Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2001, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
C.C.66442 REPUBBLIC1 64 0 1 S.U. IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Primo Presidente f.f. - R.G.N. 19978/99 Cron. 12509 Dott. Francesco AMIRANTE-Presidente di sezione Rep. 2080 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Ud. 22/02/01 - Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Richiesta copia studio 5.247e dal Sig. - Consigliere Dott. Roberto PREDEN per diritti L. 3.009 11 24.04.01 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere IL CANCELLIERE Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZ A dal Sig. R.d e per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 24-04-01 COLUSSI PERUGIA S.P.A., (GIA' S.R.L.), in persona del IL CANCELLIERE legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. DA PALESTRINA 63, presso --- --- dell'avvocato BRUZIO PIRRONGELLI, che la lo studio e difende unitamente all'avvocato rappresenta FRANCESCO DEPRETIS, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2001 contro 75 -1- MINISTERO DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 169/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 30/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Bruzio PIRRONGELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. che ha concluso per la Giovanni LO CASCIO giurisdizione del giudice ordinario;
accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo d'appello di Perugia, confermando la 1. La Corte decisione di primo grado, con sentenza del 30.6.1999, ha rigettato la domanda proposta dalla società SS con la citazione notificata il 5.2.1992. 2. La Cassa per il Mezzogiorno aveva concesSO alla società un contributo in conto capitale, per ampliare un suo biscottificio: ciò con provvedimento 1.12.1967 n. 7535, adottato in base alla L. 26 giugno 1965, n. 717. Il provvedimento conteneva la clausola per cui la società non avrebbe potuto distogliere le opere dall'uso agevolato prima di un quinquennio. Avendo ritenuto che l'attività dello stabilimento fosse cessata prima, la Cassa aveva revocato il contributo e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, subentrata alla Cassa, gliene aveva chiesto la restituzione. La SS aveva chiesto ai giudici di accertare che essa non era obbligata a restituire il contributo, perché aveva adempiuto a tutte le prescrizioni imposte nel provvedimento che glielo aveva assegnato.
3. I giudici di merito hanno affermato che non rientrava nei poteri del giudice ordinario sindacare la legittimità del provvedimento con cui la Cassa per il Mezzogiorno aveva disposto la revoca del contributo. Hanno Osservato che, nel caso, si discuteva di una clausola risolutiva espressa, introdotta in conseguenza del potere discrezionale della pubblica amministrazione, per cui, dovendosi discutere non di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo, in particolare della titolarità a trattenere il contributo già erogato, v'era carenza di giurisdizione del giudice ordinario. SS Perugia s.p.a. ha chiesto la 4. - La società della sentenza con ricorso notificato il cassazione 18.10.1999. Ha resistito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, subentrato all'Agenzia nella titolarità del rapporto. La ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene due motivi. con il quale laE' fondato ed assorbente il primo, cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme che disciplinano i poteri del giudice nei confronti della pubblica amministrazione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E).
2. Le ragioni di tale decisione risultano da un complesso - di principi di diritto che sono stati reiteratamente 4 affermati dalle sezioni unite (Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8585; 25 maggio 1999 n. 288). In materia di sovvenzioni e contributi, la situazione soggettiva di chi aspira ad ottenerli ha all'origine consistenza di interesse legittimo (Sez. Un. 17 gennaio 1991 n. 399; 28 novembre 1994 n. 11226; 17 marzo 1995 n. 3103), a meno che la legge, nello stabilire requisiti soggettivi e condizioni obiettive per la loro concessione, escluda ogni potere quanto alla ponderazione tra interesse pubblico ed interessi dei privati, e disponga che il contributo spetta ogni volta che requisiti e condizioni risultino accertati (Sez. Un. 5 febbraio 1991 n. 1082; 26 gennaio 1994 n. 727; 6 maggio 1996 n. 4188; 18 febbraio 1997 n. 1483; 15 marzo 1999 n. 133). Anche quando la situazione del privato è all'origine di interesse legittimo, dal provvedimento di concessione sorge il diritto soggettivo a godere del contributo, perciò a riceverne il pagamento e ad impiegarlo. La legge può prevedere che il privato decada dal diritto di godere del contributo e debba restituirlo quante volte non ne faccia l'impiego per cui gli è stato concesso, ma, in mancanza, una clausola di questo tipo può essere introdotta nel provvedimento dall'amministrazione in logica consecuzione con le finalità della legge (Sez. Un. 8 maggio 55 1976 n. 1611; 28 maggio 1986 n. 3600; 7 luglio 1988 n. 4480). Quante volte ciò sia, ed è questo che nel caso avvenuto, l'amministrazione può accertare unilateralmente che il privato non ha rispettato gli obblighi connessi alla fruizione del contributo, ma se tra le parti sorge controversia al riguardo, la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo e non un interesse legittimo e perciò il giudice ordinario ha il potere di conoscerne (Sez. Un. 2 aprile 1979 n. 1865; 27 luglio 1993 n. 8385; 22 maggio 1995 n. 5604; 5 settembre 1997 n. 8585; 25 maggio 1999 n. 288). Non si tratta infatti di porre a raffronto l'interesse pubblico e quello del privato a realizzare certi suoi scopi, momento già superato dalla concessione del se il privato ha tenuto il contributo, ma di verificare comportamento, considerato funzionale alla realizzazione dell'interesse pubblico dalla legge o dal provvedimento di concessione, e perciò assunto ad oggetto di un obbligo, il cui inadempimento autorizza a pronunciare la risoluzione del rapporto sorto dalla concessione, con conseguente dovere di restituzione del contributo. Né rileva che l'accertamento del non essersi avuto inadempimento a quell'obbligo sia chiesto in via di azione o di eccezione per resistere alla domanda di restituzione. 6 Dopo che il contributo gli è stato concesSO, il privato può essere invece restituito nella situazione d'essere titolare di una posizione di interesse legittimo, se tale era la sua situazione prima del provvedimento di concessione e questo è annullato dall'amministrazione perché illegittimo, ovvero è revocato, in tutto o in parte, in base ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione degli scopi a suo tempo considerati (Sez. Un. 18 ottobre 1993 n. 10295). Solo in questo caso, la controversia che sorga a proposito del concreto esercizio del potere di annullamento о revoca del provvedimento di concessione, perché investe un interesse legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Parimenti, solo in questo caso, se l'amministrazione, annullato о revocato il provvedimento di concessione, richiede la restituzione del contributo già erogato, la resistenza alla domanda non potrà essere affidata ad del provvedimento di cui un'eccezione di illegittimità possa conoscere il giudice ordinario, il quale, se sia stato proposto il giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo e non si sia avuta sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dovrà limitarsi ad ordinare la sospensione del giudizio pendente davanti a 7 lui, ricorrendo un'ipotesi di sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. 3. - Il ricorso è accolto. La sentenza è cassata. E' dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. parti, in applicazione degli artt. 383, terzo Le e 353 cod. proc. civ., sono rimesse davanti al primo comma, giudice, il tribunale di Perugia. Al tribunale è rimesso di provvedere sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la ordinario, cassa la sentenzagiurisdizione del giudice impugnata, rimette la causa al tribunale di Perugia anche per le spese. Così deciso il giorno 22 febbraio 2001, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. laboratore di CA ший Depositato in Cancelleria Roma, 19 APR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA хо чеш 8 hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data - 8 NOV 2001, 4 ain 43.4.48. versate $ 290.000 EN (lire p. Il Dirigente Area Serviz! (D.ssa Maria Grazia DI FILIPEDY Il Responsabile Servizio A zia (Dr. M. RACCICHI)