CASS
Sentenza 27 novembre 2023
Sentenza 27 novembre 2023
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- 1. Dichiarazione di domicilio: basta il richiamo a una dichiarazione già agli atti?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2023, n. 47417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47417 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HAFSA AYOUB nato il [...] avverso l'ordinanza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette/Sal:M le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 47417 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 28/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26 aprile 2023 la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AF UB avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 15.2.2023 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 comma 1, n. 2 e 5 cod.pen., atteso che con l'atto di appello era stata depositata la procura speciale per impugnare ma non già la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. 2. Avverso detta ordinanza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) con riferimento agli artt. 164 e 581 comma 1 ter cod.proc.pen. nonché all'art. 27 Cost. atteso che la Corte d'appello di Messina, limitandosi ad una formula dì stile, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta contestando la mancata elezione di (, 11- domicilio~ettll'ambito del giudizio di primo grado. Si assume che l'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. non richiederebbe ai fini impugnatori il conferimento di una nuova elezione di domicilio ma si limiterebbe a sancirne la necessaria presenza nel momento in cui ci si accinga al deposito dell'impugnazione, nulla specificando per l'ipotesi in cui un'elezione di domicilio già sussista agli atti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La disposizione che si assume violata è stata introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022 all'interno dell'art. 581 cod. proc. pen. e prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, l'adempimento che la Corte di appello assume omesso. Con detta norma il legislatore ha innovato il sistema ed ha inteso garantire una regolare e celere celebrazione del giudizio di appello, essendo espressamente finalizzata l'elezione di domicilio in sede di gravame ad agevolare la fase di notificazione spesso causa di differimento dell'udienza. 2 Il concetto è stato recentemente chiarito (delimitando l'ambito di applicazione della suddetta inammissibilità) dal S.C. per cui "Dalla relazione illustrativa emerge che la norma di cui all'art. 581, comma 1-ter, risulta emanata in attuazione dei principi di delega stabiliti all'art. 1, comma 13, lett. a), I. n. 134/21, secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere che "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione". Nell'attuazione della delega, l'esecutivo non ha richiamato il riferimento generale all'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di citazione a giudizio." (Sez. 4, n. 22140 del 3.5.2023, Rv. 284645 ). A suffragare la tesi secondo cui l'elezione di domicilio riguarderebbe specificamente la fase del giudizio d'appello é il termine "deposito" che si intende appunto riferito ad un atto "nuovo" e non già ad un atto che sia già stato acquisito nell'incarto processuale per il quale diversamente si parla di allegazione. Tale ricostruzione trova altresì conferma nell'art. 157 ter, comma 3, cod.proc.pen. secondo cui in caso di impugnazione proposta dall'imputato "la notifica di tale atto «è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater". In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28.9.2023
lette/Sal:M le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 47417 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 28/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26 aprile 2023 la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AF UB avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 15.2.2023 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 comma 1, n. 2 e 5 cod.pen., atteso che con l'atto di appello era stata depositata la procura speciale per impugnare ma non già la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. 2. Avverso detta ordinanza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) con riferimento agli artt. 164 e 581 comma 1 ter cod.proc.pen. nonché all'art. 27 Cost. atteso che la Corte d'appello di Messina, limitandosi ad una formula dì stile, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta contestando la mancata elezione di (, 11- domicilio~ettll'ambito del giudizio di primo grado. Si assume che l'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. non richiederebbe ai fini impugnatori il conferimento di una nuova elezione di domicilio ma si limiterebbe a sancirne la necessaria presenza nel momento in cui ci si accinga al deposito dell'impugnazione, nulla specificando per l'ipotesi in cui un'elezione di domicilio già sussista agli atti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La disposizione che si assume violata è stata introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022 all'interno dell'art. 581 cod. proc. pen. e prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, l'adempimento che la Corte di appello assume omesso. Con detta norma il legislatore ha innovato il sistema ed ha inteso garantire una regolare e celere celebrazione del giudizio di appello, essendo espressamente finalizzata l'elezione di domicilio in sede di gravame ad agevolare la fase di notificazione spesso causa di differimento dell'udienza. 2 Il concetto è stato recentemente chiarito (delimitando l'ambito di applicazione della suddetta inammissibilità) dal S.C. per cui "Dalla relazione illustrativa emerge che la norma di cui all'art. 581, comma 1-ter, risulta emanata in attuazione dei principi di delega stabiliti all'art. 1, comma 13, lett. a), I. n. 134/21, secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere che "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione". Nell'attuazione della delega, l'esecutivo non ha richiamato il riferimento generale all'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di citazione a giudizio." (Sez. 4, n. 22140 del 3.5.2023, Rv. 284645 ). A suffragare la tesi secondo cui l'elezione di domicilio riguarderebbe specificamente la fase del giudizio d'appello é il termine "deposito" che si intende appunto riferito ad un atto "nuovo" e non già ad un atto che sia già stato acquisito nell'incarto processuale per il quale diversamente si parla di allegazione. Tale ricostruzione trova altresì conferma nell'art. 157 ter, comma 3, cod.proc.pen. secondo cui in caso di impugnazione proposta dall'imputato "la notifica di tale atto «è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater". In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28.9.2023