Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C.66305 E N 6 IO 8 Z 9 1 A / IN NOME DAL P LOTALE0 1 339 02 R / 4 / T N 6 S - 2 -REPUBBLICA ITAL I . B G .R E . .P R L L D I A A L T . D E U D A E B I T S RI TE UPHEMA DI CASSAZIONE N A 1 N E I 3 E T S 1 S R I E . E A N T SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 18833.99 A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 3638 Dott. GIOVANNI OLLA PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE Ud.18.5.01 Dott. GIOVANNI PAOLINI CONSIGLIERE OGGETTO: Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE 66305SENTENZA N. sul ricorso proposto da: Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 e, per quanto possa occorrere, l'Ufficio Iva di Torino ricorrente
contro
COMITOURS SPA corrente in Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore> RA UD, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bianchi di Parma e UD Coggiati giusta procura in calce al ricorso, 2 9 9 . 1 bu elett. dom. in Roma presso avv. Coggiati via Lazio 20 C intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 18.4.99 in data 25.2.99 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 13.4.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.5.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. De Stefano;
udito per il resistente l'avv. Bianchi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. che ha concluso per accoglimento del ricorso;
RAFFAELE PALMIERI, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di 1. Finanza in data 22.6.93, l'Ufficio Iva di Torino emetteva avviso di rettifica nei confronti della spa. Comitours, alla quale addebitava l'omessa registrazione di fatture e l'irregolare tenuta delle scritture contabili;
la conseguenza delle omesse registrazioni era il recupero di Iva indebitamente detratta sugli acquisti e l'applicazione di sanzioni. In realtà, i dati contabili erano registrati su supporto informatico e venivano prontamente stampati alla richiesta della Guardia di Finanza, ma non era rispettato il termine di 60 giorni allora previsto per la trascrizione dei dati memorizzati su supporto cartaceo.
2. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e questa annullava l'avviso impugnato. Proponeva appello l'Ufficio Iva e la Commissione Tributaria Regionale lo respingeva, ritenendo che la tenuta della contabilità in via informatica si giustifica alla luce dei principi generali ormai acquisiti, in forza dei quali è ormai assodata, alla luce del progresso teconologico, piena attendibilità, giuridica e probatoria di tale modalità. L'estensione analogica della norma contenuta 469.94 appare infine in nell'art. 7 comma 4 ter della Legge n. interpretativo generale che si ricava armonia con il principio dall'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile>.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso la Comitours spa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e 4. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. : 23,24,25,28,38,42,43,45,47 del D.P.R. n. 636.72; d.m. 11.8.75; 2215 1 DLCodice Civile;
7 comma 4 ter Legge n,. 489.94 in relazione al n. 357.94; 11,12,14 disposizioni preliminari al Codice Civile;
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC .
5. La Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritiene che sia applicabile in materia l'analogia, perchè non esiste il vuoto normativo da colmare;
in realtà, impropriamente la Commissione ha parlato di analogia>, laddove essa ha dato una interpretazione retroattiva all'art. 7 ter della Legge n. 489.94, in contrasto col ки 3 д е с principio dell'applicazione della norma vigente nel tempo. All'epoca dell'accertamento, era in vigore il DM. 11.8.75 che stabiliva in gg. 60 il termine per la trascrizione su carta dei dati informatici. La mancata stampa dei suddetti dati nel termine di gg. 60 comporta violazione degli obblighi di registrazione, quindi l'indetraibilità dell'imposta versata sugli acquisti.
6. La norma sopravvenuta non è applicabile retroattivamente: l'art. 7 ter della Legge n. 489.94 ha sanato le violazioni di cui agli artt. 6 e 7 bis non anche la violazione prevista dall'art. 7 comma 4 . ter.. In ogni caso, la fattispecie in esame non è inquadrabile della norma sopravvenuta di cui all'art. 7 comma 4 ter cit.: la mancata registrazione di fatture è relativa non all'esercizio corrente, come previsto dalla norma, ma all'esercizio precedente. Non vale il principio di retroattività della sanzione più favorevole ( art. 3 del Decreto Legislativo n. 472.97) perchè la violazione non è esattamente inquadrabile nella nuova disciplina.
7. Replica nel controricorso la Comitours spa: 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato è caduta in equivoco, perchè la Commissione Tributaria Regionale non ha applicato analogicamente una norma, ma l'ha considerata espressione di un principio generale ormai acquisito;
il sistema precedente era in contrasto con la Direttiva CE n. 77.388, per cui l'Iva agata è immediatamente detraibile per il solo fatto dell'avvenuto pagamento;
I l'art. 7 comma 4 ter della Legge n. 489.94 è applicabile retroattivamente con riferimento alle sanzioni ed alla detraibilità dell'imposta assolta (Cass. Pen.
1.2.96 n. 3110) ; nella specie, l'esercizio si era aperto il 1.11.92 e si sarebbe chiuso al 31.10.93, onde i dati asseritamente non registrati si riferivano proprio all'esercizio in corso> ( vedi processo verbale di constatazione ). Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato è fondato.
8. La motivazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale è infatti errata in diritto, in quanto ha applicato l'analogia all'istituto de quo>, laddove la materia risulta compiutamente disciplinata al momento della verifica della Guardia di Finanza e successivamente. Nè appare invocabile un principio generale dell'ordinamento, per il quale la tenuta in via informatica della contabilità debba ritenersi sempre ed in ogni caso legittima, a prescindere dalla trascrizione dei dati su supporto cartaceo.
9. L'art. 7 quarto comma ter del DL. n. 357.94 non è norma retroattiva: vedi Cass. 17.2.2000 n. 9412. Rimane invece da valutare l'effetto della sanatoria di cui all' art. 7 ter del DL. n. 357.94 : le violazioni degli obblighi soppressi a sensi degli artt. 6 e 7 bis commesse anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto non producono effetti anche> ai fini dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle penali. Nel caso esistano accertamenti non definitivi, occorre verificare l'avvenuto versamento del decimo della sanzione. Contrariamente a quanto Š ritenuto dall'Amministrazione, l'art. 7 bis contiene la disposizione che interessa ai fini della questione, in quanto modifica ed integra l'art. 2220 Codice Civile, con l'aggiunta della regola secondo la quale le registrazioni su supporto magnetico equivalgono alla registrazione su carta, alla sola condizione che in qualsiasi momento esse possano essere rese leggibili. 10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvederà anche in ordine alle spese. 11. Il principio di diritto cui la suddetta Commissione dovrà attenersi può essere riassunto nei seguenti termini: non è applicabile in subiecta materia> l'istituto dell'analogia; l'art. 7 comma 4 ter del DL. n. 357.94 non è retroattivo;
peraltro la violazione può essere ricondotta all'art. 7 bis del citato Decreto Legge, con possibilità di applicazione della sanatoria di cui all'art. 7 ter. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del le spese, Piemonte. 6 kun Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 18 maggio 2001 CORT IL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI OLLA S L E U R F S IL CANCELLIERE ON AL SA IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILAший DEPOSITATO IN CANCELLERIA. -1 FEB. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 AL SA E N IO 6 8 Z 19 A 5 / A R . I 4 / T N R 6 IS 2 - A . G T B .R E . U R .P L IB L D A A L R D . E T B D E A I T T S N N 1 A E E I 3 S S 1 R I E . A E N T A M