Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN01 1 70 /02 IN B EL POLO TALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Pagamento QUOTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CondominIALI Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 16945/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 2863 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 335 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 09/11/01 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere -Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA dirittiPZ GEN. 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CONDOMINIO "IL TORRACCIO 3" VIA GOFFREDO CIARALLI 94 ROMA, rapp.to Amm.re Rag. Frustaci Marcello, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCILIO 57, presso lo studio dell'avvocato SILVANO NICOLETTI, che lo difende, giusta delega in atti%;B - ricorrente contro 3000 IPPOLITI CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MEROLLI, difesa dall'avvocato FILIPPO VINCIGUERRA, DG724749 2001 giusta delega in atti;
- controricorrente€1491 -1- avverso la sentenza n. 10601/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato Silvano NICOLETTI, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore s Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso u per il rigetto del ricorso. A -2- RICORSO N.16945/99 CONDOMINIO IL TORRACCIO-IPPOLITI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3" proponeva appello avverso Il Condominio "Il Torraccio n. aveva revocato il decreto la sentenza 15.2-10.11.97 che ingiuntivo emesso ad istanza dell'appellante per la complessiva somma di L.
2.308.000 e condannato CI IP al pagamento di L.232.000 oltre interessi legali. A sostegno del gravame deduceva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto illegittima la pretesa del Condominio volta ad ottenere il pagamento da parte della IP delle quote condominiali relative ai lavori di recinzione del complesso immobiliare, sul presupposto che i lavori stessi fossero stati eseguiti in costanza di sospensiva della delibera condominiale dell'1.3.1991; dagli atti di causa ed in particolare dal tenore letterale della delibera del 31.5.1991 emergeva invece che i lavori in questione erano stati их eseguiti in forza di quest'ultima e prima dell'ordinanza di о sospensione che era stata emessa in data 7 ottobre 1991. м L'errore di fatto si rifletteva pertanto in errore della sentenza. inOsservava l'appellante, per quel che ancora interessa questa sede, che le delibere condominiali erano da ritenersi cogenti nei confronti della IP la quale, pur avendo espresso il proprio dissenso nel corso delle assemblee, aveva poi omesso di impugnarle;
a detta del Condominio era infatti contrario al diritto consentire che una condomina, la quale aveva fatto acquiescenza alle delibere, si giovasse poi degli effetti prodotti in giudizi tra soggetti terzi, in contrasto con il principio degli effetti del giudicato sancito dall'art. 2909 cc. Concludeva quindi per la riforma della sentenza ed il rigetto dell'opposizione all'ingiunzione, così come formulata dalla IP. Si costituiva quest'ultima contestando l'impugnazione e riaffermando il diritto a non corrispondere al Condominio le per i lavori di recinzione eseguiti quote di spettanza illegittimamente, senza autorizzazione dell'assemblea ed in assenza di concessione edilizia (quella rilasciata al condomino Vecchiarelli era stata infatti annullata dal Tar Lazio con sentenza n. 480/98); faceva altresì rilevare che il Pretore di Roma, su istanza di alcuni condomini, con sentenza n.248/96, aveva inibito al Condominio di completare i lavori di recinzione, ritenendo che la chiusura del comprensorio con un cancello costituisse turbativa del possesso in danno dei condomini medesimi. Osservava ancora che del tutto priva di fondamento giuridico doveva essere considerata la tesi secondo la quale la sospensiva delle delibere non avrebbe avuto effetto nei confronti della IP che non aveva partecipato al х giudizio d'impugnativa, poichè detto provvedimento esplicava и efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti al н Condominio. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale in relazione all'omessa pronuncia del Pretore sulla domanda di restituzione della somma di L. 3.402.824, oltre interessi e rivalutazione monetaria, versata al Condominio per evitare l'esecuzione e con riserva di ripetizione;
chiedeva inoltre la restituzione della somma di L. 232.000, versata in precedenza all'emissione del decreto ingiuntivo e nuovamente corrisposta in quanto ricompresa nella somma oggetto d'ingiunzione; domandava infine la condanna del Condominio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria. Con sentenza 14.5-10.6.99 il Tribunale di Roma rigettava l'appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale condannava il Condominio appellante alla restituzione in favore della IP della somma di L.
