Sentenza 18 marzo 1998
Massime • 1
Poiché la disposizione di cui all'art. 299, comma 3 bis, cod. proc. pen., che prevede l'obbligo del giudice di sentire il pubblico ministero qualora debba provvedere sulla revoca o sulla sostituzione di una misura cautelare, ha carattere generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia della misura, integra la nullità prevista dall'art. 178, lett. b), cod. proc. pen. l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero in relazione alla scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini della custodia cautelare, e ciò ancorché si tratti di provvedimento dovuto in presenza di determinate condizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/1998, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 18/3/1998
Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Morelli " N. 1962
Dott. Walter Celentano " REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Bottalico " N. 46311/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI NO A MEZZO DEI DIFENSORI avverso l'ordinanza in data 23.1P.1997 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 il Tribunale di Catanzaro, su appello del pubblico ministero, annullava quella della Corte d'assise di Cosenza del 14 luglio 1997, che aveva disposto la liberazione di GL UI per scadenza dei termini di custodia cautelare di fase. Secondo il Tribunale la mancata espressione del parere del pubblico ministero sulla questione della scadenza dei termini, essendo stato l'organo dell'accusa interpellato solo in ordine alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, integra la nullità ex art. 178 lett. c), stante il disposto dell'art. 299 comma 3 bis c.p.p., ritenuto applicabile a tutti i casi di cessazione di efficacia di una misura restrittiva.-
Con il ricorso per cassazione i difensori del GL contestano l'esattezza di tale tesi, sostenendo che in caso di perdita di efficacia ex lege della misura cautelare, a differenza del caso in cui si verta in tema di revoca o sostituzione delle misure ex art. 299 c.p.p., il giudice non ha l'obbligo di preventiva audizione del pubblico ministero ma deve ordinare immediatamente la liberazione della persona ristretta.-
Il ricorso è destituito di fondamento.-
La prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI, 5.12.1995, n. 3472; Sez. III, 24.5.1994; Sez. I, 26.11.1993 n. 4168) si è orientata nel senso che la norma di cui all'art. 299 comma 3 bis c.p.p., che prevede l'obbligo del giudice di sentire il pubblico ministero qualora debba provvedere sulla revoca o sulla sostituzione dì una misura cautelare, abbia carattere generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia di una misura, ivi compresa, quindi, quella conseguente alla scadenza dei termini massimi di custodia previsti dall'art. 303 c.p.p.. Il Collegio non ritiene di discostarsi da tale orientamento, considerando che, pur trattandosi di provvedimento dovuto, in conseguenza del verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge, l'intervento del pubblico ministero in tutte le procedure concernenti la libertà personale è desumibile dall'intero sistema processuale, per la generale funzione attribuita a tale organo di garante dell'osservanza delle leggi (art. 73 dell'ordinamento giudiziario) e per quella specifica di rappresentanza dell'interesse della difesa sociale.- L'esclusione del pubblico ministero dalle procedure di declaratoria di inefficacia di una misura cautelare e conseguente scarcerazione automatica costituisce anche un inaccettabile ed ingiustificato vulnus al principio del contraddittorio, che deve esplicarsi specialmente nei confronti della parte per la quale si ipotizzi un provvedimento sfavorevole, come nel caso che ne occupa;
principio che persiste, è appena il caso di dire, nel nuovo ordinamento processuale, per quanto attiene alla parte pubblica, pur non essendo stato in esso riprodotta la disposizione generale dell'art. 76 del codice abrogato, secondo la quale qualunque deliberazione del giudice doveva essere preceduta dal parere del pubblico ministero, salvo i casi eccettuati dalla legge.-
P. Q. M.
la Corte, visto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.-
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 18 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1998