Versione
15 marzo 1968
15 marzo 1968
Art. 43.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).