3.170.824 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
annullava il capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellata al pagamento della somma di L. 3. 232.000 oltre interessi legali e condannava 10 stesso Condominio alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Condominio "Il Torraccio 3" sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso CI IP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc,violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 Cc, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia. Osserva il ricorrente che la questione di diritto che avrebbe dovuto esaminare e risolvere il Giudice d'appello non era s affatto costituita dalla incontestabile efficacia "erga u omnes" del provvedimento del giudice istruttore del Tribunale A in data 7.10.91 recante la sospensione della delibera assembleare 31.5.1991, ma dalla decadenza dal diritto di non pagare la quota di spettanza dei lavori di recinzione, verificatasi nei confronti della condomina 1137 CC la citataIP per non aver impugnato ex art. delibera. E poichè detto provvedimento cautelare del 7.10.91 aveva effetto "ex nunc" (vale a dire dalla data suddetta) nei confronti di tutti i condomini e della stessa IP, i quali non avevano impugnato la menzionata delibera, la predetta condomina, come tutti gli altri (119 Su 123} era comunque tenuta al pagamento delle quote millesimali dei lavori eseguiti prima della sospensione. Impropriamente, secondo il ricorrente Condominio, essendo la fattispecie compiutamente regolata dal citato art. 1137 cc,il Tribunale "non dandosi provata la circostanza che i lavori , erano stati eseguiti prima della sospensione", aveva ravvisato la possibil ità di applicare in via analogica l'art. 2377 stabilisce, in materiacomma terzo CC che dell'annullamento delle societaria, l'efficacia "erga omnes" deliberazioni dell'assemblea.
4. Quanto poi alla statuita carenza di prova da parte del Condominio della circostanza di fatto per cui i lavori di recinzione del complesso immobiliare sarebbero stati eseguiti nell'intervallo temporale tra l'adozione della delibera del 31 maggio 1991 e l'emissione del provvedimento di sospensione della stessa d'appello, ad avviso delil giudice ricorrente, aveva omesso in motivazione ogni doverosa valutazione sul carattere novativo della predetta delibera rispetto a quella dell'1.3.91 il cui contenuto meramente programmatico emergeva chiaramente dalle circostanze di fatto e dal tenore letterale dell'ordine del giorno della pus convocazione, tal che emergeva in concreto che il giudice d'appello non aveva inteso riconoscere valore di prova a un documento, la cui corretta lettura e valutazione dimostrava in modo incontestabile che i lavori non avrebbero potuto eseguirsi senza l'approvazione della spesa, la scelta della ditta esecutrice e il conferimento dell'appalto, deliberati per l'appunto solo nell'assemblea del 31.5.1991. Le stesse cadenze dei pagamenti dei condomini (prima rata 24.6.1991;seconda rata 10.10.1991) coincidenti secondo gli usi con l'inizio dei lavori e con la sospensione degli stessi per effetto del provvedimento 7.10.91, dimostravano che essi erano stati iniziati e poi sospesi per non essere più ultimati. Rileva infine il Condominio che il richiamato annullamento dell'autorizzazione amministrativa all'esecuzione dei lavori sanzionato con sentenza del TAR in data 25.3.98, ben sette anni dopo la sospensione dei lavori medesimi, non poteva incidere sul diritto di esso ricorrente a riscuotere le rate in scadenza il 24.6 e il 10.10.91 relative agli stessi, come legittimamente e validamente approvati con la più volte richiamata delibera 31.5.1991. Il ricorso è infondato. A confutazione della tesi sostenuta dal Condominio con il primo motivo del gravame di merito, tesi secondo la quale i provvedimenti di sospensione delle delibere assembleari che -5- avevano autorizzato i lavori di recinzione del complesso residenziale non potevano avere efficacia nei confronti della IP poichè la stessa, pur avendo espresso voto contrario alle decisioni, non aveva impugnato le relative delibere e la sua estraneità ai giudizi di annullamento promossi da altri condomini non le consentiva di giovarsi degli effetti di quei la provvedimenti emessi nel corso degli stessi, pena violazione dell'art. 2909 cc, il Tribunale di Roma, rammentando che tale prospettazione era stata già respinta dal primo gudice che aveva rilevato come consimili provvedimenti non spiegano i loro effetti soltanto tra le parti presenti nel giudizio d'impugnazione, ma hanno efficacia "erga omnes", ha statuito, nella qui gravata pronunzia, che più correttamente doveva affermarsi che detti provvedimenti, così come le s u sentenze di annullamento,per la natura peculiare del giudizio A d'impugnazione, incidono direttamente sull'atto, caducandolo in senso oggettivo ed a conferma di ciò ha ritenuto anche applicabile "in subiecta materia" in via analogica la norma di cui all'art. 2377 CC comma terzo , disciplinante l'invalidità delle delibere assembleari in tema di