Sentenza 27 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2020, n. 7821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7821 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GO RT, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 10/10/2017 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. r
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 25 marzo 2013, propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte divisato penale responsabilità dell'imputato, per il delitto di ricettazione, pur in assenza di reato presupposto;
trattandosi di fattispecie nella quale è ontologicamente assente il delitto "principale", dal quale la ricezione del bene mobile trae la sua penale illiceità, avendo peraltro l'imputato indicato, sia pur genericamente il soggetto che ebbe a consegnargli i moduli di assegno poi utilizzati, soggetto astrattamente coincidente con l'ex convivente della persona cui i moduli furono sottratti;
1.1. Vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere la Corte riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione pur in carenza di dolo circa la consapevolezza della illecita provenienza da delitto degli assegni ricevuti da tale Anna.
2. In data 2 gennaio 2020 perveniva, presso la cancelleria di questa Corte, memoria a firma del difensore posta a sostegno dei motivi già a suo tempo dedotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto alla tempestività della produzione veicolata a mezzo posta ordinaria (pervenuta il 2 gennaio 2020, fuori dai termini indicati all'art. 611 cod. proc. pen., sebbene spedita tempestivamente a mezzo posta il 23 dicembre 2019), il collegio intende dare continuità all'orientamento consolidato di questa Corte che pone a carico del mittente il rischio della tardività della ricezione di atti spediti a mezzo posta nei termini, atteso che ciò che rileva in questi casi è la data della ricezione in cancelleria degli atti trasmessi (Sez. 1, n. 44324, del 18/4/2013, Rv. 258319; Sez. 5, n. 7449, del 16/10/2013, Rv. 259526). Del contenuto di tali atti, tardivamente prodotti, non potrà pertanto tenersi alcun conto ai fini del decidere, pena la violazione della legge processuale, che riempie di efficacia il principio dell'ordinato e cadenzato svolgersi del contraddittorio tra le parti, evidentemente pregiudicato dalla produzione di atti a sorpresa in limine litis (tra le tante;
Sez. 3, n. 50200, del 28/4/2015, Rv. 265935).
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto assoluto di specificità, dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ove è esplicita la ricostruzione sia degli elementi ontologici presupposti, che del dolo reso manifesto dalle modalità dell'acquisto.
2.1. Ed invero, la difesa deduce violazione della legge penale sostanziale (art.648 cod. pen., 192 cod. proc. pen.) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, di due assegni provento di delitto, senza tener conto del fatto che l'imputato ha dichiarato di aver "acquistato" gli assegni presso tale Anna di origini polacche, pagando in corrispettivo la somma di euro settecento in contanti. Il ricorso, tuttavia, non tiene conto del fatto che proprio le spiegate modalità dell'acquisto indicano la illecita provenienza di un bene (l'assegno bancario) che reca in sé i tratti alfanumerici della sua identificazione (inconciliabili con l'appropriazione di cosa smarrita, illecito oggi depenalizzato per effetto del Digs. n. 7 del 15/1/2016) e che può circolare solo se consegnato dall'emittente o da persona da questi delegata. In ossequio ad un orientamento consolidato di questa Corte deve quindi ritenersi che la ricezione, il possesso e la spendita di un bene che reca precisi segni identificativi, atti alla sua tracciabilità manifesta la materialità del fatto contestato ed il dolo generico (quanto a consapevolezza della provenienza da delitto, resa manifesta dal suo acquisto oneroso) nella forma diretta, così come la spendita del titolo per adempiere la obbligazione contratta rende epifania della finalità di profitto che caratterizza il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 2, n. 24100, del 375/2011, Rv. 250566; Sez. 2, n. 46991, del 8/11/2013, Rv. 257432; Sez. 6, n. 15964, del 8/3/2016, Rv. 266534, in motivazione;
sez. 2, n. 22555, del 9/6/2006, Rv 234654).
2.2. Poste tali premesse in diritto, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la generica indicazione della persona dalla quale ebbe a ricevere gli assegni non offrono all'acquisto alcuna patente di liceità, così come le modalità della ricezione e la stessa natura del titolo manifestano la piena consapevolezza della provenienza da delitto della res acquistata. Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi i motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione;
-senza cioè indicare le- ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2020. Il consigl