Sentenza 30 settembre 1998
Massime • 1
Il deposito controllato di rifiuti propri, senza le autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte in genere per lo smaltimento dei rifiuti , non è più qualificato come reato. Infatti l'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 prevede e punisce al primo comma lo smaltimento non autorizzato di rifiuti provenienti da terzi, mentre al secondo comma prevede e punisce con la stessa pena non ogni tipo di raccolta e smaltimento, ma solo l'abbandono o il deposito incontrollato dei propri rifiuti, cioè dei rifiuti derivati dalla stessa azienda. (Nella specie la Corte ha escluso il reato "de quo" nel caso di accumulo di materiali pericolosi depositati in una area dello stesso stabilimento sotto la protezione di un telone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1998, n. 12538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12538 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 30.9.1998
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 2860
Dott. Aldo GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 26847/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per LO NC, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 22.4.1998 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Massimo Biffa, in sostituzione dell'avv. Domenico Pulitanò, che ha insistito nel ricorso, chiedendo in subordine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 22.4.1998 la corte di appello di Torino ha integralmente confermato quella resa l'11.7.1997 dal pretore di Verbania, che aveva dichiarato NC GA colpevole del reato di cui all'ari 26 D.P.R. 915/1982 perché - quale direttore dello stabilimento NI Synthesis di Pieve Vergonte e rappresentante legale dell'azienda aveva effettuato lo smaltimento (stoccaggio) di rifiuti tossici e nocivi (lastre di eternit e materiale di coibentazione in cemento e amianto) senza la prescritta autorizzazione regionale (in Pieve Vergonte, sino all'aprile 1994). Per l'effetto il GA era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di arresto e lire 2.000.000 di ammenda, con i doppi benefici di legge.
2 - Avverso la condanna hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, articolando in modo puntuale e rigoroso due motivi originari e un motivo aggiunto.
2.1 - Col primo motivo deducono errore di diritto laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'incarico conferito al signor IA TO di "occuparsi della sicurezza nello stabilimento" non configurava una delega liberatoria perché priva della forma scritta. 2.2 - Col secondo motivo i difensori lamentano violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione in ordine al profilo della colpa. Una volta accertato che il GA, sino al sopralluogo dei funzionari della USL, non era a conoscenza dell'accumulo di materiali tossici e nocivi nell'area dello stabilimento, erroneamente la sentenza ha ravvisato in questa ignoranza un profilo di colpevolezza dell'imputato, tanto più che era stato acquisito agli atti un contratto di appalto in base al quale la s.p.a. NI si era espressamente obbligata ad effettuare lo scarico dei materiali di risulta provenienti da lavori effettuati all'interno dello stabilimento secondo le disposizioni del D.P.R. 915/1982. 2.3 - Col motivo aggiunto ritualmente depositato, infine, uno dei due difensori, avvocato Domenico Pulitanò, deduce ancora erronea applicazione della legge penale laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto previsto dall'art. 26 del D.P.R. 20.9.1982 n.915 abbia mantenuto natura di illecito penale, che ora è punito più
gravemente dall'art. 5 1, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
5.2.1997 n. 22, posto che ai sensi di quest'ultimo decreto i rifiuti pericolosi sono equivalenti a quelli tossici e nocivi previsti dalla normativa precedente. Sostiene infatti il ricorrente che doveva invece applicarsi il secondo comma del citato art. 5 1, che punisce coloro che abbandonano o depositano "in modo incontrollato" i rifiuti della propria impresa;
ma nella fattispecie si trattava pacificamente di rifiuti prodotti nello stabilimento e depositati all'interno di questo "coperti da un telone impermeabile".
Motivi della decisione
3 - La prima censura (v. 2.1) è fondata in linea astratta, ma infondata in relazione alla fattispecie processualmente accertata. Ritiene infatti il collegio che non possa condividersi quella giurisprudenza che, in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, afferma la necessità della forma scritta per la delega con cui il datore di lavoro o un dirigente trasferisce a un terzo i compiti prevenzionali a lui incombenti per legge.