società per azioni,la quale espressamente prevede che l'annullamento della deliberazione abbia effetto rispetto a tutti i soci. Nel motivo di ricorso che ne оссира il Condominio non contesta più l'efficacia "erga omnes" della sospensione dei lavori di cui all'ordinanza del G.I. in data 7 ottobre 1991, ma assume che, avendo detto provvedimento cautelare effetto "ex nunc" nei confronti di tutti i condomini e della stessa IP (i quali non avevano impugnato la delibera ex art. 1137 cc) la suddetta condomina, come tutti gli altri (119 su 123) era comunque tenuta al pagamento delle quote millesimali dei lavori eseguiti prima della sospensione della delibera del 31.5.1991. Residuando, pertanto, controverso il solo punto, oggetto di specifico gravame, della prova, ritenuta dal Tribunale non fornita da parte dell'attuale ricorrente, della circostanza di fatto per cui i lavori di recinzione "de quo" sarebbero stati 6. nell'intervallo temporale tra l'adozione eseguiti della assembleare del 31.5.91 e l'emissione delibera del provvedimento di sospensione della stessa e quindi del conseguente obbligo del pagamento della spesa relativa agli stessi, non influenzato, secondo la prospettazione del Condominio, dagli effetti della sospensione valevoli soltanto per il futuro, del tutto ultronea si appalesa ogni disquisizione sulla dedotta mancata disamina da parte del giudice del gravame di merito della decadenza della condomina dal diritto di non pagare la quota di spettanza di tali lavori verificatasi nei suoi confronti per non aver impugnato ex art. 1137 cc la delibera in discorso e sulla contestata applicazione in via analogica al caso di specie dell'art. 2377 comma terzo cc . s u Ciò posto,per quel che concerne la dedotta, dal Condominio, esecuzione dei lavori in forza della delibera 31 maggio 1991 nel periodo successivo a tale data e fino alla sospensione del G.I. del 7.10.91, lavori costituenti, secondo tale ente di gestione, spesa da ripartire tra tutti i condomini non impugnanti detta delibera ex art. 1137 cc,il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza di fatto non fosse stata in alcun modo provata, nè potesse ritenersi dimostrata, come sostenuto dall'attuale ricorrente, dal tenore letterale della deliberazione impugnata, poichè l'affermazione che occorreva procedere in sede assembleare all'apertura dei plichi delle offerte inerenti i lavori di recinzione, nulla diceva circa i tempi di materiale esecuzione dei lavori stessi. Come ognun vede tali considerazioni costituiscono, sul punto in discussione, apprezzamento di fatto, congruamente motivato ed immune da vizi logici e da errori di diritto, come tale insindacabile nella attuale sede di legittimità, e non contrastabile con il richiamo al carattere novativo della delibera 31 maggio 1991 rispetto a alle cadenze deiquella, programmatica, dell' 1.3.1991, ed pagamenti dei condomini. -7- Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
alLa Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento, in favore di CI IP, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 176.300 (€ 91,05) oltre a L. 900.000 (€ 464,81) per onorari. Roma 9 novembre 2001. Pentonſ Alfach Mens 18. est. IL CANCELLIERE C1 1097 129.11 Valeria NeriValeria 456T 2066 TOT. 149,77 29 GEN. 2002 806,612 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.1.2012. versate € 155,77 serie 4 al n. 2164 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 pel 30/5/2002) ✓ 20/5/2 REPUBBLICA ITALIAN01 1 70 /02 IN B EL POLO TALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Pagamento QUOTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CondominIALI Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 16945/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 2863 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 335 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 09/11/01 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere -Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA dirittiPZ GEN. 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CONDOMINIO "IL TORRACCIO 3" VIA GOFFREDO CIARALLI 94 ROMA, rapp.to Amm.re Rag. Frustaci Marcello, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCILIO 57, presso lo studio dell'avvocato SILVANO NICOLETTI, che lo difende, giusta delega in atti%;B - ricorrente contro 3000 IPPOLITI CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MEROLLI, difesa dall'avvocato FILIPPO VINCIGUERRA, DG724749 2001 giusta delega in atti;
- controricorrente€1491 -1- avverso la sentenza n. 10601/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato Silvano NICOLETTI, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore s Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso u per il rigetto del ricorso. A -2- RICORSO N.16945/99 CONDOMINIO IL TORRACCIO-IPPOLITI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3" proponeva appello avverso Il Condominio "Il Torraccio n. aveva revocato il decreto la sentenza 15.2-10.11.97 che ingiuntivo emesso ad istanza dell'appellante per la complessiva somma di L.
