Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1156
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

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In tema di liquidazione del compenso per la stima di un bene effettuata dal c.t.u., allorché l'incarico a questo conferito sia unico, unico deve essere anche il compenso, a nulla rilevando che , per pervenire alla valutazione globale del bene stesso, data la sua complessità, sia stato necessario procedere ad una pluralità di stime. Ne consegue, altresì, in detta ipotesi, la necessaria unicità del criterio per la determinazione del compenso spettante al consulente, non essendo consentito seguire più criteri, corrispondenti a ciascuna delle singole operazioni di stima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso avverso il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso ad un consulente incaricato di determinare il valore attuale di un'azienda sottoposta a pignoramento, il tribunale aveva liquidato tre distinti compensi per ciascuna delle operazioni di stima compiute dal c.t.u., rispettivamente in relazione al valore iniziale dell'azienda, ai miglioramenti arrecati ad essa successivamente ed al suo valore finale, seguendo diversi criteri in relazione alle diverse operazioni di stima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 1156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1156
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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