Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di valutazione equitativa del danno biologico compiuta sulla scorta di parametri desunti dalle tabelle elaborate in base a precedenti liquidazioni , il giudice, che determini il valore punto in relazione all'entità delle lesioni e all'età del soggetto leso, non è tenuto a prendere in esame altre circostanze astrattamente idonee ad incidere sulla valutazione, se non siano state specificamente dedotte dal danneggiato per ottenere una liquidazione diversa da quella corrispondente ai valori medi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUIRINO MAIORANA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGERI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.A. ZURIGO, Compagnia di Assicurazioni, Rappresentanza generale per l'Italia, in persona del direttore-procuratore Ing. Franco Foglizzo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
RE RI NA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 10409/00 del Tribunale di ROMA, Sezione 13^ Civile, emessa il 26/10/99 e depositata il 04/04/00 (R.G. 37694/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Stefano RUGGERI;
udito l'Avvocato Raoul RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di OM, decidendo con sentenza n. 5457 del 1997 sulla domanda proposta da RL LL nei confronti di IA NA ES e della Zurigo Assicurazioni s.p.a., volta al risarcimento dei danni riportati dall'attore il 7.3.1996 a seguito del "tamponamento" del ciclomotore sul quale viaggiava, condannò i convenuti al pagamento della complessiva ma, accolto parzialmente l'appello della Zurigo e respinto quello incidentale del LL, ha ridotto le somme liquidate per danno biologico e morale, nonché per le spese processuali del primo grado, rispettivamente determinandole in L. 9.785.000, L.
2.600.000 e L. 5.866.113.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il LL affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso la Zurigo Assicurazioni s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo - deducendo "violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 2056 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" - il ricorrente si duole che il tribunale si sia limitato alla liquidazione del danno biologico in base alle tabelle adottate dal tribunale di OM (anziché da quello di Cagliari, come aveva fatto il giudice di pace) omettendo ogni considerazione degli aspetti relativi alla fattispecie concreta.
Sostiene, in particolare, che l'età del danneggiato ed il grado di invalidità non esauriscono il novero delle circostanze rilevanti ai fini della liquidazione equitativa, assumendo rilievo anche le condizioni familiari e sociali e l'attività espletata del soggetto leso che, se considerate, avrebbero indotto ad una più favorevole e più equa determinazione del quantum.
2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e difetto assoluto di motivazione per essersi il tribunale limitato alla spiegazione del cosiddetto metodo tabellare, per sua natura flessibile, senza esaminare le particolarità del caso, le quali soltanto consentono una liquidazione del danno "su misura".
Si afferma che il giudice di secondo grado aveva respinto l'appello incidentale senza esaminare le censure ivi formulate.
3. Entrambe le censure, che possono essere congiuntamente esaminate per la sostanziale identità delle critiche mosse alla sentenza impugnata, sono infondate.
In fattispecie di micropermanente (5%) in soggetto di 29 anni, il tribunale ha liquidato il danno biologico mediante il ricorso al criterio del valore differenziato di punto, determinandolo in complessive L.
6.501.000 per invalidità permanente con riguardo all'età del soggetto leso ed al tipo di lesioni (al ginocchio ed alla caviglia).
Il ricorrente si duole che non siano state considerate le ulteriori circostanze del caso concreto ma non espone - come avrebbe invece dovuto in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - quali esse fossero, ne' afferma di averle prospettate, omettendo ogni cenno anche allo specifico contento dei motivi di appello;
sicché la sentenza è in definitiva censurata per non avere il tribunale "comunque" avuto riguardo in motivazione alle condizioni familiari e sociali ed all'attività espletata del soggetto leso, che avrebbero dovuto indurlo a riconoscere una somma maggiore, peraltro non indicata.
Va allora affermato che nella liquidazione equitativa del danno biologico in base a tabelle elaborate sulla scorta di precedenti liquidazioni effettuate in altri giudizi, se il giudice abbia determinato il valore di ciascun punto di invalidità in relazione all'entità delle lesioni ed all'età del soggetto leso, non è tenuto a dar conto delle ulteriori, indeterminate circostanze astrattamente idonee ad incidere sulla valutazione se queste non siano state specificamente invocate al fine di giustificare una liquidazione diversa da quella corrispondente ai valori medi, per l'effettivo rilievo che potevano assumere nel caso concreto. Da tale principio non può affermarsi che il tribunale si sia discostato, non essendo neppure affermato in questa sede che il ricorrente avesse anche solo prospettato quali fossero le sue condizioni familiari e sociali e l'attività espletata, ovvero chiarito le ragioni per le quali esse dovessero comunque assumere un particolare rilievo.
4. Il ricorso va dunque rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della Zurigo Assicurazioni s.p.a..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 68,00, oltre ad euro 1000.00 per onorari.
Così deciso in OM, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003