Sentenza 28 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2002, n. 9465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9465 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
ITALIANA . E N 6 BLICA 8 O C.C. 74 I 9 S 1 Z 6 A 4 N / R - I 6 T R 2 B S . I A . R . L T G P L E U . A R D B I . L B R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T A D D T I 0 9 4 65 /0 2 E S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N 3 I E Oggetto 1 N S R E . E I S N T A E IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA A agevolazioni sisma 1984 M Composta dagl Ill R.G.N. 203/01 Presidente Dott. Bruno Rel. Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI Cron.25476 - Consigliere - Dott. Stefano MONACI Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 27/02/02 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente ORTE SUPREMA D: CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 74262 tiexMINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RI IO;
intimato - avversO la sentenza n. 403/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2002 14/12/99; 1091 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 27/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Visto il ricorso proposto dal Ministero delle Fi- nanze avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Umbria 23 novembre 14 dicembre 1999, con la quale è stato rigettato l'appello dell'ufficio e ritenuto il diritto di IO AS a detrarre dal- l'imponibile i.r.pe.f. l'imposta sospesa ai sensi del- шак l'art. 13 quinquies per gli eventi sismici del 1984;
ritenuto che
secondo il recente e consolidato in- dirizzo della giurisprudenza della Corte ( fra le al- tre, sentenze n.4945/2000 e 8659, 10232, 10236 e 10338/2001 ), l'art. 3, secondo comma bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in - il quale prevede che le legge 28 febbraio 1986, n.46 somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del d.l. 26 mag- gio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meri- dionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla 2 formazione dell'imponibile i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. in virtù dell'interpretazione autentica di cui al- l'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ride- terminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che, pertanto, stante la sua manifesta infondatez- il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna sta- za, tuizione sulle spese perché l'intimato non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 27 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Bruno Saccucci Enrico Altieri асчист Amaido CasanАшло боль IL CANCELLERE C1 28 GIU. 2002 Алолов аль ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA 3