Sentenza 6 dicembre 2001
Massime • 1
Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di cassazione anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell'introdurre il nuovo art. 625-bis cod. proc. pen. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., sulla base di un'interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali - da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale - in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili (nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 cod. proc. pen. il ricorso presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e ritenuto sussistente l'errore dedotto, consistito nell'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza in camera di consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2001, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 06/12/2001
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - N. 3637
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 34842/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da:
PO TA, ET TA e UD TA contro la sentenza 14 novembre 2000 della Corte di Cassazione. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito per i ricorrenti l'avvocato Orazio Gulisano.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. PO TA, ET TA e UD TA, i cui ricorsi contro misure di prevenzione personali e patrimoniali vennero respinti dalla sentenza 14 novembre 2000 della Corte di Cassazione, propongono ricorso contro detta sentenza ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., assumendo che a suo tempo non venne notificato al loro difensore di fiducia l'avviso di udienza in Camera di Consiglio in cui il procedimento fu trattato.
2. osserva la Corte che, sebbene il caso prospettato rientri astrattamente nel disposto della norma richiamata (quale errore di fatto, sebbene inespresso, sui presupposti per l'emanazione della sentenza), la richiesta di applicazione dell'art.625 bis c.p.p. deve ritenersi nella specie inammissibile, in quanto relativa a decisione pronunziata prima della data di entrata in vigore (4 maggio 2001) della legge 26 marzo 2001, n.128, che ha introdotto il rimedio in esame (cfr. 6, 30 ottobre 2001, sent. n. 3388, Botteselle). Nè può dedursi (come in udienza la difesa dei ricorrenti ha fatto) che il momento i cui l'errore è stato scoperto è successivo all'entrata in vigore della legge, perché, se tale evento, secondo i principi generali, è in certe ipotesi in grado di avanzare il termine di proponibilità del ricorso, esso non incide sull'oggetto della impugnazione, che, per il principio tempus regit actum, resta pur sempre quello delle sentenze datate a partire dal 4 maggio 2001. 3. Senonché la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di errori cognitivi riguardanti la lettura di atti interni al procedimento dinanzi alla Cassazione, vertenti sulla costituzione del rapporto processuale, era orientata a ritenere applicabile l'art. 130 c.p.p., unico rimedio avverso decisioni palesemente adottate in violazione del diritto di difesa e altrimenti irrevocabili (v. per tutte 6, 22 maggio 1995, ord. n. 2005, Russo). E tale orientamento, ispirato ad un intento di adeguazione delle norme ordinarie ai principi costituzionali, è stato a suo tempo implicitamente confortato dalla Consulta (sent. 395/2000), che, nel dichiarare l'inammissibilità di una questione al riguardo proposta in termini additivi dell'art. 630 c.p.p., invitava il giudice a ricercare nell'ambito delle possibilità offerte dall'ordinamento il superamento del problema della mancata previsione della revocazione delle sentenze della Cassazione.
4. Ora tale possibilità interpretativa (che, per quanto s'è detto, appare doverosa in vista del rispetto dei principi costituzionali) deve ritenersi tuttora praticabile per le decisioni anteriori all'introduzione dell'art. 625 bis c.p.p., proprio in virtù del già ricordato canone tempus con quel che segue e in quanto la nuova norma, che nulla dispone per il passato, non può certo intendersi nel senso di privare i cittadini di una garanzia già esistente. Ed allora, essendosi accertata l'esattezza di quanto nel ricorso si lamenta in punto di fatto, alla non rilevazione della mancata costituzione del contraddittorio deve provvedersi nel senso che verrà dettato nel dispositivo.
5. La presente pronunzia, riponendo il ricorso a suo tempo deciso nella posizione di pendenza, assorbe la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza a suo tempo pronunziata da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
corregge l'errore contenuto nella sentenza 14 novembre 2000 n. 4144 (RG 6050/00) e nel relativo ruolo, nel senso che, laddove nel dispositivo è scritto "la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali", si legga "rinvia a nuovo ruolo per omesso avviso al difensore". Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni e per la comunicazione al giudice a quo.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2002