Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2025, n. 34134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34134 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente -
3413425
Sent. n. sez. 499/2025 UP - 03/07/2025 R.G.N. 16464/2025
Composta da:
EP DE AR ZO SIANI MICAELA SERENA CURAMI CO IA MO VI FI
ha pronunciato la seguente
- Relatore
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LU nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI FI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLU PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.
ལྟ
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato GI FA colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannandolo alla pena di un anno di reclusione. La sentenza di condanna intervenuta in appello ha ritenuto che l'affermazione del giudice di primo grado alla base dell'assoluzione per insussistenza del fatto, secondo cui il numero limitato degli incontri avvenuti nell'arco di circa 14 mesi durante i quali l'imputato era sottoposto alla sorveglianza speciale - non sarebbe stato idoneo a integrare già sul piano oggettivo l'abitualità o serialità dei comportamenti necessaria affinché le condotte contestate potessero assumere rilevanza penale, non fosse condivisibile. In particolare, la sentenza di condanna ha riportato nel dettaglio la ricostruzione dell'incontro con EL GL programmato dal FA, che era stato autorizzato a far visita alla madre malata, attraverso una preventiva comunicazione al GL che aveva effettuato da un telefono pubblico con successivo appuntamento realizzatosi attraverso una serie di accorgimenti come riportati dal servizio di osservazione appositamente predisposto in data 23 maggio 2018; analogamente, è stata riportata la ricostruzione dell'incontro del 10 giugno 2018 con EL GL e ZI NA all'interno di un magazzino al centro di Aosta, con le precauzioni adottate per non essere seguiti e la successiva consegna di un "pizzino", dando atto della presenza di condanne per stupefacenti nel certificato penale del GL in atti. Ai fini della dimostrazione dell'abitualità di tali frequentazioni, vietate dalle prescrizioni della misura di prevenzione in atto, la sentenza aggiunge che, subito dopo la sua rimessione in libertà, il FA ha incontrato il nipote IO Reale, indagato dalla Direzione distrettuale antimafia, il 22 settembre 2016 e altre due volte il 24 marzo 2017; in data 27 gennaio 2018, l'imputato è stato controllato in Aosta con NL Cammareri, condannato per violazioni della legge sugli stupefacenti;
successivamente, in data 6 febbraio 2018 in San Giorgio Morgeto, l'imputato è stato controllato con i cognati ZI NA (condannato per artt. 416-bis e 629 cod. pen.) e GL NA;
in data 11 marzo 2018 in Aosta, l'imputato è stato notato discorrere con IO IT, condannato per detenzione abusiva di munizioni da guerra, ricettazione e violazioni urbanistiche;
il 6 maggio 2018, l'imputato è stato visto - dopo episodi simili del 24 marzo, 13 aprile e 4 maggio 2018, con TO AF, condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso proprio con lui;
infine, in data 11 settembre 2018,
l'imputato incontrava LV NT, già condannato per la detenzione di una pistola.
2. GI FA ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 8, comma 4, e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in punto di configurabilità della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale per l'inidoneità della condotta dell'imputato a configurare l'abitualità richiesta, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta abitualità delle violazioni del divieto di associarsi alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, con travisamento della prova nella parte in cui è stata attribuita la qualità personale di pregiudicato a EL GL, in realtà incensurato, e di IO IT, pregiudicato non per detenzione di armi e ricettazione, bensi per una violazione della legge urbanistica. Si evidenzia, inoltre, che non sarebbe stata dimostrata l'abitualità delle condotte contestate, cosi contravvenendo anche all'obbligo di una "motivazione rafforzata" che possa confutare le ragioni sulle quali il giudice di primo grado aveva ritenuto che il fatto non sussistesse oltre all'aver riportato anche episodi estranei alla contestazione o ancora sub iudice (incontro con EL GL all'interno dell'Oviesse, proc. pen. n. 3317 del 2018) ovvero inerenti incontri con familiari collaterali (ZI NA, cognato).
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, pertanto, da rigettare. Ritenuto di poter trattare congiuntamente i motivi di ricorso perché logicamente collegati tra loro, oltre a quanto già ampiamente argomentato nella sentenza qui impugnata, si ritiene di dover ribadire alcuni principi di diritto espressi in relazione al reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs. La previsione implica un'abitualità o serialità di comportamenti,
che, conseguentemente, è configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati. (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Rv. 271902). Va considerato, inoltre, che, in tema di violazione del divieto imposto al sorvegliato speciale di non associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è possibile accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio- ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi. (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Rv. 276945). A ciò va aggiunto che in caso di condanna intervenuta in appello dopo l'assoluzione ottenuta in primo grado, la sentenza deve essere corredata da una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 212330; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233083; Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, dep. 2005, Rv. 231136). In sostanza, il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio solo perché in tesi preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261589; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258005-01; Sez. 6, n. 46742 del 03/10/2013, Rv. 257332; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638).
