Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
0 5 8 9 8/0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 16699/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 15615 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Giovanni Prestipino -Presidente- 662. Alberto Spanò -Consigliere- Ud.22.01.2002 和 -Rel. Consigliere- 3.66 Alessandro De Renzis CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE -Consigliere- 4. " Paolo Stile Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.
5. Giuseppe Cellerino -Consigliere- per diritti L.
1.59 ha pronunciato la seguente 1.2.APR. 2002il IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto DA CANCELLERIA 1 RI CC, elettivamente domiciliato in Roma, Via 0 Archimede 132, presso lo studio dell'Avv. Antonino Pellicanò, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso C V Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in 299 virtù di mandato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Nicola Valente, Michele Di Lullo e Carlo De Angelis, con loro elettivamente domiciliato in 2 Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 528/98 del Tribunale del La- voro di Locri del 14.7.1998/8.9.1998 nella causa iscritta al n. 996 del R. G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.1.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carlo De- stro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 24.6.1994, CO MB, premesso che l'INPS aveva respinto a conclusione dell'iter amministrativo l'istanza per conseguire l'assegno di invalidità triennale, adiva il Pretore di Locri chiedendo il riconoscimento del diritto all'anzidetto assegno con la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione del relativo trattamento. Il convenuto Istituto costituendosi contestava la domanda chie- dendone il rigetto. All'esito il Pretore con sentenza 7.6.1996, espletata consulenza tecnica di ufficio, accoglieva la domanda con decorrenza dal 1.2.1995. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di Locri, rin- novata la consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 14.7.1998/8.9.1998 accoglieva l'appello e, in riforma della deci- 3 sione di primo grado, dichiarava che il MB non aveva diritto alla pensione di invalidità. Il Tribunale in particolare condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di secondo grado in ordine al fatto che il RI non fosse affetto da malattie comportanti la riduzio- ne della sua capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, in quanto fondate su accertamenti accurati ed esaurienti. Il RI ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS si è costituito con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e fal- sa applicazione dell'art. 10 R.D.L. n. 639 del 1939, nonché ille- gittimità per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Sotto il profilo del vizio di motivazione il RI osserva che il Tribunale, nel giustificare il rigetto della domanda, ha recepito in maniera meccanica le conclusioni della consulenza tecnica di uf- alte ficio di appello, la quale, pur dando che esso ricorrente era af- fetto da spondiloartrosi, artrosi Acromion clavicolare bilaterale e sindrome ansioso- depressiva, aveva concluso che “tale com- plesso morboso incide sulla capacità lavorativa del periziando, ma non la riduce ai sensi di legge”. Secondo il ricorrente né il consulente di secondo grado né la sentenza impugnata rispondono alle puntuali contestazioni mosse 4 da esso RI con le note autorizzate del 26.6.1998, in cui veniva osservato che dai referti radiologici, allegati alla stessa consulenza di appello del dott. Mucolo, si evidenziavano le se- guenti patologie: artrosi interapofisaria;
una discopatia a livello del segmento cervicale della colonna e due discopatie a carico di quello lombare;
riduzione, a carico delle articolazioni delle ginocchia, dell'interlinea articolare con sclerosi dei piatti ti- biale, tali da determinare da sole un grave stato di invalidità. Le censure sono fondate. Il giudice di appello non ha risposto ai puntuali rilievi critici contenuti nelle citate note difensive del 26.6.1998, con le quali venivano denunciate le anzidette affezioni, non prese in conside- razione dal consulente tecnico di ufficio anche sotto il profilo dell'aggravamento ex art. 149 disp. att. C.P.C. In questo senso va richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in presenza di specifici e circostanziati rilievi alla consulenza tecnica di ufficio, il giudice è tenuto a prendere in esame tali rilevi sia per verificarne la fondatezza me- diante il rinnovo dell'indagine tecnica sia per disattenderli con adeguata motivazione (in questo senso ex plurimis Cass. senten- za n. 8165 del 16 giugno 2001; sentenza n. 4787 del 17 maggio 1999; sentenza n. 4577 del 6 maggio 1998; sentenza n. 1042 del 4 febbraio 1997; sentenza n. 245 del 10 gennaio 1997; sentenza n. 78 del 4 gennaio 1995). In conclusione in base alle precedenti considerazioni il ricorso 5 merita di essere accolto. Conseguentemente la sentenza impu- gnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma addì 22 gennaio 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro de Rendis Shilli IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T (ogg), 10 APR. 2002 . L T R , L N A ' A O S L B 3 IL CANCELLIERE E L I 7 E P - D S D 8 I - I A N 1 S T S 1 G N O O E E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R D O