2.308.000 e condannato CI IP al pagamento di L.232.000 oltre interessi legali. A sostegno del gravame deduceva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto illegittima la pretesa del Condominio volta ad ottenere il pagamento da parte della IP delle quote condominiali relative ai lavori di recinzione del complesso immobiliare, sul presupposto che i lavori stessi fossero stati eseguiti in costanza di sospensiva della delibera condominiale dell'1.3.1991; dagli atti di causa ed in particolare dal tenore letterale della delibera del 31.5.1991 emergeva invece che i lavori in questione erano stati их eseguiti in forza di quest'ultima e prima dell'ordinanza di о sospensione che era stata emessa in data 7 ottobre 1991. м L'errore di fatto si rifletteva pertanto in errore della sentenza. inOsservava l'appellante, per quel che ancora interessa questa sede, che le delibere condominiali erano da ritenersi cogenti nei confronti della IP la quale, pur avendo espresso il proprio dissenso nel corso delle assemblee, aveva poi omesso di impugnarle;
a detta del Condominio era infatti contrario al diritto consentire che una condomina, la quale aveva fatto acquiescenza alle delibere, si giovasse poi degli effetti prodotti in giudizi tra soggetti terzi, in contrasto con il principio degli effetti del giudicato sancito dall'art. 2909 cc. Concludeva quindi per la riforma della sentenza ed il rigetto dell'opposizione all'ingiunzione, così come formulata dalla IP. Si costituiva quest'ultima contestando l'impugnazione e riaffermando il diritto a non corrispondere al Condominio le per i lavori di recinzione eseguiti quote di spettanza illegittimamente, senza autorizzazione dell'assemblea ed in assenza di concessione edilizia (quella rilasciata al condomino Vecchiarelli era stata infatti annullata dal Tar Lazio con sentenza n. 480/98); faceva altresì rilevare che il Pretore di Roma, su istanza di alcuni condomini, con sentenza n.248/96, aveva inibito al Condominio di completare i lavori di recinzione, ritenendo che la chiusura del comprensorio con un cancello costituisse turbativa del possesso in danno dei condomini medesimi. Osservava ancora che del tutto priva di fondamento giuridico doveva essere considerata la tesi secondo la quale la sospensiva delle delibere non avrebbe avuto effetto nei confronti della IP che non aveva partecipato al х giudizio d'impugnativa, poichè detto provvedimento esplicava и efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti al н Condominio. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale in relazione all'omessa pronuncia del Pretore sulla domanda di restituzione della somma di L. 3.402.824, oltre interessi e rivalutazione monetaria, versata al Condominio per evitare l'esecuzione e con riserva di ripetizione;
chiedeva inoltre la restituzione della somma di L. 232.000, versata in precedenza all'emissione del decreto ingiuntivo e nuovamente corrisposta in quanto ricompresa nella somma oggetto d'ingiunzione; domandava infine la condanna del Condominio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria. Con sentenza 14.5-10.6.99 il Tribunale di Roma rigettava l'appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale condannava il Condominio appellante alla restituzione in favore della IP della somma di L.
