Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2006, n. 36095
CASS
Sentenza 3 ottobre 2006

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il delitto di ingiuria (art. 594, comma secondo, cod. pen.) la condotta di colui che pronuncia, a mezzo telefono, espressioni offensive nei confronti di una terza persona, senza dare all'interlocutore l'incarico di riferirle al destinatario.

Commentario1

  • 1Diffamazione: non sussiste il reato se l'autore si limita a denunciare “comportamenti scorretti” (Cass. Pen. n. 12898/2020)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima Non integra il reato di diffamazione, per carenza di offensività della condotta, l'invio di una missiva con la quale il creditore non ammesso al passivo denunci al presidente del tribunale e agli altri organi della procedura fallimentare "comportamenti scorretti" del commissario straordinario, qualora essa si sostanzi in una rimostranza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva dei propri diritti o prerogative, che ha per obiettivo, attraverso la rappresentazione della propria versione dei fatti, di sollecitare, in un contesto naturalmente conflittuale, l'intervento dei legittimi interlocutori istituzionali per favorire la piena realizzazione della "par condicio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2006, n. 36095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36095
Data del deposito : 3 ottobre 2006

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