Sentenza 3 marzo 1992
Massime • 1
In tema di reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, è da ritenere che, perché un atto di un pubblico ufficiale possa considerarsi arbitrario, non è sufficiente una sua eventuale illegittimità ma occorre che l'atto, per il contenuto o per la forma, ecceda dai poteri del pubblico ufficiale e sia privo di un'accettabile giustificazione. (Nella specie l'imputato, che, come preannunciato qualche giorno prima al direttore delle poste, si era recato alla posta centrale di Trieste per pagare la tassa automobilistica con un bollettino di conto corrente postale scritto in lingua slovena, rivendicando il diritto di esprimersi, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nella lingua della minoranza etnica cui apparteneva, dopo che il versamento era stato rifiutato sul rilievo che le modalità di compilazione del bollettino non consentivano di verificare la corrispondenza tra l'importo scritto in lettere e quello indicato in numeri, aveva altresì reagito con violenza ad un agente di polizia che aveva cercato di allontanarlo prendendolo per il bavero del cappotto; la Cassazione ha escluso, sulla scorta del principio di cui in massima, che ricorresse arbitrarietà nell'operato dei pubblici ufficiali ed ha altresì osservato che il diritto della minoranza slovena di intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione nella propria lingua è rimasto in larga parte privo di disciplina originando ambiguità ed incertezze quali quelle che avevano dato causa al processo e che fanno escludere ogni carattere di arbitrarietà nel comportamento del pubblico ufficiale che in mancanza di disposizioni specifiche ritenga di non poter adattare gli atti che è chiamato a compiere alle esigenze di tutela linguistica della suddetta minoranza). (V. C. Cost. 11 febbraio 1982, n. 28; V. C. Cost. 24 febbraio 1992, n. 62).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non è configurabile il dolo eventualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo trentino, che ha condannato M.D. alle pene di legge in relazione ai reati di cui agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/1992, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1992 |
Testo completo
nd caɣia
4666 REPUBBLICA I TAL IANA Udienza pubblica del 3 marzo IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA
SEZIONE QUINTA PENALE n.371 composta da:
Registro gen.
Dott. Antonio CATALANO presidente n. 4866/91
1) Dott. Corrado RAMAGLIA consigliere
2) Dott. Bruno FOSCARINI consigliere
3) Dott. Giovanni D'URSO consigliere
4) Dott. Giorgio LATTANZI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
841 ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste nei confronti di
AM PA, nato il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di
Trieste in data 22 ottobre 1990
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ri-
corso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio LATTANZI
udito il pubblico ministero nella persona del 80- stituto procuratore generale dott. Bruno MANIER!
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore avv. Bogdan Berdon
1
| Tribunale di Trieste con sentenza del 16 feb-
braio 1988 ha condannato AM PA per i reati di re-
sistenza a un pubblico ufficiale e di lesioni volonta-
rie aggravate (artt. 582, 585 in relazione agli artt.
576 n. 1, 61 n. 2 e 10 c.p.), unificati per la conti-
nuazione, e lo ha assolto perché il fatto non sussiste
dall'imputazione di interruzione di un pubblico servi-
zio.
A quanto risulta dalla sentenza la mattina del 10
febbraio 1988 AM PA si era recato alla posta cen-
trale di Trieste per pagare la tassa automobilistica con un bollettino di conto corrente postale scritto in
lingua slovena nelle parti indicanti la somma, la città
e la via di residenza. PA aveva preannunciato al di-
retore delle poste con una lettera del 5 febbraio che avrebbe utilizzato lo sloveno per il versamento in con-
to corrente perché rivendicava il diritto, ne i rappor-
ti con la pubblica amministrazione, di esprimersi nella lingua delia minoranza etnica alla quale apparteneva.
L'impiegata Daniela MENON aveva rifiutato il ver-
samento in quanto le modalità di compilazione del bol-
lettino non le consentivano di verificare la corrispon-
denza tra l'importo scritto in lettere e quello indica-
to in numeri.
PA per un pò di tempo era rimasto in disparte poi ai era ripresentato davanti allo sportello, spor-
gendosi all'interno e dichiarando che di li non ai 8a-
rebbe mosso perché stava esercitando un suo diritto.
2 Erano intervenuti prima, senza alcun risultato,
capufficio Franco CAROLA, poi l'agente della polizia
Raffaele AT, che aveva invitato PA a desi-
atere dal proprio comportamento e a mostrargli i docu-
menti. PA non aveva mostrato alcun documento e si era rifiutato di allontanarsi dallo sportello. L'agente allora aveva cercato di allontanare PA prendendolo per it bavero del cappotto ma PA aveva reagito con violenza cagionando a AT delle lesioni.
L'imputato aveva sostenuto che si era limitato a
difendersi 0 che comunque la sua condotta doveva consi-
derarsi scriminata perché ad essa avevano dato causa
gli atti arbitrari del pubblico ufficiale.
I tribunale ha accertato che l'imputato non si era limitato ad esercitare una resistenza passiva ma 9 i
era opposto con violenza al pubblico ufficiale, fino a cagionargli delle lesioni, ed ha escluso che nella spe-
cie potesse ravvisarsi un atto arbitrario.
Più in particolare il tribunale ha dichiarato di essere "ben consapevole che il prof. PA si batte per la compiuta realizzazione di un diritto riconosciuto agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di
Trieste dall'art. 6 Cost. e dall'art. 3 dello Statuto
Friuli-Venezia Giulia, cosi come affermato dalla del
28 del 1982", Corte costituzionale nella sentenza n.
ma ha aggiunto che "tale riconoscimento non comporta assolutamente una valutazione di arbitrarietà circa l'operato degli impiegati postali e dell'agente GOVER-
3 NATORI". In mancanza della predisposizione da parte dell'amministrazione postale degli strumenti per con-
sentire agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di utilizzare negli uffici postali la propria lingua, legittimamente secondo tribunale l'im-
piegato aveva rifiutato il versamento, non potendo con- 13 trollare la corrispondenza tra l'importo scritto in nu- meri e quello scritto in lettere, e legittimamente l'a-
gente AT era intervenuto ordinando a PA di non bloccare lo sportello e di esibire i documenti ed
aveva poi cercato di allontanarlo "con la forza, natu-
ralmente dispiegando un'energia proporzionata alla re-
sistenza".
In seguito all'impugnazione dell'imputato la Corte
di appello di Trieste con sentenza del 22 ottobre 1990
"dal ha assolto PA reato di resistenza per essere il
medesimo non punibile ai sensi dell'art. 4 d
.
288 e dal reato di lesioni perché il fat- 14.9.1944, n.
to non costituisce reato".
La corte, dopo avere ricordato il Memorandum d'in-
tesa tra governi d'Italia, del Regno Unito, degli
Stati Uniti e della Jugoslavia, concernente il territo-
rio libero di Trieste (siglato a Londra il 5 ottobre
1954), H Trattato di MO (stipulato tra l'italia е
la Jugoslavia il 10 novembre 1975 e reso esecutivo con legge 14 marzo 1977, n. 73), che contiene l'impegno re-
ciproco di tutelare le rispettive minoranze, e l'esi-
stenza di varie leggi relative alla minoranza slovena "
A
1 ha convenuto con la sentenza n. 28/82 della Corte co-
stituzionale che quella slovena dovesse considerarsi una minoranza riconosciuta ed ha ritenuto "evidente il buono diritto del PA a fare uso dello sloveno per una normale operazione di versamento della tassa auto-
mobilistica".
Dal riconoscimento di questo diritto la corte ha tratto la conclusione che era stato arbitrario sia il dell'impiegato postale, sia quellocomportamento dell'agente AT ed ha giudicato | a reazione dell'imputato proporzionata all'atto arbitrario, ag-
giungendo che dalla non punibilità della resistenza conseguiva l'assoluzione dell'imputato dalle lesioni
"perché il fatto non costituisce reato".
|| Procuratore generale presso la corte di appello ha proposto ricorso per cassazione denunciando viola- zioni di legge.
Il ricorrente ha dichiarato di condividere le af-
fermazioni circa la "presenza, nel territorio triesti-
no, di una minoranza slovena, alla quale va riconosciu-
ta, quanto meno, la tutela minima dell'uso della lingua anche nel rapporti con le autorità ammini- materna strative" ha però aggiunto che questa tutela richiede la predisposizione dei necessari strumenti legislativi alla cui mancanza le pubbliche amministrazioni non pos-
sono sopperire con iniziative autonome e che la senten-
za impugnata con motivazione assolutamente carente sot-
to il profilo logico-giuridico ha considerato arbitra-
5 rio il comportamento degli addetti all'ufficio postale.
Il ricorrente inoltre ha ricordato che per costan-
te giurisprudenza l'arbitrio non può consistere nella mera colpa, ma deve tradurai in un atto, compiuto non per il raggiungimento del fine perseguito dalla legge, ma per malanimo, vessazione, prepotenza od altri simili motivi.
Quanto alle lesioni Infine il ricorrente ha messo in evidenza che non è stata "nemmeno indicata
... la causa di giustificazione che avrebbe legittimato il proscioglimento del PA dall'addebito di lesioni vo-
lontarie".
Il ricorso è fondato.