2. Orbene, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta aveva motivato sul fatto che i sei incontri tra l'imputato e alcuni pregiudicati, come documentati dal il 27 gennaio 2018 al 24 marzo 2019, non fossero idonei ad integrare sul piano oggettivo l'abitualità o serialità di comportamenti necessari perché tali condotte potessero assumere rilevanza penale. La Corte di appello ha, invece, ritenuto il contrario adempiendo al sopra indicato obbligo di motivazione "rafforzata", poiché ha operato una valutazione indubbiamente più ampia ed articolata degli elementi rispetto al primo giudice,
3
anche rispetto a profili ignorati da quest'ultimo. In sostanza, la Corte d'appello ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio, raffrontando i motivi di impugnazione con la struttura argomentativa della prima sentenza per disattenderli a ragione del positivo apprezzamento degli elementi acquisiti, condotto con rigore logico e correttezza procedurale. Invero, i giudici di appello, hanno dato anzitutto coerente rilievo al contrario del primo giudice al ristretto arco temporale in cui l'imputato, con modalità di realizzazione sintomatiche di una precedente organizzazione, fossero dimostrative di una frequentazione ripetuta, abituale e, quindi, ininterrotta nell'ambito del contesto criminale d'appartenenza, così ritenendo integrata la fattispecie penale con conseguente responsabilità dell'imputato. Ne consegue che la sentenza impugnata è giunta a tale dichiarazione di responsabilità sulla base degli elementi sussistenti a carico dell'imputato, nel rispetto del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. e con una motivazione "rafforzata" rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, avendo confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della decisione del Giudice per le indagini preliminari e dando conto, in modo logico e coerente, delle ragioni della fallacia della decisione precedente. In relazione al secondo motivo, è opportuno, altresi, rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova, relativo alle ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al corredo probatorio acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nel caso di mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); nel caso di utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); in caso di utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). In tali ipotesi, la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma a verificare se tali elementi sussistano (tra le altre, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). La cognizione del giudice di legittimità, quindi, è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, cit.; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234605). Per assumere rilievo nella sede di legittimità, il travisamento deve immediatamente emergere dall'esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera chiara ed evidente, che il giudice del merito ha travisato
una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze come risultanti da atti espressamente indicati. È, inoltre, necessario che l'elemento travisato assuma una valenza decisiva, infatti, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117). Nel caso in esame, la censura prospettata dal ricorrente si risolve sostanzialmente nella denunciata erroneità di valutazione della Corte d'appello in riferimento all'attribuzione della qualità personale di pregiudicato a EL GL e di IO IT, come sopra nel ritenuto in fatto. Orbene, dalla lettura del certificato del Casellario giudiziale in atti, in assenza di una diversa produzione da parte del ricorrente che possa giustificare la denunciata difformità, risultano più precedenti penali a carico di EL GL n. Polistena (RC) il 13/7/1980 (sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 4/12/2006, irrevocabile il 02/02/2011, per rapina in concorso e simulazione di reato commessi in Polistena il 23/12/2001; sentenza del Tribunale di Palmi del 25/11/2012, irrevocabile il 07/5/2013, per occultamento o distruzione di documenti contabili aggravato dalla recidiva semplice, accertato il 07/5/2011; sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 01/06/2020, irrevocabile il 27/10/2022, per acquisto, trasporto e vendita illeciti di sostanze stupefacenti aggravata in concorso con altri e commesso in epoca anteriore e prossima al 9/11/2011 e 28/9/2011 a Vibo Valentia;
sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 24/5/2022, irrevocabile il 17/10/2022, per furto commesso il 31/8/2013 in Pizzo;
sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa il 24/11/2022 per fatti commessi in epoca anteriore e prossima al 24/9/2018 in Milano e Biella per importazione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravata in concorso con altri. Va dunque rilevato che, tenuto conto della contestazione della violazione della misura di prevenzione commessa dal 06/5/2018 e il 24/3/2019, il GL a quella data risultava già essere pregiudicato per delitti anche se le condanne per violazioni del T.U. stupefacenti commesse durante il periodo di contestazione del ricorrente interverranno successivamente. Verificato il certificato del Casellario a carico di IO IT, emerge che, in effetti, egli era già stato condannato solo per violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia con sentenza della pretura di Aosta del 14/10/1996.
Effettuata tale ricostruzione, va rilevato che in ogni caso entrambi erano pregiudicati al momento dei fatti contestati al ricorrente, anche se per condanne diverse da quelle riportate in sentenza, pertanto, il ritenuto travisamento della prova non assume il necessario carattere di decisività come richiesto.
3. A ciò può aggiungersi, in relazione agli incontri con familiari, quanto già affermato da questa Sezione con Sez. 1, 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280974, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un sorvegliato speciale che, in un arco di tempo relativamente concentrato, aveva intrattenuto una pluralità di incontri con almeno cinque pregiudicati, tra cui, in due occasioni, il fratello). Ancora con Sez. 1, n. 23261 del 23/02/2016 Rv. 267098, è già stato affermato che è sufficiente, sotto il profilo della inosservanza della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati, la frequentazione di componenti di una famiglia nota per la sua attività mafiosa (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il reato sulla base della vicendevole relazione di frequentazione degli imputati, entrambi sottoposti a misura di prevenzione, nonché imparentati e strettamente collegati con il capo storico di una associazione mafiosa).
4. Sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la condanna a carico del ricorrente delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 03/7/2025
Il Consigliere estensore Fulvia Filocargo
Il Presidente
SE De AR
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazione Penale Deposit in Cencitoria oggi Rome. 17 OTT. 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARDIZIARIO
Make