CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14828 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) GN VA, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 13/08/2022 dal Tribunale di Taranto;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14828 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 agosto 2022 il Tribunale di Taranto, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da VA GN, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra le sentenze di condanna già unificate sotto il vincolo della continuazione - con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, I'l aprile 2022 - e quella deliberata dalla Corte di appello di Lecce il 17 maggio 2021, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'GE esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio. 2. Avverso questa ordinanza VA GN, a mezzo dell'avvocato SQ SI, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili oggetto di verifica, peraltro già riconosciuta, per una parte, delle condotte illecite presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Taranto, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro omogeneità, sulla quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le allegazioni difensive prospettate con l'istanza proposta nell'interesse del condannato ex art. 671 cod. proc. pen., con le quali non si era confrontato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da VA GN è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da VA GN, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione 2 ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, come nel caso di GN, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Taranto, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da VA GN le modalità eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che le condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso risultavano commesse da VA GN, al contrario di quanto affermato dal suo difensore, in contesti criminali territoriali diversi e non contigui, riguardando i reati di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn. 4 e n. 7, 61, comma primo, n. 2, 99, comma quarto, cod. pen., art. 55, comma 9, 3 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi a Taranto, Montemesola, San Giorgio ionico, Martina Franca, Brindisi, Oria e Grottaglie. Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di VA GN erano connotate da GE ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, a proposito delle quali, a pagina 3 del provvedimento impugnato, si rappresentava l'insussistenza «di una qualche connessione che possa consentirne l'inquadramento in un unico disegno criminoso, ossia in un programma di attività delinquenziali predeterminato nelle sue linee generali ed essenziali [...]». Deve, infine, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di VA GN, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da VA GN deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14828 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 agosto 2022 il Tribunale di Taranto, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da VA GN, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra le sentenze di condanna già unificate sotto il vincolo della continuazione - con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, I'l aprile 2022 - e quella deliberata dalla Corte di appello di Lecce il 17 maggio 2021, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'GE esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio. 2. Avverso questa ordinanza VA GN, a mezzo dell'avvocato SQ SI, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili oggetto di verifica, peraltro già riconosciuta, per una parte, delle condotte illecite presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Taranto, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro omogeneità, sulla quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le allegazioni difensive prospettate con l'istanza proposta nell'interesse del condannato ex art. 671 cod. proc. pen., con le quali non si era confrontato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da VA GN è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da VA GN, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione 2 ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, come nel caso di GN, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Taranto, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da VA GN le modalità eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che le condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso risultavano commesse da VA GN, al contrario di quanto affermato dal suo difensore, in contesti criminali territoriali diversi e non contigui, riguardando i reati di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn. 4 e n. 7, 61, comma primo, n. 2, 99, comma quarto, cod. pen., art. 55, comma 9, 3 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi a Taranto, Montemesola, San Giorgio ionico, Martina Franca, Brindisi, Oria e Grottaglie. Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di VA GN erano connotate da GE ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, a proposito delle quali, a pagina 3 del provvedimento impugnato, si rappresentava l'insussistenza «di una qualche connessione che possa consentirne l'inquadramento in un unico disegno criminoso, ossia in un programma di attività delinquenziali predeterminato nelle sue linee generali ed essenziali [...]». Deve, infine, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di VA GN, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da VA GN deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023.