Come questa Corte avuto occasione di chiarire con numerosissime decisioni perché un atto di un pubblico ufficiale possa considerarsi arbitrario non è suffi-
ciente una sua eventuale illegittimità ma occorre che
l'atto, per il contenuto o per la forma, ecceda dai po-
teri del pubblico ufficiale е sia privo di un'accetta-
bile giustificazione. Si parla in molte decisioni di
atto che esprime malanimo, prepotenza 0 vessazione e talvolta anche di atto compiuto con modalità offensive o sconvenienti ma non è mai la opinabile illegittimità
di un atto che può integrare la scriminante dell'art.
d.lg.lt. 14 settembre 1944, n.288.
Ebbene nel caso di specie i fatti accertati dalla sentenza impugnata non presentano le ricordate caratte-
ristiche di arbitrarietà.
Il diritto della minoranza slovena di intrattenere
6 i rapporti con la pubblica amministrazione nella pro-
pria lingua è rimasto in larga parte privo di discipli-
come quelle che na originando ambiguità ed incertezze hanno dato causa al presente processso e fanno esclude-
re ogni carattere di arbitrarietà nel comportamento del pubblico ufficiale che in mancanza di disposizioni spe-
cifiche ritenga di non poter adattare gli atti che è
chiamato a compiere alle esigenze di tutela linguistica della minoranza slovena.
La stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che i tagliandi del modulo di conto corrente postale predi-
aposto per pagamento della tassa automobilistica hanno anche la funzione di consentire l'accertamento del pagamento da parte degli agenti di polizia che ope-
rano sulle strade di tutto il territorio nazionale 8
che questo controllo non sarebbe possibile rispetto ad un modulo di conto corrente scritto in sloveno, ed ha aggiunto che dovrebbe essere introdotta una disposizio-
ne per dare all'impiegato postale, eventualmente con l'aiuto di un interprete, "il compito di aggiungere
I'importo in lettere in lingua italiana".
Di fronte ad un riconoscimento del genere con ra-
gione i1 Procuratore generale ricorrente ha rilevato
1'illogicità della conclusione cui è pervenuta la corte
di appello circa l'arbitrarietà del rifiuto opposto dall'amministrazione postale di effettuare l'operazione richiesta dall'imputato.
La Corte costituzionale con la recente sentenza 24
7 febbraio 1992, n. 62, concernente proprio la minoranza linguistica slovena, ha affermato che il diritto all'u-
so della lingua materna "può fondare, nei singoli cit-
tadini appartenenti a minoranze linguistiche ricono-
sciute, pretese soggettive effettive ed azionabili sol-
tanto nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le neces-
sarie strutture organizzative ° istituzionali. Sotto
ha precisato la Cortequest'ultimo profilo, tuttavia, 1
non è indispensabile che siano state emanate norme di
-
:
attuazione specifiche, ma è sufficiente che aussistano istituti o strutture organizzative di generale applica-
zione che possono esgere utilizzati anche al fine di rendere effettivo e concretamente fruibile il diritto garantito in via di principio dalla Costituzione".
E' quindi solo dopo un accertamento come quello indicato dalla Corte costituzionale che può stabilirsi
° meno fondata la pretesa della persona apparte- se nente ad una minoranza linguistica di ottenere dalla pubblica amministrazione un comportamento che derogando in qualche modo rispetto alla regola generale tuteli il
840 diritto di esprimersi e di ricevere comunicazioni nella lingua materna.
E' da aggiungere che anche nel caso in cui la pre-
tesa risulti fondata non può automaticamente ritenersi
| | suo disconoscimento da parte della pubblica am- che ministrazione integri un atto arbitrario, perché resta da accertare se l'atto ha le caratteristiche di arbi-
trarietà precedentemente indicate.
8 Con ragione quindi il Procuratore generale ricor-
rente ha censurato la sentenza impugnata, dato che que- sta nel rifiuto dell'amministrazione postale di effet-
tuare l'operazione di conto corrente richiesta dall'im-
putato e nel conseguente intervento dell'agente GOVER-
NATORI è giunta a ravvisare un atto arbitrario senza che il fatto accertato ne presentasse gli elementi ca- ratteristici e facendo applicazione della scriminante
ha assolto PA dal imputazione di resistenza a un pubblico ufficiale.
E' fondato anche il motivo relativo all'assoluzio-
ne dall'imputazione di lesioni personali, non solo
perché la sentenza impugnata ricollega questa pronuncia all'applicazione della scriminante dell'atto arbitrario ma anche perché, come ha rilevato il Procuratore gene-
rale ricorrente, non è nemmeno indicata la causa di giustificazione che avrebbe legittimato il proscio-
glimento del PA dall'addebito di lesioni Vo
lontarie".
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annul-
lata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impu-
gnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appel-
lo di Trieste.
Roma 3 marzo 1992
| | consigliere estensore e
Zionis Franki President ефеките DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 15 APR. 1992
IL CANCELLIERE
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