Sentenza 8 marzo 2005
Massime • 1
In tema di competizioni sportive, è soggetto all'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica - ai fini dell'inoltro della richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari - solo il provvedimento del Questore emesso ai sensi dell'art. 6, comma secondo della Legge n. 401 del 1989, con il quale l'organo amministrativo prescrive al soggetto, al quale è imposto il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono determinate manifestazioni sportive, anche l'obbligo di comparire personalmente presso gli uffici di polizia territorialmente competenti nel corso della giornata in cui si svolgono le suddette manifestazioni sportive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2005, n. 16344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16344 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/03/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 335
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 43124/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TERAMO;
c/o
Di IS MA n. Giulianova 12-3-1975;
avverso l'Ordinanza del G.I.P. Tribunale di Teramo del 22-10-2004;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero nella persona del che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo.
FATTO E DIRITTO
Il P.M. in data 22-10-2004 alle ore 12.50 inoltrava al G.I.P. in sede richiesta di convalida del provvedimento del Questore di Teramo emesso in data 21-10-2004 nei confronti di Di IS MA con il quale si disponeva il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, anche amichevoli, di basket, calcio a cinque e calcio, nonché nelle immediate vie di accesso agli spazi antistanti gli stadi ed a quelli adibiti a parcheggi per i tifosi, per un periodo di anni tre e si imponeva l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi ogni domenica o giorno infrasettimanale in cui si svolgono manifestazioni sportive di basket a cui partecipi la squadra del Roseto Basket. Il Gip in sede con provvedimento del 22-10-2004 convalidava l'obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri ma contestualmente si pronunciava sul divieto di accesso ai luoghi sportivi rigettando e non convalidando la richiesta quanto al calcio a cinque e agli incontri di calcio, nonché limitando la durata del divieto a mesi sei, in luogo di anni tre. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Teramo deducendo violazione di legge ed erronea motivazione. Osserva che il provvedimento del G.I.P. è viziato ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. a) per le considerazioni esposte dalla S.C. con la recente sentenza n. 3509/04 del 22-9-2004 prima Sez. Penale. Il primo comma dell'art. 6 della L. n. 401 del 1989 riserva al Questore (organo amministrativo) la potestà di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per determinati reati, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su cose o persone in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Il secondo comma consente altresì al Questore di prescrivere al medesimo soggetto di comparire personalmente presso ufficio di polizia competenti territorialmente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per cui viene disposto il divieto di cui al comma 1.
Solo questa seconda prescrizione (obbligo di presentazione) è soggetta ai sensi dell'articolo citato comma 3 all'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica affinché questi - ricorrendo - ne i presupposti - richieda la convalida del provvedimento al Giudice per le indagini preliminari. Premesso che il provvedimento del Questore ha natura complessa contenendo da un lato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e dall'altro lato la prescrizione dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia, solo la prescrizione dell'obbligo di presentazione, incidendo sulla libertà personale, è soggetta alle garanzie costituzionali e in quanto tale deve essere convalidata dal G.I.P. territorialmente competente. Ulteriore conseguenza è quindi che rientrava nel potere-dovere del Gip in sede di convalidare o meno il provvedimento limitatamente all'obbligo di presentazione ma esorbitava dalle sue attribuzioni estendere la sua valutazione in merito al divieto di accesso ai luoghi sportivi e esorbitava dalle sue attribuzioni restringere tale divieto sia temporalmente (sei mesi invece che tre anni) sia localmente (competizioni di basket e non anche competizioni di calcio a cinque e incontri di calcio. Il ricorso è fondato proprio per i motivi addotti dal P.M. ricorrente che la Corte condivide. Il divieto di accesso agli stadi (art.
6.1 L. 401/89) è un'atipica misura interdittiva finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nello specifico settore delle manifestazioni sportive, rispetto alla quale l'obbligo di presentazione all'ufficio di p.s. in coincidenza di queste (art.
6.2 L. cit.) costituisce una prescrizione preventiva a carattere accessorio e strumentale, volta ad assicurare l'effettiva osservanza della prima (Cass., sez. 1^, 21.2.96, Elia). Solo l'obbligo di comparizione, e non anche il divieto di accesso, è soggetto - in quanto implicante a una limitazione della libertà personale - alla convalida del G.I.P.; ma l'accostamento - limitato alla qualificazione e alla struttura procedimentale: cfr. C. Cost. 136/92) - al modello della convalida di cui all'art. 390 c.p.p. e l'implicito richiamo - per le cadenze imposte alla procedura - alla disciplina dell'art. 13. 3 comma, Cost., non comporta adozione delle medesime garanzie, sia per il carattere limitato dell'incidenza sulla libertà personale (cfr. C. Cost. 144/97), sia perché trattasi di misura di prevenzione cui non corrisponde un analogo provvedimento adottabile dall'autorità giudiziaria: con la conseguenza che - ferma l'esigenza che il Questore dia conto della necessità ed urgenza di adozione della misura - il sindacato del G.I.P. attiene alla sussistenza dei presupposti legali della misura, ma non alla ricorrenza in concreto di tali requisiti, vertendosi in materia di apprezzamento discrezionale delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riservato all'autorità amministrativa. Dal momento che l'attività di prevenzione spetta all'autorità di P.S. e che ad essa è riservato (art. 6, comma 5, nel testo vigente) il potere di revoca o modifica dei provvedimenti adottati "qualora, anche per effetto di provvedimenti dall'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione", è da escludere che il controllo dal G.I.P. possa coinvolgere i profili discrezionali dell'atto ed investire il contenuto delle prescrizioni aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione o la durata (cfr. Cass., sez. 1^, 8.4.98, P.M. in proc. Maggiolini;
id., 4.6.98 P.M. in proc. Puccio;
id., 18.1.99, Morelli;
id.; 16.6.2000, Castellini).
P.Q.M.
La Corte Annulla senza rinvio l'Ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2005