoro di un cittadino romeno quale dipendente non era più previsto dalla legge come reato.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti per violazione di legge rilevando che il fatto era stato accertato prima dell'adesione della Romania alla Unione Europea e cioè in data 1 marzo 2005 e quindi il reato contestato era da ritenere integrato in tutti i suoi presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente stabilito il principio che a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, non trova applicazione l'art. 2 c.p. per reati propri commessi da cittadini extracomunitari prima della data indicata (Cass. SS. UU. 27 settembre 2007 ric. P.G. in proc. Magera Paul non ancora pubblicata;
nello stesso senso anche Cass. Sez. 1^, 11 gennaio 2007 ric. Ferlazzo, RV 236028). Si deve infatti ritenere che l'adesione di un paese alla Unione Europea costituisce una vicenda successoria di norme extrapenali, non integratrici del precetto penale ne' modificatrici della sanzione, restando immutato di disvalore penale del fatto anteriormente commesso.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvio per giudizio di secondo grado alla Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007