Quando gli obblighi prevenzionali sono penalmente sanzionati, il soggetto obbligato può liberarsi dalla responsabilità penale solo se li abbia preventivamente trasferiti ad altri, purché la persona delegata sia professionalmente idonea e abbia la autonoma decisionale e finanziaria che è necessaria per lo svolgimento dei compiti delegati: in questo senso la giurisprudenza è costante. Non è invece necessario che la delega sia provata per iscritto, salvo che nelle pubbliche amministrazioni, in cui secondo i principi generali di diritto amministrativo la delega di funzioni deve assumere ovviamente la forma scritta del provvedimento. Ma per quanto riguarda le aziende private o comunque soggette al diritto privato, non esiste alcun fondamento testuale o di principio da cui possa desumersi la necessità della forma scritta ad probationem. Semmai, dovrebbe valere il principio civilistico di cui all'art. 1392 cod. civ., che richiede per la procura la forma prescritta per il contratto che il procuratore deve concludere: ma in genere i delegati per la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, nell'esercizio delle mansioni loro delegate non devono stipulare contratti scritti;
e ove il caso si presentasse la delega scritta sarebbe necessaria solo per la stipulazione degli stessi contratti, non anche per l'esecuzione degli altri obblighi prevenzionali. D'altra parte il principio che impone la forma scritta e la pubblicità per la procura nelle imprese commerciali, di cui all'art. 2206 cod. civ. vale solo per la opponibilità ai terzi che entrano in rapporti commerciali con l'impresa, ma non ha evidentemente rilevanza ai fini penali. In realtà, la giurisprudenza che è venuta affermando la necessità della prova scritta per la delega di compiti prevenzionali, nella sua apoditticità, sembra piuttosto il sintomo di una difficoltà probatoria reale, che è quella di accertare con rigore la precostituzione della delega rispetto all'insorgenza del fatto penale, per evitare facili elusioni di responsabilità o ancor più facili scarichi di responsabilità verso i gradini più bassi della gerarchia aziendale. Sennonché risolvere questo reale problema attraverso principi artificiosi e infondati rischia in molti casi di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità penale "di posizione", di natura oggettiva, o addirittura porta a trasformare più o meno consapevolmente il rischio di impresa in un vero e proprio rischio penale: il che contrasta inesorabilmente con i criteri di personalità e colpevolezza consacrati in materia dall'art. 27 Cost.. Esclude espressamente la necessità di una delega scritta, almeno per le aziende di piccole dimensioni, Cass. Sez. IV n. 11245 del 2.11.1987, ud. 27.4.1987, Cagliani, rv. 176928. Molte altre decisioni non escludono la necessità della forma scritta, ma neppure espressamente la richiedono.
I principi ora esposti in materia di delega degli obblighi prevenzionali per la sicurezza e igiene del lavoro, valgono naturalmente anche per ogni altra materia in cui la ripartizione interna delle mansioni aziendali assuma rilevanza per la individuazione delle responsabilità penali connesse all'attività dell'azienda stessa. Valgono perciò anche per lo smaltimento di rifiuti regolato dal D.P.R. 10.9.1982 n. 915, che è l'ipotesi contestata all'imputato, quale direttore dello stabilimento NI NT di Pieve Vergonte e rappresentante legale dell'azienda. Per queste ragioni la censura del ricorrente è fondata in linea di diritto laddove critica la tesi accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui la delega di mansioni nell'ambito dell'azienda deve assumere la forma scritta per poter efficacemente liberare il delegante dalla responsabilità penale. Tuttavia - come gia accennato - la censura è infondata in linea di fatto.
Risulta infatti dalla stessa sentenza (non contestata sul punto) che l'imputato GA rivestiva la qualifica di direttore dello stabilimento di Pieve Vergonte e di direttore della sicurezza;
mentre il dipendente TO era delegato (in forma non scritta) a occuparsi della sicurezza nello stabilimento (pag. 2 della sentenza impugnata). Appare evidente dalla stessa terminologia adoperata che la delega (valida ed efficace) conferita al TO riguardava le misure e cautele a tutela dei lavoratori stabilite in via generale dai decreti presidenziali degli anni Cinquanta (anzitutto D.P.R. 12.5.1955 n. 547 e D.P.R. 19.3.1956 n. 303) e in via particolare da normative successive, fra cui assume rilievo speciale per l'ipotesi de qua il D.Lgs. 15.8.1991 n. 277, che attiene fra l'altro alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro (non appare invece applicabile alla fattispecie di causa la legge 27.3.1992 n. 257, contenente norme relative alla cessazione dell'impiego di aminato).
Comunque, non risulta assolutamente accertato che la delega conferita al TO comprendesse gli obblighi che incombono al responsabile dell'azienda di provvedere allo smaltimento dei rifiuti a norma del D.P.R. 10.9.1982 n. 915. In particolare non risulta delegato al TO l'obbligo che ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 15.8.1991 n. 277 (lett. g), ult. periodo) incombe al datore di lavoro di provvedere allo smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, in conformità alle norme del predetto D.P.R. 915/1982. Tra l'altro, poiché lo smaltimento (compreso lo stoccaggio provvisorio) dei rifiuti tossici e nocivi (propri o di terzi) necessita sempre di autorizzazione regionale ai sensi degli artt. 6 lett. d) e 15 del D.P.R. 915/1982, una delega eventualmente conferita al TO in questa materia, posto che il suo esercizio comporta necessariamente una procedura amministrativa con domande e documentazioni scritte per gli uffici regionali competenti, avrebbe richiesto - questa volta sì - la forma scritta. se si accettasse il principio su richiamato di cui all'art.392. In altri termini, e concludendo sul punto, la delega che risulta conferita al TO riguardava gli obblighi prevenzionali a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nello stabilimento aziendale;
non riguardava (non c'è alcuna prova che riguardasse) l'obbligo di munirsi di autorizzazione amministrativa per ogni fase di smaltimento dell'amianto e degli altri rifiuti tossici nocivi, che il legislatore del D.P.R. 915/1982 ha stabilito non tanto a tutela dei lavoratori subordinati, quanto piuttosto a garanzia della salute, incolumità e sicurezza della collettività (v. art. 1 dello stesso D.P.R.).
