Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso per la stima di un bene effettuata dal c.t.u., allorché l'incarico a questo conferito sia unico, unico deve essere anche il compenso, a nulla rilevando che , per pervenire alla valutazione globale del bene stesso, data la sua complessità, sia stato necessario procedere ad una pluralità di stime. Ne consegue, altresì, in detta ipotesi, la necessaria unicità del criterio per la determinazione del compenso spettante al consulente, non essendo consentito seguire più criteri, corrispondenti a ciascuna delle singole operazioni di stima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso avverso il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso ad un consulente incaricato di determinare il valore attuale di un'azienda sottoposta a pignoramento, il tribunale aveva liquidato tre distinti compensi per ciascuna delle operazioni di stima compiute dal c.t.u., rispettivamente in relazione al valore iniziale dell'azienda, ai miglioramenti arrecati ad essa successivamente ed al suo valore finale, seguendo diversi criteri in relazione alle diverse operazioni di stima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT LF, RT RL, RT RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato V. NUZZACI, difesi dall'avvocato COSIMO FORTUNATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RO GI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 82, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MAZZEI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SS RURALE ARTIG. RU ET in persona del legale rappresentante pro - tempore, BO IO GA, BO NZ MA GRAZIA, SPECIALMANGIMI GALTIERI S.a.S.;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di CROTONE, depositata il 27/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Vittorio NUZZACI, per delega dell'avv. C. Fortunato, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Vincenzo MAZZEI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Crotone, decidendo ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980, n. 319 sul ricorso proposto dal dott. LU IN, designato
C.T.U. in un procedimento di esecuzione immobiliare per la stima del valore di un'azienda agricola, avverso il decreto di liquidazione delle competenze spettantegli per detta opera emesso in data 11 ottobre 1995 dal G.E., con ordinanza resa il 27 marzo 1996, in accoglimento parziale del ricorso, elevò la somma di L.17.000.000 liquidata dal G.E. a L.24.592.950, di cui L.21.000.000 per onorari e L.
3.592.950 per spese.
Osservò il Tribunale che la somma richiesta dal C.T.U. per la voce indicata come a 3 nella specifica e che riguardava la stima del valore finale del bene era frutto di errore di calcolo, poiché il relativo onorario era stato calcolato a scaglioni anche oltre il valore di un miliardo, che, invece, costituiva limite invalicabile nella stima secondo tale criterio. Il superamento del valore di un miliardo poteva essere considerato solo ai fini dell'eventuale raddoppio dell'onorario, operabile ai sensi dell'art. 5 L. n. 319 del 1980, o dell'applicazione del massimo dei valori tabellari.
Ciò premesso, il Tribunale ritenne di liquidare detta voce, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, anziché in L.20.022.500, come richiesto, in L.6.288.500.
Quanto alle altre due voci, costituite, la prima (a 1), dal valore originario del bene, la seconda (a 2) dal valore delle migliorie apportate al bene stesso, il Tribunale le liquidò, rispettivamente, in L.300.000 ed in L.6.000.000, tenendo conto dell'entità e della qualità dell'opera prestata dal C.T.U. ed applicando nel massimo la tariffa, in considerazione dell'alto valore dell'elaborato e dell'impegno profuso dal C.T.U. in indagini catastali particolarmente articolate, per le quali non era stata avanzata richiesta di compenso.
