Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2011, n. 4522
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Sentenza 21 gennaio 2011

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La decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla richiesta di liberazione anticipata non può non tenere conto dell'attività lavorativa svolta in carcere dal richiedente, onde stabilire se dalla stessa - per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. - sia positivamente desumibile l'inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2011, n. 4522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4522
    Data del deposito : 21 gennaio 2011

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