Ne consegue che, così rettificata ex art. 619 c.p.p. la motivazione della impugnata sentenza, il primo motivo di ricorso deve essere respinto, giacché non può dirsi che il GA si fosse liberato della sua responsabilità in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi prodotti nello stabilimento, conferendo all'uopo una specifica delega al predetto TO.
4 - Anche il secondo motivo di ricorso (n. 2.2) non può essere accolto.
Invero, la corte di merito ha correttamente argomentato sul profilo di colpa addebitato al GA desumendolo dal principio di causalità omissiva di cui all'art. 40 cpv. cod. pen. e dall'obbligo di vigilanza e di controllo a lui incombente come direttore dello stabilimento e rappresentante legale dell'azienda. Considerata questa sua posizione di garanzia, anche la sua ignoranza circa lo stoccaggio dell'amianto nell'area dello stabilimento de quo non lo esonerava dalla colpa, configurabile nella mancata attivazione dei suoi doveri di vigilanza e nella assenza di qualsiasi caso fortuito o forza maggiore.
5 - È invece fondato il motivo aggiunto (n. 2.3).
Com'è noto il D.P.R. 915/1982 è stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs.
5.2.1997 n. 22 (lett. b) dell'art. 56); ma molte delle fattispecie penali previste nel primo decreto sono state diversamente disciplinate dal secondo;
sicché devono applicarsi al riguardo i principi che regolano la successione di leggi penali stabiliti nell'art. 2 cod. pen.. Ha errato però la corte di appello nell'applicare il principio di cui al terzo comma di tale articolo, secondo cui se la legge del tempus commissi delicti e quella posteriore sono diverse si applica quella più favorevole all'imputato, giacché è partita dal falso presupposto che il reato contestato e accertato di cui all'art. 26 del D.P.R. 915/1982 fosse ora previsto e punito dal primo comma dell'art. 51 (lett. b) del D.Lgs. 22/1997. Al contrario, il fatto accertato nella impugnata sentenza consisteva nell'accumulo di materiali contenenti amianto e simili sostanze di coibentazione, qualificabili come rifiuti tossici e nocivi secondo il D.P.R. 915/1982 e come rifiuti pericolosi secondo il D.Lgs. 22/1997, che provenivano dalla copertura di un capannone dello stabilimento ed erano stati depositati in un'area dello stesso stabilimento sotto la protezione di un telone (v. pag. 1 della sentenza).
Che i lavori di demolizione del capannone non rientrassero tra quelli appaltati dall'NI Synthesis alla succitata ditta NI (come rileva la stessa sentenza a pagina 3, per escludere il trasferimento della responsabilità a carico di quest'ultima società) non esclude tuttavia che l'amianto e simili rifiuti pericolosi provenissero comunque dallo stesso stabilimento NI di Pieve Vergonte. In tal senso non può condividersi l'argomentazione utilizzata in punto di fatto nella requisitoria di questo procuratore generale, per chiedere il rigetto anche di questo motivo di ricorso.
Tale essendo il fatto accertato, ne deriva che la norma applicabile alla fattispecie de qua dopo l'abrogazione del D.P.R. 915/1982 non è quella del primo comma, bensì quella del secondo comma dell'art. 51 del D.Lgs. 22/1997. Infatti il primo comma prevede e punisce lo smaltimento non autorizzato di rifiuti provenienti da terzi;
mentre il secondo comma prevede e punisce con la stessa pena non ogni tipo di raccolta e smaltimento, ma solo l'abbandono o il deposito "incontrollato" dei propri rifiuti, cioè dei rifiuti derivanti dalla stessa azienda. Ulteriore conseguenza è che nella successione di leggi penali di cui trattasi il deposito controllato di rifiuti propri, senza le autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte in genere per lo smaltimento, non è più qualificato come reato.
Perciò, posto che il fatto accertato a carico del GA consisteva appunto nel deposito controllato di rifiuti propri, cioè provenienti dallo stabilimento da lui diretto, il principio a cui la corte territoriale doveva fare ricorso era, non quello del terzo comma, bensì quello del secondo comma dell'art. 2 cod. pen., secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In tal senso ha sostanzialmente concluso anche la sentenza n. 951 di questa stessa sezione, pronunciata all'udienza del 18.3.1998, su ricorso dello stesso GA, per un analogo caso di stoccaggio provvisorio di propri rifiuti tossici e nocivi nello stabilimento NI NT di SO (dove peraltro i rifiuti accumulati erano coperti da teli di plastica poi lacerati a causa del vento).
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 30.9.1998.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 1998