Avverso tale decisione FO, LO e RF Cortese, creditori procedenti nell'esecuzione immobiliare, propongono ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., formulando tre motivi. Degli intimati IN, Cassa Rurale ed Artigiana OL OR, CI AI LB, NZ MA AZ LB e GI RI s.a.s. resiste il solo IN, che ha depositato controricorso. Vi sono memorie illustrative di entrambe le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 11 D.P.R. n. 352 del 1988 nonché per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione e vizio logico, adducendo che:
a) poiché il criterio di cui all'art. 5 L. n. 319 del 1980, cui il Tribunale aveva ritenuto di far ricorso per il superamento del valore di un miliardo, costituente il tetto massimo per l'applicazione del criterio di valutazione a scaglioni, è criterio alternativo rispetto a quello, ordinario, dettato dagli artt. 2 e 3 D.P.R. n. 352 del 1988, il Tribunale non poteva, senza incorrere in una duplicazione di compensi, dopo aver raddoppiato l'onorario ai sensi dell'art. 5 citato, e, così, liquidata la somma di L.6.000.000, procedere ad altra liquidazione, nella misura di L.3.000.000, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.P.R. n. 352/1988;
b) peraltro, avendo già correttamente applicato l'art. 3 D.P.R. citato, il Tribunale non poteva poi operare un'ulteriore liquidazione ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R., riconoscendo l'ulteriore onorario di L.12.000.000; ciò, anche per la ragione che l'art. 11 non riguarda la stima di aziende;
c) erroneamente il Tribunale ha applicato all'intero valore del bene la percentuale da 03 a 06, che va applicata solo allo scaglione finale da L.500.000.000 a L.1.000.000.000; per i precedenti scaglioni andavano applicate le rispettive, inferiori percentuali;
d) proprio perché trattavasi di stima di azienda, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. citato il Tribunale avrebbe dovuto ridurre a metà l'onorario determinato ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R., pur avendo deciso di raddoppiarlo a norma dell'art. 5 L. n. 319 del 1980. Il motivo è fondato nei limiti che di seguito saranno precisati. Come esattamente si accenna nel motivo in esame ed in maniera più compiuta viene esplicitata con la memoria depositata dai ricorrenti ex art. 378 cod. proc. civ., il Tribunale di Crotone, liquidando tre distinti compensi per ciascuna delle operazioni di stima compiute dal C.T.U., rispettivamente, in relazione al valore iniziale dell'azienda oggetto della valutazione, ai miglioramenti arrecati ad essa successivamente ed al valore finale di essa, ha finito col moltiplicare inammissibilmente l'onorario spettante al C.T.U., che, invece, doveva essere unico, essendo unito il compito affidatogli. Tale compito, com'è pacifico, consisteva esclusivamente nel determinare il valore attuale dell'azienda sottoposta a pignoramento e, pertanto, il compenso dovuto al C.T.U., indipendentemente dal criterio seguito per l'accertamento di detto valore, o dai momenti della vita dell'azienda presi in considerazione, doveva essere determinato esclusivamente sulla base del valore attuale dell'azienda, corrispondente a quello che il C.T.U. ha ritenuto essere il valore finale.
In sostanza, all'unicità dell'incarico deve corrispondere necessariamente la unicità del compenso, non rilevando che, per pervenire alla determinazione del valore del bene oggetto della stima, fosse necessario od il C.T.U. avesse ritenuto opportuno di procedere a più stime.
Da tale principio discende come corollario che, attesa l'unitarietà del compito commesso al C.T.U., che, riguardava la stima di un unico, ancorché complesso, bene, qual è l'azienda unico doveva essere il criterio per la determinazione del compenso, non essendo consentito seguire più criteri corrispondenti a ciascuno dei singoli beni componenti l'azienda.
Sicché, dal momento che per la stima delle aziende l'onorario a percentuale spettante ai periti e CC.TT.UU. si determina ai sensi degli artt. 2 e 3 D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, il Tribunale non poteva far ricorso, per la determinazione dell'onorario relativo alle migliorie all'art. 11 dello stesso D.P.R., che concerne "costruzioni edilizie, impianti industriali, ecc.", ma avrebbe dovuto applicare anche alle migliorie, da ricomprendersi comunque nell'unitario valore attuale dell'azienda", indipendentemente dalla natura dei beni costituenti le migliorie, le percentuali stabilite dal combinato disposto degli artt. 2 e 3.
In tali limiti sono fondate le censure formulate dai ricorrenti. Per il resto, va osservato che, contrariamente a quanto sostengono gli stessi ricorrenti, il Tribunale non ha raddoppiato l'onorario liquidato in relazione al valore finale, essendosi limitato solo a prospettare tale possibilità, in alternativa a quella della liquidazione secondo la percentuale massima indicata dalla tariffa, dopo aver correttamente rilevato che il G.E. aveva tenuto conto anche del valore dell'azienda eccedente il miliardo, che, invece, costituisce il limite invalicabile nella liquidazione a percentuale per scaglioni, ai sensi dei citati artt. 2 e 3. Di fatto, invero, il Tribunale ha applicato le percentuali previste da detti articoli all'"incirca al massimo".
Ugualmente infondato è il rilievo relativo alla mancata applicazione delle percentuali previste per gli scaglioni inferiori alle L.500.000.000, poiché dal combinato esame dell'ordinanza impugnata e della specifica presentata dal C.T.U. risulta che dette percentuali sono state applicate.
L'accoglimento, nei limiti precisati, del primo motivo assorbe l'esame del secondo e del terzo motivo, con i quali,
rispettivamente, si denuncia l'eccessività della liquidazione operata in relazione alla voce a 2) (migliorie) e l'applicazione contemporanea di due criteri di liquidazione per la voce a 3) (valore finale dell'azienda) con conseguente duplicazione del compenso.
In definitiva, l'impugnata ordinanza va cassata in relazione alle ragioni dell'accoglimento del primo motivo e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Crotone, che si uniformerà ai principi esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due motivi;
cassa l'impugnata ordinanza, in relazione alla parte di motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, addì 23 giugno 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 1999.