Sentenza 11 giugno 1998
Massime • 1
La registrazione di una conversazione con persona di ciò ignara, che renda dichiarazioni autoindizianti, ad opera dell'interlocutore, anche su previo accordo con la polizia giudiziaria, può essere effettuata senza necessità di autorizzazione del G.i.p. ed è utilizzabile come prova documentale nel processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/1998, n. 8759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8759 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Satta Flores Bruno Presidente del 11.6.1998
1. Dott. De Grazia Benito Romano Consigliere SENTENZA
2. " UO IO " N. 1377
3. " SE AO " REGISTRO GENERALE
4. " OL OL " N. 11871/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI LV, n. a Preseglie 1.1.1951 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 14.2.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere OL
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. NI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
osserva
1.- Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Brescia confermava quella del Tribunale della stessa città con cui RI LV era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 d.p.r. 309/90 quale responsabile di più cessioni di eroina a VE AO per circa 500 grammi al mese, nonché di due specifiche cessioni di grammi 42,245 con il 41% di eroina pura e di grammi 234,180 con il 25% di eroina pura. Ad accusare il RI come fornitore era stato il VE, nel giardino della cui abitazione era stato trovato il quantitativo di circa 42 grammi, il quale si accordava con i carabinieri, che ne avevano ottenuto il provvedimento di arresto ritardato, per registrare la conversazione con il RI in occasione di una successiva consegna (quantitativo di circa 235 grammi). Veniva così registrata l'assicurazione del RI che questa era più buona della droga venduta in precedenza: riscontro obiettivo e utilizzabile della chiamata in correità, secondo la Corte.
2. - Ricorre l'imputato, denunciando mancanza o manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale sotto due profili: illegittimità del mezzo di prova dell'intercettazione di comunicazione, non autorizzata dall'autorità giudiziaria ed effettuata previo accordo con gli agenti inquirenti, e conseguente inutilizzabilità della chiamata in correità, rimasta comunque priva di riscontro relativamente alle pretese consegne mensili che il RI avrebbe fatto al VE negli ultimi due anni. Osserva, in particolare, che l'intercettazione come mezzo di ricerca della prova, attraverso un soggetto che aveva acconsentito a collaborare con l'autorità giudiziaria, non può non ricadere sotto la disciplina dell'art. 266, co. 2, c.p.p. per impedire che le dichiarazioni di un indiziato o comunque sfavorevoli al dichiarante vengano registrate in mancanza di garanzie difensive. 3. - Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Si rileva, innanzitutto, dalla sentenza impugnata che, in occasione della fornitura e della registrazione, l'imputato non era indiziato e che, del resto, il VE era d'accordo non con l'autorità giudiziaria ma con la polizia giudiziaria. Ciò significa che nessuna notizia di reato risultava iscritta nell'apposito registro, di cui all'art. 335 c.p.p.: si versava, quindi, non nella fase delle indagini preliminari del pubblico ministero -con le garanzie assicurate alla persona sottoposta alle indagini- ma in quella precedente dell'attività della polizia giudiziaria diretta alla ricerca e all'assicurazione delle fonti di prova (art. 55 c.p.p.). Rientra tra queste la "prova documentale" costituita dalla registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, per cui l'art. 234 c.p.p. non detta alcuna disciplina limitativa. Nè essa, come esattamente rilevato dalla Corte bresciana nella scia di una costante giurisprudenza di legittimità formatasi già nel vigore del vecchio codice (Cass.8.11.1991, Usai, CED 188869; 14.2.1994, Pino, CED 199176; 8.4.1994, Giannola, CED 188526; 3.6.1992, Gabriele, CED 192091; 10.4.1996, Bordon, CED 205096), può essere confusa con la intercettazione telefonica, sì da essere soggetta alla disciplina prevista dall'art. 266 ss. c.p.p.: invero, non si tratta di intercettazione in senso tecnico, che si ha quando sussista un'occulta presa di conoscenza da parte di terzi, con entrambi gli interlocutori all'oscuro dell'inframmettenza, ma, come detto, di una particolare forma di documentazione eseguita da uno degli interlocutori per avvalorare le proprie dichiarazioni.
L'impostazione non può subire mutamenti per il fatto che nel caso la registrazione era stata concordata (non, come asserito dal ricorrente, con l'autorità inquirente, ma) con la polizia giudiziaria sì da essere strumentale all'acquisizione della prova documentale, da parte della p.g., di ammissioni sfavorevoli al dichiarante, ancorché non indiziato.
A parte, invero, che gli artt. 62 e 63 c.p.p. sulle spontanee dichiarazioni indizianti non trovano applicazione neppure in materia di intercettazioni telefoniche (cfr. Cass. 1.2.1994, Cuozzo, CED 197146), la dedotta circostanza assumerebbe rilievo solo se la registrazione di dichiarazioni autoindizianti fosse inammissibile nel caso in cui l'interlocutore che la effettua appartenga alla polizia giudiziaria: sì da poterne inferire l'inammissibilità anche nel caso in cui della polizia stessa l'interlocutore sia un collaboratore o la longa manus.
Ma tale presupposto è inesistente giacché l'ammissibilità delle registrazioni senza necessità dell'autorizzazione del Gip è stata ritenuta "a maggior ragione" nel caso in cui ad effettuarle sia la polizia giudiziaria, perché essa ha il potere di documentare, anche mediante registrazione magnetica, le notizie che apprende dai suoi interlocutori (cfr. Cass. 6.5.1996, Scali, CED 205061; 3.6.1993, De Tommasi, CED 198570).
Ne consegue che, anche se d'accordo con la polizia giudiziaria, l'interlocutore può procedere senza necessità di autorizzazione giudiziaria alla registrazione di una conversazione avuta con altra persona ignara della registrazione stessa e questa è utilizzabile come prova documentale nel processo.
4. - Incensurabile, pertanto, è il giudizio della Corte sul riscontro offerto alla chiamata in correità del VE dall'anzidetta registrazione. Ciò vale sia per le due ipotesi di cessioni specifiche sia per quella delle precedenti forniture mensili di circa mezzo chilo, che la Corte -con un giudizio in fatto logicamente corretto ed esente, quindi, da censure in questa sede- ha ritenuto riscontrate dall'accenno nella conversazione registrata sia a rapporti pregressi sia in particolare ad un panetto di sostanza del peso di mezzo chilo.
PQM
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1998