Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli Ill01334 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Dott. Trezza Vincenzo Presidente R.G.N.16716/98 Dott. Lupi Fernando Consigliere Dott. Mazzarella Giovanni Consigliere Cron.2744 Dott. Balletti Bruno Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 15/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto per diritti spec 31 GEN. 2001 da il IL CANCELLIERE LI VI rappresentata e difesa, giusta procura a 3000 CANCELLERIA margine del ricorso, dagli avv.ti Guido Fabbretti del foro di Trieste e Bartolo Gallitto del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Nicotera n. 29. - ricorrente CG408402 contro in persona del ATA 3 S di AN IN & C S.a.s. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE socio amministratore, legale rappresentante 4710 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DI dal Sig. of "AMATI DIRITTI DI per diritti L.
6.000 DIRITTI 27.201 3 IL CANCELLIERE A B ANG E LU OL nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della ATA 3 S di AN IN & C S.a.s. E DI HI nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile ATA 3 S di AN IN Tutti rappresentati e difesi dagli avr.T: Nicola Marchese e & C S.a.s. Gaetana Gagliano, elet dont in Rome Vie Claudio Monteverdi, zo presso l'ev. G. Googl1. Gagliano per delige. -resistenti con procura avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n.664 del 29/6/1998 - RG 91/1997 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Nicola Marchese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20/7/1995, LV LI insieme alla Sig.ra IA TI che ha poi rinunciato alla domanda- conveniva avanti al Pretore di Trieste, in funzione di Giudice del la società resistente (che gestisce un Lavoro, centro di cura ed estetica del corpo), unitamente ai soci, sig.ri IN e CC, chiedendo: - accertarsi che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, iniziato 1'8 novembre 1988 e cessato, a seguito di licenziamento orale, il 16 aprile 1994. condannarsi la società resistente, previa applicazione del CCNL del settore, ovvero dell'art 36 Cost., al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente dovuto e quanto percepito nei periodi lavorati;
accertare e dichiarare la inefficacia, la nullità ovvero la inesistenza del licenziamento del 16.4.1994, siccome intimato oralmente, e conseguentemente condannarsi la società resistente, in solido con i Sig.ri CCi DI e AN IN, alla corresponsione delle retribuzioni 3 dalla data del licenziamento alla data di reintegra nel posto di lavoro Si costituivano in giudizio gli odierni resistenti, contestando la pretesa attorea e negando che al intercorso fra le parti potesserapporto attribuirsi natura subordinata. Il Pretore di Trieste pronunciava sentenza non definitiva n. 256/97, con la quale accoglieva le richieste formulate dalla LI nel ricorso introduttivo, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del quantum debeatur. Successivamente, all'esito di C.T.U., il Pretore pronunciava sentenza definitiva n. 458/1997, quantificando l'importo dovuto alla LI in complessive £. 145.471.346. Il Tribunale di Trieste, con la impugnata sentenza, accoglieva i separati appelli proposti dagli odierni resistenti, ed in riforma della decisione pretorile, rigettava le domande proposte da LV LI. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che dall'esame e valutazione del materiale probatorio risultava provato il mancato esercizio di poteri direttivi, di controllo e di vigilanza nei confronti della LI, osservando che era sufficiente tale risultanza ad escludere la sussistenza di un rapporto subordinato (costituendo l'assoggettamento del lavoratore ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro carattere ineliminabile e requisito fondamentale della subordinazione). Rilevava che, comunque, anche in relazione ai c.d. criteri sussidiari, quali l'orario di lavoro e la regolare periodicità dei compensi, la ricorrente non aveva fornito alcuna prova. Osservava infine che non era privo di significato, ai fini della individuazione della iniziale volontà delle parti, la circostanza che fra le parti stesse era stato stipulato un contratto preliminare (peraltro nullo), avente ad oggetto l'acquisto di quote della società resistente da parte della LI. Avverso tale pronuncia LV LI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. I resistenti hanno depositato procura MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso LV LI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La ricorrente in particolare lamenta che il giudice del merito avrebbe erroneamente applicato i criteri generali ed astratti di differenziazione del lavoro autonomo da quello subordinato, in quanto non avrebbe considerato che il carattere della subordinazione, ed in particolare il criterio dell'assoggettamento del lavoratore ai poteri direttivi e organizzativi del datore di lavoro, deve essere applicato e valutato con riferimento alla specificità del singolo rapporto lavorativo, in relazione al quale detto potere può esprimersi in termini di minore o maggiore intensità, e quindi anche con particolare tenuità. и Con il 2° motivo del ricorso LV LI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., degli artt. 116 e 132 n.4 c.p.c., dell'art 118 disp. att. c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria omessa, motivazione. La ricorrente in proposito assume che vi sarebbe stata un'erronea e superficiale valutazione delle risultanze processuali, in particolare di una deposizione testimoniale, che viene trascritta, 6 dalla quale si evincerebbe l'assoggettamento alle direttive datoriali, nonché delle testimonianze riguardanti l'orario di lavoro, la sussistenza o meno di un compenso fisso mensile, la volontà delle parti all'atto della instaurazione del rapporto. Il ricorso non merita accoglimento. Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, e' censurabile, in sede di legittimita', soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti applicati dal giudice del merito, mentre apprezzamento di fatto, come talecostituisce insindacabile in Cassazione, se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell'uno о nell'altro schemacontroverso contrattuale (Cass. 9483 del 11-08-1992; nello stesso senso ex pluribus, Cass. 3634 del 08/04/1998; Cass. 894 del 29/01/1998; Cass. 14343 del 20/12/1999; Cass. 11045 del 23/08/2000). Nel caso di specie il Tribunale, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. 09/06/98 n.5710; Cass. 06570 del 19/05/2000; Cass. 4036 del 03/04/2000), ha correttamente individuato, quale elemento 7 caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato in esame, il vincolo di soggezione del lavoratore a fronte di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, preoccupandosi poi di esaminare altresì la eventuale sussistenza degli ulteriori caratteri, indicati dalla giurisprudenza come non decisivi, ma pur tuttavia sintomatici, della subordinazione, quali l'obbligo di orario, la corresponsione di un compenso fisso a scadenze prestabilite, la volontà manifestata dalle parti all'atto della instaurazione del rapporto. Rilevata quindi la carenza di prova non solo in relazione all'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare, ma anche in relazione agli ulteriori menzionati caratteri sussidiari, le ha escluso, con decisione incensurabile sotto il -profilo logico giuridico, che potesse affermarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il Collegio di merito, nel pervenire a tale conclusione, si e' dato carico di esaminare, riportandole, dichiarazioni le singole evidenziando, testimoniali, con congrua motivazione, come dalle stesse non risultassero 8 fatti o circostanze idonei a provare la sussistenza dei già indicati criteri della subordinazione. Ciò premesso, si osserva: la censura di cui al 1° motivo del ricorso appare priva di pregio non solo perché la ricorrente omette di precisare le ragioni per le quali, nel tipo di rapporto in esame, il vincolo dell'assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi del datore di lavoro rivestirebbe i caratteri della particolare tenuità. (per cui il criterio in questione avrebbe dovuto essere applicato e valutato in relazione a tale suo specifico attenuato carattere), ma preliminarmente perché nel caso in esame il giudice del merito ha escluso in radice, sulla base delle risultanze istruttorie, che il rapporto fra la ricorrente e gli attuali resistenti si ponesse in termini di assoggettamento (sia sotto il profilo organizzativo, che direttivo, che disciplinare) della prima ai secondi, risultando pertanto irrilevante ogni considerazione o valutazione sulla tenuità o intensità dell'inesistente vincolo. Anche la doglianza di cui al 2° motivo del ricorso non merita accoglimento. Premesso che il giudice del merito, come risulta dalla lettura della motivazione della impugnata sentenza, ha attentamente valutato le singole testimonianze, Osserva il Collegio che il controllo, riservato alla Corte Suprema, non puo' risolversi in un'ulteriore valutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con apprezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro e' della motivazione, ossia la1'insufficienza mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito e' valida purche' il giudice indichi quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bonta' della soluzione и adottata non puo' essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice e' tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo formale di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo adeguato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. 10 In forza di tali regole la decisione del Tribunale si sottrae ad ogni censura attinente al preteso vizio di motivazione, dal momento che la ricorrente non indica reali carenze motivazionali o illogicità o contraddittorietà del percorso logico giuridico attraverso cui il tribunale perviene alle contestate conclusioni, ma propone una diversa valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali, finendo con il censurare inammissibilmente non già la base del convincimento del giudice del merito, ma il convincimento stesso. In definitiva, la sentenza impugnata non e' incorsa in errore nell'applicazione alla fattispecie dei criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato, ed e' sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, per cui non merita le censure rivolte nei suoi confronti. Il ricorso va pertanto rigettato. Stimasi equo compensare fra le parti le spese del giudizio. 11 РОМ La Corte Rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 15/11/2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella Vincenzo Trezza Інісенко ЕсенкеEresse разом, I D A 0 , S 1 3 S O 3 . A L 5 T L T R , O . Still A A B ' N S I L E L D P 3 S E 7 A I - D T N 8 I S - S G IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 1 O N O 1 P E Depositata in Cancelleria A S M I E D I G A E A 30 GEN. 2001 , G D oggi, O O E E T R L T T T I IL LABORATORE S N I R A E I G S L CI CANCELLERIA E D E L R E O D 12