Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1066
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erronea applicazione di legge in relazione al rifiuto di acquisire e valutare la documentazione prodotta dallo straniero

    La Corte rileva che il provvedimento impugnato è carente di motivazione in quanto omette di valutare la documentazione prodotta dalla difesa, distaccandosi dalla lettera della norma e dai principi della giurisprudenza di legittimità. Il giudizio sulla pericolosità sociale non è stato aggiornato oggettivamente.

  • Accolto
    Erronea applicazione di legge in relazione all'inosservanza dei criteri sulla valutazione della pericolosità sociale

    La Corte rileva che il provvedimento impugnato è carente di motivazione in quanto omette di valutare la documentazione prodotta dalla difesa, distaccandosi dalla lettera della norma e dai principi della giurisprudenza di legittimità. Il giudizio sulla pericolosità sociale non è stato aggiornato oggettivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1066
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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