3.170.824 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
annullava il capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellata al pagamento della somma di L. 3. 232.000 oltre interessi legali e condannava 10 stesso Condominio alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Condominio "Il Torraccio 3" sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso CI IP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc,violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 Cc, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia. Osserva il ricorrente che la questione di diritto che avrebbe dovuto esaminare e risolvere il Giudice d'appello non era s affatto costituita dalla incontestabile efficacia "erga u omnes" del provvedimento del giudice istruttore del Tribunale A in data 7.10.91 recante la sospensione della delibera assembleare 31.5.1991, ma dalla decadenza dal diritto di non pagare la quota di spettanza dei lavori di recinzione, verificatasi nei confronti della condomina 1137 CC la citataIP per non aver impugnato ex art. delibera. E poichè detto provvedimento cautelare del 7.10.91 aveva effetto "ex nunc" (vale a dire dalla data suddetta) nei confronti di tutti i condomini e della stessa IP, i quali non avevano impugnato la menzionata delibera, la predetta condomina, come tutti gli altri (119 Su 123} era comunque tenuta al pagamento delle quote millesimali dei lavori eseguiti prima della sospensione. Impropriamente, secondo il ricorrente Condominio, essendo la fattispecie compiutamente regolata dal citato art. 1137 cc,il Tribunale "non dandosi provata la circostanza che i lavori , erano stati eseguiti prima della sospensione", aveva ravvisato la possibil ità di applicare in via analogica l'art. 2377 stabilisce, in materiacomma terzo CC che dell'annullamento delle societaria, l'efficacia "erga omnes" deliberazioni dell'assemblea.
4. Quanto poi alla statuita carenza di prova da parte del Condominio della circostanza di fatto per cui i lavori di recinzione del complesso immobiliare sarebbero stati eseguiti nell'intervallo temporale tra l'adozione della delibera del 31 maggio 1991 e l'emissione del provvedimento di sospensione della stessa d'appello, ad avviso delil giudice ricorrente, aveva omesso in motivazione ogni doverosa valutazione sul carattere novativo della predetta delibera rispetto a quella dell'1.3.91 il cui contenuto meramente programmatico emergeva chiaramente dalle circostanze di fatto e dal tenore letterale dell'ordine del giorno della pus convocazione, tal che emergeva in concreto che il giudice d'appello non aveva inteso riconoscere valore di prova a un documento, la cui corretta lettura e valutazione dimostrava in modo incontestabile che i lavori non avrebbero potuto eseguirsi senza l'approvazione della spesa, la scelta della ditta esecutrice e il conferimento dell'appalto, deliberati per l'appunto solo nell'assemblea del 31.5.1991. Le stesse cadenze dei pagamenti dei condomini (prima rata 24.6.1991;seconda rata 10.10.1991) coincidenti secondo gli usi con l'inizio dei lavori e con la sospensione degli stessi per effetto del provvedimento 7.10.91, dimostravano che essi erano stati iniziati e poi sospesi per non essere più ultimati. Rileva infine il Condominio che il richiamato annullamento dell'autorizzazione amministrativa all'esecuzione dei lavori sanzionato con sentenza del TAR in data 25.3.98, ben sette anni dopo la sospensione dei lavori medesimi, non poteva incidere sul diritto di esso ricorrente a riscuotere le rate in scadenza il 24.6 e il 10.10.91 relative agli stessi, come legittimamente e validamente approvati con la più volte richiamata delibera 31.5.1991. Il ricorso è infondato. A confutazione della tesi sostenuta dal Condominio con il primo motivo del gravame di merito, tesi secondo la quale i provvedimenti di sospensione delle delibere assembleari che -5- avevano autorizzato i lavori di recinzione del complesso residenziale non potevano avere efficacia nei confronti della IP poichè la stessa, pur avendo espresso voto contrario alle decisioni, non aveva impugnato le relative delibere e la sua estraneità ai giudizi di annullamento promossi da altri condomini non le consentiva di giovarsi degli effetti di quei la provvedimenti