Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
- E N O I Z CC 62659 A 6 8 R 9 5 T 1 . / S A I 4 I N / G - R 6 E EPUBBLICA ITALIANA 2 B A R . T . R L . A U L P . D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B A D I . S R 3 T I T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 B SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli mi Sigg.ri Magistrati: President R.G.N.324/1999 Dott. Bruno Saccucci Consigliere Dott. Enrico Papa Cron. 4585 Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Falcone Dott. Giuseppe Ud. 13/06/2002 Dott. Antonino Di Blasi Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: Tributi Irpef SENTER CAMPIONE CIVILE - Indennità -esproprio Cata sul ricorso proposto da: N. 62659 rilevante a fini impositivi MA EL e MA EV Capranica del Grillo Materiale percezione somme. rappresentate e difese giusta delega in calce al ricorso per Cassazione dall'Avv. Luciano Filippo Bracci ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Teatro Valle, 6; - ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
1 2687 resistente controricorrente avversO la sentenza n. 272/21/97 della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sez. 21 del 28/10/97, depositata il 18/11/97. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 13-06-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. Bracci per la ricorrente;
udito l'Avv. Polizzi, dell'Avvocatura dello Stato, per 1'Amministrazione; Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel corso di procedura espropriativa, avviata dal Comune di Roma per la realizzazione di un impianto di depurazione, veniva acquisito terreno di proprietà di MA EL e MA EV Capranica del Grillo. L'Amministrazione procedeva, quindi, nel 1993, alla liquidazione delle indennità per l'effetto dovute, operando, nella circostanza, una trattenuta fiscale sugli interessi per IRPEF in applicazione della Legge n. 413/1991. Ritenendo che detta normativa tornasse applicabile solo ad atti e provvedimenti espropriativi emessi al 31 Dicembre 1988, le contribuenti successivamente 2 avanzavano istanza di rimborso alla competente Intendenza di Finanza e formatasi sulla stessa il silenzio rifiuto, lo impugnava. L'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma, con decisione n. 598/06/95, accoglieva il relativo ricorso nella considerazione della non assoggettabilità indennità riferibili ad a tassazione delle avvenuta in epoca anteriore al espropriazione 31/12/1988. L'Amministrazione interponeva appello deducendo, fra l'altro, la legittimità dell'operata ritenuta e sostenendo che ciò che viene in rilievo agli effetti dell'imposizione Tributaria non è la data in cui intervenuta 1'espropriazione bensì quella in cui l'indennità viene effettivamente liquidata. Poiché nel caso la liquidazione era avvenuta nel 1993, e, quindi, in vigenza della legge n. 413/91, la tassazione doveva ritenersi pienamente legittima. che La CTR di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il gravame sostanzialmente, alle accedendo argomentazioni dall'appellante prospettate Amministrazione. Con ricorso notificato il 28/12/1998, ed affidato a due mezzi, le contribuenti hanno chiesto la cassazione della decisione di appello. 3 Con controricorso notificato il 06/02/1999 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, infatti (Cass. 11229/98; 12882/98; 1749/99; 1214/2000; 1315/2000; 2543/2000) sono soggette al prelievo fiscale di cui all'art. 11 comma 5 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 (che prevede tale prelievo per "le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel caso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime relativamente а terreni destinati ad opere pubbliche -") le somme percepite dal proprietario espropriato dopo l'entrata in vigore della legge in questione, non assumendo alcun rilievo il fatto che il trasferimento della proprietà sia avvenuto in precedenza (come nella specie, in cui il trasferimento del bene risale al 1982) ed essendo sufficiente che l'espressione di capacità contributiva, cioè la percezione della somma, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge 4 stessa. La disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art. 11 ("le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge") richiede infatti che tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della legge ricadano gli atti da cui traggono titolo sia le somme, che la percezione di esse, con 1'accento su quest'ultima operazione, che deve trovare riscontro nella dichiarazione dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 (Cass. 12882/98 cit.). Una retroattività così circoscritta ( Cfr. C. Cost. 410/95) non consente pertanto di includere nel suddetto comma 9 le percezioni di somme avvenute dal 1 gennaio 1992, anche nell'ipotesi di titolo anteriore, essendo tali све plusvalenze integralmente soggette al principio di capacità contributiva, collegato al criterio di massa di cui all'art. 81 comma 1 lett. b) DPR 917/96 che individua nel pagamento il momento impositivo cui fare riferimento. Dunque ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi deve essere assoggettato alla ritenuta del 20%, ove non sottoposto in precedenza 5 ad INVIM, se conseguito dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al citato comma 9 dell'art. 11 L. 413/93 e nel pieno vigore della legge stessa. Consegue il rigetto del ricorso. Non dovendosi procedere ad accertamenti di fatto, causa può essere decisa nel merito con il rigetto la dell'istanza di rimborso del contribuente, in applicazione dei richiamati principi. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia (cfr. Cass. 14673/99) giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 Giugno 2002. Il Presidente Bruno Saccucci пише осчис Relat Estensore Il Consigliere IL CANCELLIERECT Blasi Arnaldo Casano Dott Anton DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 FEB 2003. IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoA