Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2005, n. 16344
CASS
Sentenza 8 marzo 2005

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In tema di competizioni sportive, è soggetto all'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica - ai fini dell'inoltro della richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari - solo il provvedimento del Questore emesso ai sensi dell'art. 6, comma secondo della Legge n. 401 del 1989, con il quale l'organo amministrativo prescrive al soggetto, al quale è imposto il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono determinate manifestazioni sportive, anche l'obbligo di comparire personalmente presso gli uffici di polizia territorialmente competenti nel corso della giornata in cui si svolgono le suddette manifestazioni sportive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2005, n. 16344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16344
    Data del deposito : 8 marzo 2005

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