Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 1
La rinuncia a comparire all'udienza da parte dell'imputato detenuto produce i suoi effetti fino a quando l'interessato manifesti la sua volontà di essere nuovamente presente al processo, anche mediante un comportamento concludente (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto viziate da nullità assoluta la sentenza impugnata e quella di primo grado, perché l'imputato, detenuto per altra causa, prima consenziente alla celebrazione del processo in sua assenza, e poi comparso all'udienza di rinvio quale semi-libero, non era stato posto successivamente in grado di partecipare all'intero processo, in quanto - trovandosi di nuovo "in vinculis" - era stato tradotto solo per l'udienza finale, peraltro in orario successivo alla pronuncia della sentenza).
Commentario • 1
- 1. Uso del diritto al silenzio, condanna dell'imputato (Cass. 22651/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2003, n. 45726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45726 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi VAROLA - Presidente -
1. Dott. Giuseppe COSENTINO - Consigliere -
2. Dott. Filiberto PAGANO - Consigliere -
3. Dott. Giuliano CASUCCI - Consigliere -
4. Dott. Franco FIANDANESE - Cons. Rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF IR, n. Napoli 25.12.1972, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, in data 6 novembre 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Franco Fiandanese;
il pubblico ministero in persona sostituto procuratore generale dott. Antonio Mura,che ha concludo per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6 novembre 2002, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di OF IR alla pena di mesi due di reclusione e lire 400.000 di multa per il reato di. cui all'art. 648 giudice di appello rigettava l'eccezione di nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli per omessa partecipazione al giudizio dell'imputato, affermando che il OF, detenuto per altra causa, aveva comunicato, in occasione della prima udienza del 16 marzo 1998, la volontà di rinunciare comparire, di modo che doveva considerarsi irrilevante che ne fosse stata materialmente eseguita la traduzione in aula nell'udienza finale solo dopo che il processo si era concluso.
Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, insistendo nella suddetta eccezione di nullità, poiché, se era vero che egli aveva manifestato inizialmente la volontà di non essere presente nel dibattimento, era poi comparso nel corso di un'udienza successiva,con ciò manifestando, per comportamento concludente, la volontà di essere presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato.
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti fino a quando l'interessato non manifesti la sua volontà di essere nuovamente presente. Non vi è dubbio che il OF abbia, in modo inequivocabile, manifestato tale volontà presentandosi all'udienza del 22 dicembre 1999, quando si trovava in regime di semilibertà. Per di più, nel caso di specie, le numerose udienze successive a quella del 16 marzo1998, rispetto alla quale l'imputato aveva rinunciato a comparire, non possono certo dirsi in prosecuzione di quella iniziale,in quanto determinate prima dalla sostituzione del giudice dell'udienza poi dalla constatazione che l'imputato non era stato tradotto, di modo che lo stesso giudice aveva esattamente valutato che la volontà manifestata per l'udienza del 16 marzo 1998 non poteva ritenersi valida per le udienze successive ed infatti era stata disposta la traduzione del OF anche per l'udienza finale del 10 maggio 2001, nella quale, però, la traduzione avveniva in orario successivo alla conclusione del processo alla pronuncia della sentenza, mentre a verbale dato atto erroneamente dell'assenza del OF "già presente". La sentenza impugnata, pertanto, e quella del Tribunale di Napoli in data 10 maggio 2001, devono essere annullate per la evidenziata nullità assoluta e gli atti devono essere trasmessi allo stesso Tribunale per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Napoli in data 10 maggio 2001 e rinvia gli atti allo stesso Tribunale per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 NOVEMBRE 2003.