Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 14 2 6 /0 1 IN NOM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 16470/98 Consigliere Cron. 3049 Dott. Donato FIGURELLI ConsigliereDott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Ud. 28/09/00 - - Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENT ENZA per diritti L. - 1 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IV PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIRELIL 3000 OFANTO 18 presso lo STUDIO AVV. DONATELLO GIANNI, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato FORTUNATO AGOSTINO, giusta delega in atti;
CG575482 - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA TROCINI CARLO, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato LANZILLOTTA Sig. CANLILLO,Th ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente per diritti L. ✓ 111 21.3.01 all'avvocato MICELI PAOLO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente 2000 3907
contro
-1- I.N.A. I. L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dall'avvocato BRITTI MARCELLO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 10/11/1998, rep. n. 49868; - resistente con procura avverso la sentenza n. 312/98 del Tribunale di CASTROVILLARI, depositata il 15/07/98 R.G.N. 837/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato LANZILLOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1) Svolgimento del processo Il Tribunale di Castrovillari, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da IV GI nei confronti di OC LO e di OC AR, quale capo cantiere, per la condanna dei convenuti al pagamento della somma ritenuta equa, ad integrazione della indennità liquidata dall'Inail. Il Tribunale, richiamando gli atti di primo grado, premesso che il ricorrente aveva affermato di essere rimasto vittima di un infortunio per lo scoppio di una mina durante l'esecuzione dei lavori di costruzione in una galleria;
che per questo infortunio l'Inail gli aveva riconosciuto una indennità commisurata al 30% di invalidità permanente;
che a norma del codice civile del fatto risponde il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori, e che la pensione liquidata dall'inail era del tutto insufficiente e inadeguata a coprire i danni morali e quelli della vita di relazione;
su questa premessa il Tribunale, affrontando l'eccezione preliminare sollevata dagli appellanti, riteneva priva di fondamento quella relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Pretore per mancanza di una compiuta esposizione dei motivi in fatto e in diritto;
riteneva, quanto alla qualificazione giuridica della domanda, sempre in relazione agli atti di causa, che due potevano essere le soluzioni possibili, ovvero che, in base ad una interpretazione estensiva del d.p.r. 1124/65, si era richiesto che il danno differenziale, di cui all'art 10 di tale legge, si estendesse anche a quei danni non coperti dalla garanzia assicurativa (danno biologico), o che più verosimilmente la domanda era stata proposta sic et simpliciter per ottenere, in via autonoma, il risarcimento di poste di danno non comprese in quelle fatte oggetto di valutazione da parte dell'Inail. Nell'uno o nell'altro caso, comunque, riteneva il Tribunale che il problema di fondo era quella di individuare il fondamento giuridico della domanda e quindi, anche per la ricaduta sul piano della distribuzione dell'onere della prova, di accertare se era stata proposta per له violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. ,od invece sul generico divieto del neminem ledere, ex art. 2043 c.c. pervenendo, sull'esame degli atti, dai quali non risultava alcuno accenno alle cautele di cui all'art. 2087 c.c., alla conclusione che la domanda era stata proposta quale illecito civile, tanto più che, se fosse stata proposta per violazione dell'art. 2087 c.c. il ricorrente avrebbe dovute allegare specificamente di quali violazioni del dovere di sicurezza si era reso responsabile il datore di lavoro. Da qui, l'onere del lavoratore di provare la colpa del proprio datore di lavoro o del direttore dei lavori nella causazione del danno, onere in alcun modo assolto dal ricorrente, con conseguente rigetto della domanda. Precisandosi altresì dal Tribunale che quand'anche la domanda fosse stata proposta ex art. 2087 c.c. era comunque onere del datore di lavoro provare il nesso eziologico tra la violazione delle disposizioni di prevenzione cui era obligato il datore di lavoro e l'evento dannoso .Avverso questa decisione ricorre per Cassazione IV GI, nei confronti di OC AR e nei confronti eè foi percce ductsdel'Inail: Resiste con controricorso l'intimato, al quale it forbliments Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione dell'art, 2087 c,c, e falsa applicazione dell'artt. 2043 c.c., oltre a vizio di motivazione rilevando che il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica della domanda ponendo a base di essa l'art. 2043 c.c. anziché l'art. 2087 c.c., quindi non fondando la domanda sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione delle norme di sicurezza bensì sulla violazione del generico dovere del neminem ledere, laddove il richiamo nel ricorso introduttivo del giudizio alla responsabilità del datore di lavoro e del direttore dei lavori, oltre จ che alle norme di cui al T.U. 1124/65 e, ancor più esplicitamente all'art. 2087 c.c. nella successiva memoria del 93, dovevano considerarsi indici sufficienti ad escludere che la domanda fosse stata proposta per conseguire il risarcimento del danno ( nella specie, danno biologico) a titolo di illecito civile, come ritenuto dal Tribunale con motivazione incerta e contraddittoria: Con il secondo mezzo deduce il ricorrente violazione dell'art. 2087 c.c. in relazione all'art.2118 e 2697 c.c. avendo erroneamente affermato il Tribunale che quand'anche dovesse assumersi la fattispecie dell'art. 2087 c. c. non avendo l'IV indicato nessuna concreta violazione delle norme di prevenzione da parte del datore di lavoro, non avendo assolto l'onere della prova, la domanda doveva non di meno essere rigettata Con il terzo motivo deduce il ricorrente violazione del d.p.r. 1124/65, in relazione agli artt. - 2087 e 2059 c.c. ritenendo che il Tribunale ha ulteriormente errato nel ritenere che, non essendovi stato accertamento penale passato in giudicato della responsabilità del datore di lavoro, incombeva al ricorrente provare in via incidentale tale responsabilità, con particolare riferimento al danno morale. Dei dedotti motivi ritiene la Corte debba accogliersi il primo e ritenere assorbiti il secondo e il terzo, posto che dall'esame degli atti si è potuto accertare che già il ricorso introduttivo conteneva elementi indicativi della volontà di proporre una domanda a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c, .dato che il rinvio alle norme del codice civile non era generico come pretende l'intimato essendo qualificato dalla indicazione del soggetti nei cui confronti, per altre disposizioni di legge, può sorgere responsabilità per la violazione delle norme di legge relative al dovere di sicurezza proprio al datore di lavoro;
d'altra parte, se qualche incertezza dovesse restare in rapporto al ricorso introduttivo, la volontà *del ricorrente di proporre una domanda ex art. 2087 c.c. risulta senza ombre di dubbio esplicitata dalla successiva memoria del 93, ove tale disposizione è posta esplicitamente a fondamento del ricorso, con tutte le conseguenze sul piano della distribuzione dell'onere della prova. Ciò premesso devono ritenersi assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso, nei quali si sviluppano motivi inerenti o consequenziali, la cui rilevanza sarà valutata dal giudice del rinvio. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo;
cassa la "sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 28 settembre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Ropario be Munis MR I W Sha IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 1 FEB. 2001 oggi, A BORATORE ELLERIA1) Plate M E R P U S LLO, DI OGNI SPESA, TASSA DI BO SI DELL'ART. 10 POSTA 533 . IM N DA 11-8-73 REGISTRO, E DA AI SEN TE ESEN E DIRITTO G LEG ELLA O D