Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
Il delitto di favoreggiamento concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui l'aiuto al ricercato si risolva nell'uso della violenza o minaccia al pubblico ufficiale, poiché, con lo stesso comportamento, vengono violati interessi giuridici diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 32852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32852 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. SERPICO ES - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO ES - Consigliere - N. 1349
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 10104/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN PP, n. ad Acerra il 25.1.1950;
2) AS ES, n. ad Acerra il 20.7.1948;
avverso la sentenza in data 1 dicembre 2006 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 14 febbraio 2005 del Tribunale di Nola, appellata da PP EN e ES AS, condannati, all'esito di giudizio abbreviato, con i benefici di legge per la sola TU, e con le attenuanti generiche, ritenute per il BA equivalenti alla recidiva, la TU, alla pena di mesi quattro di reclusione, e, il BA, a quella di mesi sei di reclusione, in quanto responsabili del reato di cui all'art. 337 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di impedire a militari della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna di procedere alla perquisizione della loro abitazione e di fare ingresso nella stanza dove si era nascosto il figlio AN, usavano violenza nei confronti dei medesimi, ingaggiando con loro una violenta colluttazione, a seguito della quale il m.llo RO riportava lesioni personali (in Acerra, il 13 febbraio 2005).
La Corte di appello dichiarava la pena inflitta al BA interamente condonata.
Osservava la Corte di appello che non poteva essere accolto il motivo di impugnazione tendente alla qualificazione del fatto come favoreggiamento personale, dato l'uso della violenza usata dagli imputati nei confronti dei pubblici ufficiali;
ne', quanto al BA, le attenuanti generiche potevano essere considerate prevalenti sulla recidiva, stante la sua negativa personalità. Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati, con unico atto sottoscritto personalmente, denunciando, con un primo motivo, la mancata presa in considerazione del secondo motivo di appello con il quale essi sollecitavano l'assoluzione per non aver commesso il fatto, dato che le circostanze non avevano permesso loro di rendersi conto della qualità di pubblici ufficiali delle persone che avevano fatto irruzione nel loro appartamento, nei cui confronti comunque non era stata posta in esser alcuna violenza.
Con un secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, dato che l'intento degli imputati era stato unicamente quello di aiutare il figlio AN a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, potendosi così ravvisare il reato di cui all'art. 378 c.p., peraltro non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.. Infine, il solo BA denuncia la violazione dell'art. 164 c.p., comma 4 e il vizio di motivazione in punto mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, dato che i precedenti penali a suo carico riguardavano tutti illeciti depenalizzati, fatta eccezione per una condanna non ostativa per ricettazione, risalente nel tempo.
Ad avviso della Corte i ricorsi sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili.
Il primo motivo non risulta essere stato dedotto nei motivi di appello e comunque appare investire una questione di fatto non esaminabile in sede di legittimità, posto che la Corte di appello ha avuto modo di precisare che i militari, dopo avere suonato alla porta dell'abitazione dei ricorrenti, si erano qualificati come Carabinieri, mostrando anche il tesserino di appartenenza all'Arma. Quanto al secondo motivo, va osservato che quando l'aiuto al ricercato si estrinseca nell'uso della violenza o minaccia al pubblico ufficiale, si determina il concorso dei delitti di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. e di resistenza ex art.337 c.p., poiché con lo stesso comportamento vengono violati interessi giuridici diversi (v. tra le altre Cass., sez. 6, 22 giugno 1982, Mazzara); e che nella specie correttamente gli imputati sono stati ritenuti colpevoli del solo delitto di resistenza, stante la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. quanto al delitto di favoreggiamento.
Correttamente sono stati negati al BA i benefici di legge in considerazione della sua negativa personalità, nulla rilevando che parte - soltanto - dei precedenti penali corrispondono a illeciti depenalizzati.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009