Sentenza 16 febbraio 1998
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, poiché le pene accessorie assumono carattere di automatismo in rapporto all'entità del trattamento sanzionatorio, il limite di pena di cui all'art. 29 cod. pen. non può prescindere dagli effetti su di esso del procedimento speciale del rito abbreviato e, quindi, della conseguente diminuente sulla pena da infliggersi in concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/1998, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 16-02-1998
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto ALBAMONTE " N. 184
3 " SC SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CONTI " N. 29475/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello de L'Aquila
avverso la sentenza la sentenza del GIP presso il Tribunale di Pescara in data 6-3-1997,con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Di SC TI è stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art.73 DPR 309/90;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. Vincenzo VERDEROSA che ha concluso per: Annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa dichiarazione di interdizione perpetua dai p.u. a cui provveda direttamente questa Corte;
OSSERVA
Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Pescara in data 6- 3-1997 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, DI NC CR, dichiarato colpevole del reato di cui all'art 73 DPR 309/90, veniva condannato, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione e L.30.000.000= di multa, ha proposto ricorso per cassazione il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello de L'Aquila deducendo a motivi:
Violazione dell'art.29 c.p., avendo il 1^ giudice omesso di applicare all'imputato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, conseguente ex lege ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni cinque, dovendosi tener conto di tale misura prima del calcolo della riduzione per il rito abbreviato, atteso che tale diminuente ha genesi e finalità meramente processuali che non la rendono assimilabile ad una circostanza attenuante.
Va preliminarmente rilevato che, a prescindere dalla relativa durata, risulta, in ogni caso, omessa l'applicazione al DI NC della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, tenuto conto, comunque dell'entità della pena inflittagli in concreto con l'impugnata sentenza.
Quanto alla durata di detta pena accessoria ex art.29 c.p., tenuto conto, agli effetti della sua applicazione, del calcolo dosimetrico della sanzione principale, in rapporto alla diminuente per il giudizio abbreviato, pur dandosi atto che l'orientamento di questa Corte Suprema ha assunto, talora, contrastante indirizzo (cfr. per la incalcolabilità della diminuente, agli effetti della durata della pena in rapporto a quella accessoria in parola: Cass. pen. Sez. VI, 7 3-97, n.4951 Marchese;
idem, 29-3-96, n. 6321, Buonanno;
in diverso avviso cfr. Cass. pen. Sez. VI, 20-11-95, n. 2994, Benatolah;
Cass. pen. Sez. II, 16-11-94, P.M. c/o Fagiano), giova far cenno alla tipologia, della pena accessoria in questione.
Sul punto, secondo un'autorevole indirizzo dottrinario, peraltro ribadito anche in epoca assai recente, le pene accessorie in genere costituiscono per lo più una pena aggiuntiva volta "ad accrescere l'afflittività di quella principale o a stigmatizzare il reo". Tipica, al riguardo, è la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che consegue sia alla condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio (ex art. 31 c.p.), sia alla condanna ad una pena detentiva di particolare gravità (art. 20 co. 1^ c.p.), senza alcuna relazione al rapporto tra il tipo di reato per il quale è inflitta la condanna e gli uffici interdetti al reo, ma avuto sostanzialmente riguardo alla conseguente ragionevole presunzione della "indegnità" di quest'ultimo ad esercitarli.
Va, inoltre, ribadito che le pene accessorie, in quanto effetti ex lege della condanna, assumono caratteri di automatismo in rapporto all'entità del trattamento sanzionatorio, la cui misura non può prescindere dagli effetti su di esso del procedimento speciale del rito abbreviato, e quindi dalla conseguente diminuente sulla pena da infliggersi in concreto. In mancanza, pur nella ontologica distinzione tra la figura della attenuante e quella della diminuente, si verrebbe a determinare, di fatto, un trattamento sanzionatorio, sia pure agli effetti delle pene accessorie, sfavorevole al reo, nonostante l'accoglimento della sua richiesta di definizione del processo con il giudizio abbreviato, comportane, ex lege, un'apprezzabile diminuzione della pena principale, con un automatismo finalizzato a favorire, in concreto, la funzione deflattiva del rito prescelto, in rapporto agli ordinari tempi e modi di definizione del processo penale ordinario.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, nella specie, il ricorso del PG sia fondato, in merito alla censura di omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, ma che la durata di detta pena vada determinata in via temporanea e non pertetua, posto che, in ogni caso, il DI NC è stato condannato in concreto, ad una pena principale, la cui misura definitiva, pur essendo inferiore ad anni cinque di reclusione è, comunque, superiore ad anni tre.
Consegue, ex art.620 lett. l) in relazione all'art.621 u.p. cpp., l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente all'omessa statuizione sulla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che va, pertanto, determinata a carico del DI NC CR nella durata di anni cinque.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che determina a carico di DI NC CR nella durata di anni cinque.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998