Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1998, n. 12538
CASS
Sentenza 30 settembre 1998

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Il deposito controllato di rifiuti propri, senza le autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte in genere per lo smaltimento dei rifiuti , non è più qualificato come reato. Infatti l'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 prevede e punisce al primo comma lo smaltimento non autorizzato di rifiuti provenienti da terzi, mentre al secondo comma prevede e punisce con la stessa pena non ogni tipo di raccolta e smaltimento, ma solo l'abbandono o il deposito incontrollato dei propri rifiuti, cioè dei rifiuti derivati dalla stessa azienda. (Nella specie la Corte ha escluso il reato "de quo" nel caso di accumulo di materiali pericolosi depositati in una area dello stesso stabilimento sotto la protezione di un telone).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1998, n. 12538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12538
    Data del deposito : 30 settembre 1998

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