CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15676 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IL IC nato a [...] gennaio 1965 avverso la sentenza resa l' 11 gennaio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL UL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 19 Aprile 2021 dal Tribunale di Brescia, che ha dichiarato la responsabilità di LA LI in ordine al delitto di truffa. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso LA LI, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc.pen. e del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza poiché nel capo d'imputazione si contesta il reato di truffa per avere posto falsamente in vendita un motociclo sul sito "Subito.it" facendosi versare la somma di 400 C a titolo di acconto sulla propria postepay e rendendosi successivamente irreperibile, senza dare esecuzione alla compravendita. La sentenza invece ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, e ha ritenuto infondate le censure mosse al riguardo dalla difesa, osservando che il primo giudice avrebbe soltanto ipotizzato il concorso nel reato dell'imputato unitamente ad altre persone. E tuttavia i osserva il ricorrente che dalla contestazione non si evince Penale Sent. Sez. 2 Num. 15676 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/02/2023 che il LI abbia fornito un contributo concorsuale alla realizzazione del reato, mentre il predetto è stato chiamato a rispondere quale unico responsabile di una fattispecie di reato monosoggettiva. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di truffa, poiché la corte non ha dimostrato la colpevolezza del ricorrente e si è limitata ad affermare che la difesa non ha prodotto la denuncia di smarrimento dei documenti dell'imputato o della carta utilizzata per porre in essere la condotta illecita. In ordine, poi, al dolo della truffa la corte non ha risposto alle doglianze difensive circa la condizione psicofisica dell'imputato, soggetto fragile e affetto da disturbo di personalità paranoide e da etilismo cronico e lieve ritardo mentale, che di certo inficia la sua capacità di intendere e di volere. 2.3 violazione dell'art. 62 bis codice penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, poiché la corte non ha considerato la minima offensività della condotta e la condizione di disagio dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a reiterare pedissequamente le censure già formulate con l'atto di gravame, alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata e corretta risposta, osservando peraltro che le medesime censure erano già state motivatamente respinte anche dalla sentenza di primo grado. 1.1 E' provato che l'imputato ha fornito un contributo alla realizzazione della truffa e l'eccezione difensiva sul rilievo che non vi sarebbe correlazione tra l'imputazione e l'affermazione di responsabilità è manifestamente infondata. Va al riguardo ricordato che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22173 del 24/04/2019 Ud. (dep. 21/05/2019 ) Rv. 276535 - 01) L'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di n conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile. (Sez. 2 - , Sentenza n. 6560 del 08/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280654 - 01) La corte ha ribadito che l'imputato ha posto in essere condotte che hanno contribuito a realizzare l'intento fraudolento. LI ha, infatti, ricevuto sulla carta postepay il 2 pagamento effettuato in relazione alla pubblicazione dell'annuncio di vendita e ha pertanto posto in essere un contributo all'esecuzione della frode, quantomeno al momento della percezione del profitto del reato.La sua responsabilità non viene elisa dalla constatazione che può aver concorso anche con altri soggetti non indagati nella consumazione del delitto. 3.2 La Corte ha motivatamente affermato la sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato e ha escluso che il limitato deficit cognitivo dell'imputato possa risultare incompatibile con la coscienza e volontà di porre in essere una condotta fraudolenta ai danni della persona offesa. 3.3 Anche in merito alle circostanze attenuanti generiche il collegio ha fornito sintetica ma esaustiva motivazione, sottolineando l'assenza di elementi valorizzabili nella condotta dell'imputato. Anche recentemente è stato ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489 - 01) 4.Alla luce della recente riforma cd. Cartabia che ha modificato la procedibilità del reato di truffa, va osservato che in atti è presente la querela della persona offesa. 5.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 febbraio 2023 il consigliere estensore Il Pres dente v Maria LA LL RG CA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL UL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 19 Aprile 2021 dal Tribunale di Brescia, che ha dichiarato la responsabilità di LA LI in ordine al delitto di truffa. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso LA LI, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc.pen. e del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza poiché nel capo d'imputazione si contesta il reato di truffa per avere posto falsamente in vendita un motociclo sul sito "Subito.it" facendosi versare la somma di 400 C a titolo di acconto sulla propria postepay e rendendosi successivamente irreperibile, senza dare esecuzione alla compravendita. La sentenza invece ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, e ha ritenuto infondate le censure mosse al riguardo dalla difesa, osservando che il primo giudice avrebbe soltanto ipotizzato il concorso nel reato dell'imputato unitamente ad altre persone. E tuttavia i osserva il ricorrente che dalla contestazione non si evince Penale Sent. Sez. 2 Num. 15676 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/02/2023 che il LI abbia fornito un contributo concorsuale alla realizzazione del reato, mentre il predetto è stato chiamato a rispondere quale unico responsabile di una fattispecie di reato monosoggettiva. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di truffa, poiché la corte non ha dimostrato la colpevolezza del ricorrente e si è limitata ad affermare che la difesa non ha prodotto la denuncia di smarrimento dei documenti dell'imputato o della carta utilizzata per porre in essere la condotta illecita. In ordine, poi, al dolo della truffa la corte non ha risposto alle doglianze difensive circa la condizione psicofisica dell'imputato, soggetto fragile e affetto da disturbo di personalità paranoide e da etilismo cronico e lieve ritardo mentale, che di certo inficia la sua capacità di intendere e di volere. 2.3 violazione dell'art. 62 bis codice penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, poiché la corte non ha considerato la minima offensività della condotta e la condizione di disagio dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a reiterare pedissequamente le censure già formulate con l'atto di gravame, alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata e corretta risposta, osservando peraltro che le medesime censure erano già state motivatamente respinte anche dalla sentenza di primo grado. 1.1 E' provato che l'imputato ha fornito un contributo alla realizzazione della truffa e l'eccezione difensiva sul rilievo che non vi sarebbe correlazione tra l'imputazione e l'affermazione di responsabilità è manifestamente infondata. Va al riguardo ricordato che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22173 del 24/04/2019 Ud. (dep. 21/05/2019 ) Rv. 276535 - 01) L'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di n conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile. (Sez. 2 - , Sentenza n. 6560 del 08/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280654 - 01) La corte ha ribadito che l'imputato ha posto in essere condotte che hanno contribuito a realizzare l'intento fraudolento. LI ha, infatti, ricevuto sulla carta postepay il 2 pagamento effettuato in relazione alla pubblicazione dell'annuncio di vendita e ha pertanto posto in essere un contributo all'esecuzione della frode, quantomeno al momento della percezione del profitto del reato.La sua responsabilità non viene elisa dalla constatazione che può aver concorso anche con altri soggetti non indagati nella consumazione del delitto. 3.2 La Corte ha motivatamente affermato la sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato e ha escluso che il limitato deficit cognitivo dell'imputato possa risultare incompatibile con la coscienza e volontà di porre in essere una condotta fraudolenta ai danni della persona offesa. 3.3 Anche in merito alle circostanze attenuanti generiche il collegio ha fornito sintetica ma esaustiva motivazione, sottolineando l'assenza di elementi valorizzabili nella condotta dell'imputato. Anche recentemente è stato ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489 - 01) 4.Alla luce della recente riforma cd. Cartabia che ha modificato la procedibilità del reato di truffa, va osservato che in atti è presente la querela della persona offesa. 5.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 febbraio 2023 il consigliere estensore Il Pres dente v Maria LA LL RG CA