Sentenza 18 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8851 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0885 1/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITALIANO A DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 16162/00 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 24111 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.17/01/02 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIENA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI MA RI;
intimata 2002 avverso la sentenza n. 17139/99 del Tribunale di ROMA, 244 depositata il 20/09/99 - 39684/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma RA AR Rosaria conveniva in giudizio la Ferrovie dello Stato Spa per la riliquidazione della indennità di buonuscita per effetto del computo dei miglioramenti previsti dal CCNL del 1990 - 1992, con condanna del convenuto al pagamento delle relative somme. Il convenuto contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Roma, investito in grado di appello ad istanza delle Ferrovie, con sentenza del 13/1 – 20/9/99 confermava la decisione, precisando che infondata era la tesi secondo cui ai dipendenti collocati a riposo nel corso del triennio contrattuale potevano essere riconosciuti i soli scatti retributivi, previsti dall'art. 37, maturati antecedentemente alla cessazione dal servizio, in base alle disposizioni della L. n. 829 del 1973 (richiamate dall'art. 96, III comma del CCNL) che pongono l'ultimo stipendio percepito dal dipendente come parametro per la determinazione dell'indennità di buonuscita e con esclusione quindi degli aumenti retributivi non ancora maturati;
la disposizione contrattuale, infatti, doveva essere letta contestualmente a quella di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 96, secondo cui "i benefici economici ..derivanti dall'applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione ... nel periodo di vigenza contrattuale". La norma non lasciava dubbi in merito al diritto alla corresponsione integrale dei benefici economici anche in favore dei dipendenti collocati a riposo, perché così previsto dall'accordo collettivo, mentre la scansione temporale degli aumenti salariali era solo in funzione delle necessità contabili dell'azienda. Ciò emergeva anche dal disposto dell'art. 38, che estendeva gli aumenti a tutti gli istituti retributivi indiretti, evidenziando così che gli stessi erano considerati come beneficio globalmente inteso, che costituisce parte integrante del trattamento economico fin dal momento della stipulazione del contratto. Una diversa lettura della norma provocherebbe un trattamento differenziato dei lavoratori collocati in quiescenza a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, in contrasto con la volontà contrattuale di assicurare a tutti il medesimo trattamento. Né poteva sostenersi che la disposizione si riferiva al solo trattamento pensionistico e non alla buonuscita, posto che il richiamo del diritto a pensione era fatto solo per individuare gli aventi diritto e non la prestazione previdenziale da erogarsi. L'articolo in esame si riferiva sia al trattamento pensionistico che all'indennità di buonuscita, come emergeva dalla relativa intestazione;
inoltre, nel verbale di accordo per il rinnovo del contratto, redatto in data 19/5/1990, si prevedeva che l'incremento Be M medio tabellare veniva articolato in quote scaglionate, ribadendo così l'unità del benefico economico riconosciuto. Il Tribunale conosceva le sentenze in senso contrario delle Suprema Corte (11031 e 11203 del 1998), ma dalle stesse "meditatamente” dissentiva, poiché l'interpretazione delle norme collettive era di competenza del giudice di merito e non era 2 censurabile in cassazione, se esente da errori, contraddizioni ed illogicità. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Ferrovie dello Stato Spa, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Il lavoratore non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e ss. c.c., in relazione agli art. 37, 38 e 96 del CCNL, e dell'art. 14 L. n. 829 del 1973, nonché vizio di motivazione (art. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che gli art. 37 e 38 del CCNL prevedono una serie di aumenti stipendiali scaglionati nel tempo e l'art. 96 del medesimo contratto stabilisce che detti benefici economici si applicano anche integralmente “al personale tutto cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie nel periodo di vigenza contrattuale”. Non vi è nessuna espressione letterale di dette disposizioni lasci pensare ad una attribuzione globale degli aumenti stipendiali fin dalla stipulazione del contratto ed un frazionamento nel tempo per “mere necessità contabili dell'azienda", come affermato dal Tribunale;
il giudice del riesame peraltro prescinde completamente da un esame dell'ordinamento previdenziale e dei principi di diritto stabiliti dal Supremo Collegio: non possono, infatti, essere computate nella indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto e perciò non assoggettati a contribuzione 3 (Cass. n. 11080/99). Una diversa interpretazione della norma contrattuale sarebbe contraria alla legge e quindi nulla;
peraltro l'art. 96 del CCNL richiama per le prestazioni di spettanza OPAFS, nelle quali rientra l'indennità di buonuscita, la L. n. 829 del 1973, che all'art. 14 stabilisce che l'indennità deve essere calcolata sulla base dell'ultimo stipendio mensile. Il ricorso è fondato. Il Tribunale non ha considerato che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri è direttamente regolata dalla L. n. 829 del 1973 ed ha proposto una interpretazione del contratto collettivo, che, se fosse esatta, violerebbe sia l'art. 14, che l'art. 36 della citata legge n. 829/73. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che “l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex lege n. 537/93, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 L. 14/12/73 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati contributi" (Cass. 18/4/2000 n. 5042); 23/6/2000 n. 8558; nonché 5/10/99 n. 11080). 4 Il Collegio condivide le argomentazioni svolte, a sostegno del principio di diritto sopra ricordato nelle sentenze citate. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con la cassazione delle sentenza impugnata. Attesi il carattere assorbente della denunciata violazione della L. n. 829/73 e l'assenza di accertamenti di fatto da compiere a seguito dell'enunciato principio di diritto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto delle domande avanzate dai dipendenti. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla RA con il ricorso introduttivo. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Roma 17 gennaio 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francesco Maioraus jalutu telle 11 CANCE Depositato in Cancelleria 18 618.2003 IL CANCELLIEREPearselle CANCELLIERE for 5