Versione
7 marzo 2013
7 marzo 2013
Art. 5. Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' comunicazione ai soggetti inseriti nell'elenco dei revisori attivi per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b), dell'avvio del procedimento di collocamento nella Sezione inattivi.
2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea documentazione circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi.
3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la societa' di revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la medesima societa', sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento di cui all' articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . Il revisore inattivo non puo' comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una societa' di revisione se non e' in regola con gli obblighi formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 :
«7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».
2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea documentazione circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi.
3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la societa' di revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la medesima societa', sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento di cui all' articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 . Il revisore inattivo non puo' comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una societa' di revisione se non e' in regola con gli obblighi formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 :
«7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».
Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 25/01/2022, n. 823Provvedimento: […] quindi, dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 lett. e ed f e degli artt. 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE come mod. dalla direttiva 2009/29/CE, dell'art. 3 comma 1 lett. t e v e degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 30/2013 e degli artt. 4 e 5 della delibera n. 16/2013 del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE recante la “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 30/2013”, violazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 3 l.n. 241/1990·
- rideterminazione delle emissioni consentite·
- art. 3 direttiva 2003/87/CE·
- art. 10 bis l.n. 241/1990·
- art. 38 d.lgs. n. 30/2013·
- interconnessione funzionale tra impianti·
- autorizzazione ETS·
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- cessione di ramo di azienda·
- art. 7 direttiva 2003/87/CE·
- violazione direttiva 2003/87/CE·
- aggiornamento Piano di Monitoraggio·
- legittimo affidamento·
- eccesso di potere