emessi nel corso degli stessi, pena violazione dell'art. 2909 cc, il Tribunale di Roma, rammentando che tale prospettazione era stata già respinta dal primo gudice che aveva rilevato come consimili provvedimenti non spiegano i loro effetti soltanto tra le parti presenti nel giudizio d'impugnazione, ma hanno efficacia "erga omnes", ha statuito, nella qui gravata pronunzia, che più correttamente doveva affermarsi che detti provvedimenti, così come le s u sentenze di annullamento,per la natura peculiare del giudizio A d'impugnazione, incidono direttamente sull'atto, caducandolo in senso oggettivo ed a conferma di ciò ha ritenuto anche applicabile "in subiecta materia" in via analogica la norma di cui all'art. 2377 CC comma terzo , disciplinante l'invalidità delle delibere assembleari in tema di società per azioni,la quale espressamente prevede che l'annullamento della deliberazione abbia effetto rispetto a tutti i soci. Nel motivo di ricorso che ne оссира il Condominio non contesta più l'efficacia "erga omnes" della sospensione dei lavori di cui all'ordinanza del G.I. in data 7 ottobre 1991, ma assume che, avendo detto provvedimento cautelare effetto "ex nunc" nei confronti di tutti i condomini e della stessa IP (i quali non avevano impugnato la delibera ex art. 1137 cc) la suddetta condomina, come tutti gli altri (119 su 123) era comunque tenuta al pagamento delle quote millesimali dei lavori eseguiti prima della sospensione della delibera del 31.5.1991. Residuando, pertanto, controverso il solo punto, oggetto di specifico gravame, della prova, ritenuta dal Tribunale non fornita da parte dell'attuale ricorrente, della circostanza di fatto per cui i lavori di recinzione "de quo" sarebbero stati 6. nell'intervallo temporale tra l'adozione eseguiti della assembleare del 31.5.91 e l'emissione delibera del provvedimento di sospensione della stessa e quindi del conseguente obbligo del pagamento della spesa relativa agli stessi, non influenzato, secondo la prospettazione del Condominio, dagli effetti della sospensione valevoli soltanto per il futuro, del tutto ultronea si appalesa ogni disquisizione sulla dedotta mancata disamina da parte del giudice del gravame di merito della decadenza della condomina dal diritto di non pagare la quota di spettanza di tali lavori verificatasi nei suoi confronti per non aver impugnato ex art. 1137 cc la delibera in discorso e sulla contestata applicazione in via analogica al caso di specie dell'art. 2377 comma terzo cc . s u Ciò posto,per quel che concerne la dedotta, dal Condominio, esecuzione dei lavori in forza della delibera 31 maggio 1991 nel periodo successivo a tale data e fino alla sospensione del G.I. del 7.10.91, lavori costituenti, secondo tale ente di gestione, spesa da ripartire tra tutti i condomini non impugnanti detta delibera ex art. 1137 cc,il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza di fatto non fosse stata in alcun modo provata, nè potesse ritenersi dimostrata, come sostenuto dall'attuale ricorrente, dal tenore letterale della deliberazione impugnata, poichè l'affermazione che occorreva procedere in sede assembleare all'apertura dei plichi delle offerte inerenti i lavori di recinzione, nulla diceva circa i tempi di materiale esecuzione dei lavori stessi. Come ognun vede tali considerazioni costituiscono, sul punto in discussione, apprezzamento di fatto, congruamente motivato ed immune da vizi logici e da errori di diritto, come tale insindacabile nella attuale sede di legittimità, e non contrastabile con il richiamo al carattere novativo della delibera 31 maggio 1991 rispetto a alle cadenze deiquella, programmatica, dell' 1.3.1991, ed pagamenti dei condomini. -7- Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
alLa Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento, in favore di CI IP, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 176.300 (€ 91,05) oltre a L. 900.000 (€ 464,81) per onorari. Roma 9 novembre 2001. Pentonſ Alfach Mens 18. est. IL CANCELLIERE C1 1097 129.11 Valeria NeriValeria 456T 2066 TOT. 149,77 29 GEN. 2002 806,612 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.1.2012. versate € 155,77 serie 4 al n. 2164 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 pel 30/5/2002) ✓ 20/5/2