Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonio - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato Guglielmo Martignetti, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO CASALI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI UL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1126/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato MARTIGNETTI Guglielmo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO RA, con ricorso affidato ad un solo motivo poi illustrato da memoria, ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1126/2000 emessa il 5/5/2000 dalla corte di appello di Milano nella controversia tra esso NO e GI GI. Quest'ultimo non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Il ricorrente ha esposto come segue i fatti di causa.
Con atto di citazione in appello avverso la sentenza n 227/97 del Tribunale di Milano, Sezione 4^ civile, pubblicata in data 13/1/1997 e non notificata, il Signor RA NO in qualità di erede di RG NO, riassunto in causa nel procedimento di 1^ grado stante il decesso della sorella che procurava l'interruzione del processo, chiedeva la riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda avanzata dal GI nei confronti, del NO con obbligo per quest'ultimo di restituire all'asse ereditario solamente entro i limiti di cui all'art. 490 c.c. e compensazione delle spese.
La sentenza del tribunale di Milano infatti aveva accolto in parte la domanda dell'attore GI nei confronti del convenuto NO RA condannando il medesimo al pagamento della somma di L. 20.000.000, pari cioè ai 2/3 di un certificato di deposito del valore di L. 30, 000.000, oltre interessi legali con decorrenza dal 7/1/1987 al saldo e le spese processuali liquidate in L.
6.951.900. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1126/2000 emessa e pubblicata rispettivamente in data 22.3-5.5.00 e notificata a mezzo del servizio postale in data 5.10.00 al NO presso il domicilio eletto del Procuratore costituito in giudizio, avv. Nicola Duralo, ritenendo fondata la domanda dell'attore in punto "libretto di deposito" del valore di L. 30.000.000, (in quanto a norma dell'art. 582 c.c.. che regola il concorso del coniuge con l'ascendente legittimo sui beni ereditari e attribuisce al primo i due terzi dell'asse), nonché che la questione dibattuta riguardasse rapporti di debito e credito fra coeredi e non fra eredi e terzi creditori, condannava il NO a restituire ali asse ereditario l'equivalente dei 2/3 di tale libretto senza attribuire rilievo alcuno al fatto che il coerede avesse accettato l eredità con beneficio di inventario.
La Corte avrebbe errato nel valutare, per la difesa del Signor NO, che l'odierno ricorrente, in qualità di fratello, non sarebbe coerede bensì terzo creditore rispetto ali eredità della defunta Signora RG NO. La sentenza a pag.
7. rigo 19 e seg., ribadisce espressamente che la domanda dell'appellante è stata rigettata anche perché il medesimo non avrebbe provato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario tanto è vero che non veniva depositato ne' il fascicolo di parte con i relativi documenti con conseguente condanna totale alle spese, nonostante la soccombenza dei 2/3 del capitale.
Sulla base di queste argomentazioni in diritto la Corte pronunciava nel merito rigettando l'appello proposto dal Signor NO e confermando, in ogni sua parte, la sentenza impugnata condannando altresì l'appellante a rifondere le spese per il 2^ grado liquidandole complessivamente in L. 7.500.000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere il relativo contenuto privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c.: dal contesto dell'atto non è possibile desumere una completa, sia pur sintetica, conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente per ben intendere, tra l'altro, il presupposto, il significato, la portata e gli effetti delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata. Occorre al riguardo osservare che - come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità - il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 366. 1^ comma, n. 3, c.p.c. per il ricorso per Cassazione, è collegato all'autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddit-torio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possibilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi prospettino errori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito. Non è richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben potendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 21/12/2001 n. 16163; 21/11/2001 n. 14718; 17/10/2001 n. 12681;
22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916).
Nella specie nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione - di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. - è possibile rinvenire nel ricorso così come predisposto dal Dormi nel quale, prima della parte relativa all'illustrazione dell'unico motivo a sostegno dell'impugnativa, vi è una premessa in fatto come sopra testualmente riportata.
Da tale esposizione in fatto e dal contenuto del solo motivo di ricorso non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso: i fatti che hanno generato la controversia;
le varie e complesse vicende del processo: le diverse e particolari posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato nelle singole fasi processuali: il dispositivo e i ragionamenti posti a sostegno della decisione del giudice di primo grado;
i motivi (ed i relativi argomenti) dell'appello proposto avverso la detta sentenza;
le tesi difensive sviluppate dalle parti nel giudizio di secondo grado;
la risposta data dalla corte di appello a tutte le critiche mosse alla pronuncia del tribunale.
Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale e, quindi, di verificare la sussistenza dell'interesse ad impugnare. Infatti, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'interesse ad impugnare con il ricorso per Cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso la sollecitata pronuncia caducatoria, un risultato pratico favorevole per cui è necessario che la parte - anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. - ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a qua asseritamente erronea (nei sensi suddetti, sentenza 11/7/2000 n. 9206). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento va pronunciano in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004