Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO฿ 3 0 0 1/0 1 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 0300 1 /0 1 (IST.NE GIUDICO ACEA 1,1 ER 74 C .3 9 9 A N P 1 I LICA 1- D 2 E . IC L D IU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Hottore SEZIONE SECONDA CIVILE омогай а commercialisto fer Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Contività di ammistensa terfate;
fesora. - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G. N. 5051/98 - Cron. 6250 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 11/04/00 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente Ne Julio Thom 482 SENTENZA sul ricorso proposto da: I NO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato BERLIRI ALESSANDRO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato DI AMATO ASTOLFO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 16797/97 del Giudice di pace di 2000 NAPOLI, depositata il 29/12/97; 689 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/04/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato BERLINI Alessandro, difensore del ricorente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. ny -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.10.1997 AR TO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Napoli il 2.9.1997, col quale egli era stato condannato al pagamento della somma di £. 710.000 in favore del dott. AS TO, - per attività professionale svolta da costui, avendolo assistito nella stipula dell'atto di acquisto di quote della SCA S.r.l. del ragionier Giovinetti, - come da parcella vistata dal competente Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli. L'opponente AR deduceva che non si era mai avvalso dell'attività professionale del dott. AS, che peraltro non aveva fornito alcuna prova dell'incarico conferitogli, né di un'eventuale opera prestata in suo favore. Con sentenza del 4 19.12.1997 il giudice di di Napoli dichiarava provvisoriamente pace esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l'opposizione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AR TO con due motivi di gravame. Resiste con controricorso AS TO. Il ricorrente ha presentato memoria 3 illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché la procura non sarebbe speciale e mancherebbe la data. L'eccezione va respinta, perché nel ricorso vi è la dicitura di procura a margine "al presente procedimento". Secondo la giurisprudenza di questa Corte requisito necessario e sufficiente ad assicurare la specialità prescritta dall'art. 365 c.p.c. è la stesura della procura medesima a margine o in calce al ricorso cui accede (cfr. sent. Cass. SS.UU. 27.11.1995 n. 11178; Cass. n. 463/1999; n. 1636/1999; n. 2659/1999). Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 320 e 321 c.p.c. ed in generale di tutte le norme che disciplinano il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, per essersi il giudice di pace riservata la decisione nella prima udienza senza invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa e senza decidere sulle richieste istruttorie. Il motivo è infondato. Premesso che nella prima ed unica udienza, attraverso la quale il processo si era svolto dinanzi al giudice di pace, il ricorrente AR non era comparso, l'art. 320 c.p.c. non prevede che debba essere in ogni caso fissata altra udienza per la precisazione delle conclusioni quando neanche le parti comparse l'abbiano richiesto. E la sentenza di questa Corte n. 476/1992, richiamata dal AR, è inconferente, perché riguarda la diversa ipotesi in cui il conciliatore, riservandosi di provvedere sulle deduzioni delle parti, emetta una pronunzia senza averle invitato a precisare le conclusioni. In ordine .al mancato accoglimento delle richieste istruttorie indicate a pag. 4 del ricorso ed ignorate dal g.d.p., va osservato che le stesse non erano state dedotte dall'attuale ricorrente, ma controparte, per cui appare evidente ladalla carenza di interesse del AR rispetto a tale censura. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme relative all'onere della prova gravante sulle parti, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la controparte avesse dimostrato il credito da prestazioni professionali in base al parere del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Napoli, che viene però emesso solo con riguardo alla congruità della parcella rispetto alle tariffe. Il motivo è infondato, perché si tratta di giudizio di equità non inficiato da violazione di una norma processuale, non essendo tale l'art. 2697 cod. civ., ed in ogni caso motivato con riguardo non solo al parere del consiglio dell'ordine, ma resistente prodottoanche al fatto di avere il copia del contratto di acquisto da Giovinetti EN delle quote societarie;
ed era all'attività svolta al riguardo che le prestazioni del commercialista si riferivano (cfr. sent. Cass. S.U. n. 716/1999, secondo cui il giudice di pace non è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, trattandosi di causa del valore £. duemilioni, per la quale l'impugnazione innanzi a questa Corte è consentita solo per violazioni di norme processuali, mentre l'art. 2697 è norma di diritto sostanziale). Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in £. 576300 ' di cui £. 400.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, 1'11.4.2000. Il Cousigliere est Presiduite Spadau пере Пожий IL CANCELLIFRE C1 Paolo Talarico Lelezico DEPOSITATO R. 2001 4 O 7 Roma ) L IL CANCELLIERE C1 3 L . E O N C B , Le A E 1 P 9 E 9 I N 1 - D O 1 I 1 Z E - A 1 C I R 2 T D . S I L U I G 9 E 3 G R E E A 6 N D . 4 E T . T T S N I T ( E R S A E