Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
Non integra il delitto di ingiuria (art. 594, comma secondo, cod. pen.) la condotta di colui che pronuncia, a mezzo telefono, espressioni offensive nei confronti di una terza persona, senza dare all'interlocutore l'incarico di riferirle al destinatario.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: non sussiste il reato se l'autore si limita a denunciare “comportamenti scorretti” (Cass. Pen. n. 12898/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Non integra il reato di diffamazione, per carenza di offensività della condotta, l'invio di una missiva con la quale il creditore non ammesso al passivo denunci al presidente del tribunale e agli altri organi della procedura fallimentare "comportamenti scorretti" del commissario straordinario, qualora essa si sostanzi in una rimostranza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva dei propri diritti o prerogative, che ha per obiettivo, attraverso la rappresentazione della propria versione dei fatti, di sollecitare, in un contesto naturalmente conflittuale, l'intervento dei legittimi interlocutori istituzionali per favorire la piena realizzazione della "par condicio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2006, n. 36095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36095 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
36095/06 95
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/10/2006
SENTENZA
N. 1588, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
1. Dott. COLONNESE ANDREA REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
2.Dott.AMATO ALFONSO " N. 040186/2004
3. Dott. MARASCA GENNARO
4. Dott. VESSICHELLI MARIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) EN US N. IL 11/09/1962
avverso SENTENZA del 14/07/2004
GIUDICE DI PACE di AULLA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Vincenzo Geraci
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditerper-la-parte-civider=HA
udit difensor=Axt' -3-
OS S ERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Aulla ha dichiarato LE Giuseppinacolpevole
di ingiuria e minaccia ai danni di TO AN e Pen-
nucci AN per avere proferito nel corso di una conver sazione telefonica con NU MO, sorella di quest'
ultimo e moglie del TO,le seguenti espressioni:"sie te tutti figli di puttana e troie...""faccio venire su della gente della bassa e vi faccio fare la pelle a tutti. 3.
•
Ricorre per cassazione la LE e deduce:
a) irritualità della querela sporta da NU AN%;
b) carenza nei querelanti della qualità di soggetti pas sivi del reato di ingiuria;
c) insussistenza del reato di minaccia ai danni di OR
ri AN;
d) difetto e contraddittorietà della motivazione.
I. E' infondato il primo motivo di impugnazione.
La autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti,effettuata dal difensore, si estende alla sotto scrizione della querela presentata dalla persona offesa, f9
•
- -come si è verificato nella specie il testo qualora dell'istanza di punizione preceda immediatamente, senza alcuna soluzione di continuità, il conferimento della procura, trattandosi di unicità di atto e contestualità -4- di sottoscrizioni.
Non sussiste dunque la denunciata violazione degli artt.337,122 cppe 39 disp.att.cpp.
2. Merita accoglimento il secondo motivo di impugna zione.
La presenza della persona offesa, non necessaria nel reato ex art.612 cp(essendo sufficiente che la minaccia sia venuta a conoscenza del soggetto cui è rivolta:cfr.
Cass.Sez.VI, 26 maggio 2001, Chiazza;
Sez.V,4 aprile 1975
Fantacci),lo è invece del reato di ingiuria, del quale costituisce elemento costitutivo.
Peraltro l'ingiuria si perfeziona anche nell'ipotesi in cui l'offesa sia formulata per mezzo del telefono ( o di lettera) ad una terza persona,ma ciò solo se v'è in carico di riferirla al destinatario e l'incarico sia fedelmente adempiuto ovvero se l'agente abbia avuto in dubbia consapevolezza che l'offesa sarebbe stata comuni cata al destinatario (cfr.Cass.Sez.II,17 ottobre 1961;
19 aprile 1958, Cozza).
La ricorrenza di siffatte condizioni non si riscon-
tra nel caso in esame, non essendo neppure enunciata nel l'editto d'accusa e va detto che il TO,il solo ad essersi inserito nella conversazione telefonica in un secondo momento, ebbe modo di percepire soltanto le rinno vate minacce), sicchè si profila l'insussistenza del fatto pia in ordine al reato di i gi, così come contestato, ossia -6-
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2006
presidente est.
JU VE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA]
addi 31 OTT 2006
IL CANCELLIERE C1 ME Lanzuise
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