CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MI RE UR RA GI NA RI AV ES CE SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Ministero Dell'interno - Questura Di Torino avverso il decreto del 15/12/2025 della Corte d'appello di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Genova convalidava il decreto di trattenimento emesso, nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dal Questore della Provincia di La Spezia in data 12 dicembre 2025. 2. Avverso il decreto della Corte di appello, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’Avv. Maurizio Veglio, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 Direttiva 2013/33/UE, 6, d. lgs. n. 142, del 18 agosto 2015, rifiuto di acquisire e valutare la documentazione prodotta dallo straniero ai fini della decisione sulla convalida del trattenimento (C.G.U.E., 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, 5 giugno 2014, C-146/14 PPU, Ali Mahdi). Evidenzia il ricorrente l’illegittimità del rifiuto di acquisire e valutare la documentazione sottoposta dalla difesa del XXXXXXXX.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 par. e), Direttiva 2013/33/UE, 6, c.2, lett. c), d. lgs. 142/15, inosservanza dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della pericolosità sociale (Cass., nn. 12721/02, 5661/03, 5728/03, 13740/03, 11321/04, 27068/05, 17585/10, 18482/11). Evidenzia il ricorrente che il giudizio di pericolosità non può essere unicamente motivato dall’esistenza di condanne penali, richiedendosi una valutazione complessiva.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Flavia Alemi, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. In data 5 gennaio 2026 l’Avv. Maurizio Veglio depositava memoria difensiva in cui chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con ogni conseguente Penale Sent. Sez. 1 Num. 1066 Anno 2026 Presidente: TA EP Relatore: AV NA RI Data Udienza: 09/01/2026 pronuncia anche nell’ipotesi della sopravventa estinzione della misura, in considerazione della persistenza dell’interesse ad agire.
5. In data 7 gennaio 2026, l’Avvocatura generale dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. I due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente atteso che il ricorrente sostanzialmente lamenta la mancata valutazione da parte della Corte di appello d e l l a d o c u m e n t a z i o n e p r o d o t t a d a l l a d i f e s a n e l l ’ i n t e r e s s e d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anche per la determinazione assunta sulla pericolosità del trattenuto.
3. Il decreto di trattenimento è stato emesso dal Questore della provincia di La Spezia ex art. 6 comma 2 lett. c) d.lgs. 142/2015 (“Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando…: “c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”). Nella valutazione della pericolosità -statuisce il legislatore nell’art. 6 richiamato- “si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 4. Nel provvedimento impugnato si legge: “Il provvedimento del Questore si fonda, giustamente, sulla pericolosità dello straniero i cui presupposti ricorrono senz’altro nel caso di specie, secondo una valutazione necessariamente prognostica e compiuta allo stato degli atti. Il giudizio di pericolosità sociale, che giustifica la misura in esame, stante la natura dei reati per i quali il AF ha riportato condanna, non è attenuato dalla possibilità di esprimere un giudizio positivo sulla condotta carceraria del medesimo: onde non si ravvisa la necessità od utilità per la decisione di acquisire la documentazione che il difensore ha chiesto di produrre” (v. pag. 3 del provvedimento impugnato).
5. In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto unionale e dal diritto nazionale, del provvedimento di convalida o proroga della misura disposta a carico di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 382 del 2025, Rv. 673605-01). In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida è limitata, quanto al controllo del percorso argomentativo, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel senso che nella nozione di "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità", va 2 ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguìto dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362 - 03).
6. Il provvedimento impugnato è carente di motivazione in quanto omette non solo di valutare la documentazione prodotta dalla difesa ma anche di prenderne visione, distaccandosi dalla lettera della norma e dai principi della giurisprudenza di legittimità. Il giudizio sulla pericolosità sociale non è stato aggiornato oggettivamente attesa la carenza di presa di visione della documentazione prodotta dalla difesa, dovendo il Giudice della convalida fare riferimento, oltre che agli elementi prodotti dall’autorità amministrativa, anche a quelli documentati dalla difesa.
7. Il provvedimento impugnato va, pertanto, impugnato con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio, fermi gli obblighi dell’Autorità amministrativa di valutare l’attuale perdurante sussistenza delle condizioni del trattenimento.
8. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di genova. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI AV EP TA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Genova convalidava il decreto di trattenimento emesso, nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dal Questore della Provincia di La Spezia in data 12 dicembre 2025. 2. Avverso il decreto della Corte di appello, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’Avv. Maurizio Veglio, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 Direttiva 2013/33/UE, 6, d. lgs. n. 142, del 18 agosto 2015, rifiuto di acquisire e valutare la documentazione prodotta dallo straniero ai fini della decisione sulla convalida del trattenimento (C.G.U.E., 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, 5 giugno 2014, C-146/14 PPU, Ali Mahdi). Evidenzia il ricorrente l’illegittimità del rifiuto di acquisire e valutare la documentazione sottoposta dalla difesa del XXXXXXXX.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 par. e), Direttiva 2013/33/UE, 6, c.2, lett. c), d. lgs. 142/15, inosservanza dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della pericolosità sociale (Cass., nn. 12721/02, 5661/03, 5728/03, 13740/03, 11321/04, 27068/05, 17585/10, 18482/11). Evidenzia il ricorrente che il giudizio di pericolosità non può essere unicamente motivato dall’esistenza di condanne penali, richiedendosi una valutazione complessiva.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Flavia Alemi, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. In data 5 gennaio 2026 l’Avv. Maurizio Veglio depositava memoria difensiva in cui chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con ogni conseguente Penale Sent. Sez. 1 Num. 1066 Anno 2026 Presidente: TA EP Relatore: AV NA RI Data Udienza: 09/01/2026 pronuncia anche nell’ipotesi della sopravventa estinzione della misura, in considerazione della persistenza dell’interesse ad agire.
5. In data 7 gennaio 2026, l’Avvocatura generale dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. I due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente atteso che il ricorrente sostanzialmente lamenta la mancata valutazione da parte della Corte di appello d e l l a d o c u m e n t a z i o n e p r o d o t t a d a l l a d i f e s a n e l l ’ i n t e r e s s e d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anche per la determinazione assunta sulla pericolosità del trattenuto.
3. Il decreto di trattenimento è stato emesso dal Questore della provincia di La Spezia ex art. 6 comma 2 lett. c) d.lgs. 142/2015 (“Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando…: “c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”). Nella valutazione della pericolosità -statuisce il legislatore nell’art. 6 richiamato- “si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 4. Nel provvedimento impugnato si legge: “Il provvedimento del Questore si fonda, giustamente, sulla pericolosità dello straniero i cui presupposti ricorrono senz’altro nel caso di specie, secondo una valutazione necessariamente prognostica e compiuta allo stato degli atti. Il giudizio di pericolosità sociale, che giustifica la misura in esame, stante la natura dei reati per i quali il AF ha riportato condanna, non è attenuato dalla possibilità di esprimere un giudizio positivo sulla condotta carceraria del medesimo: onde non si ravvisa la necessità od utilità per la decisione di acquisire la documentazione che il difensore ha chiesto di produrre” (v. pag. 3 del provvedimento impugnato).
5. In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto unionale e dal diritto nazionale, del provvedimento di convalida o proroga della misura disposta a carico di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 382 del 2025, Rv. 673605-01). In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida è limitata, quanto al controllo del percorso argomentativo, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel senso che nella nozione di "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità", va 2 ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguìto dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362 - 03).
6. Il provvedimento impugnato è carente di motivazione in quanto omette non solo di valutare la documentazione prodotta dalla difesa ma anche di prenderne visione, distaccandosi dalla lettera della norma e dai principi della giurisprudenza di legittimità. Il giudizio sulla pericolosità sociale non è stato aggiornato oggettivamente attesa la carenza di presa di visione della documentazione prodotta dalla difesa, dovendo il Giudice della convalida fare riferimento, oltre che agli elementi prodotti dall’autorità amministrativa, anche a quelli documentati dalla difesa.
7. Il provvedimento impugnato va, pertanto, impugnato con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio, fermi gli obblighi dell’Autorità amministrativa di valutare l’attuale perdurante sussistenza delle condizioni del trattenimento.
8. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di genova. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI AV EP TA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3