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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18588 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/01/2026 del TRIBUNALE di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Alfredo Pomepo Viola, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di GI MU emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 10 dicembre 2025 in relazione ai reati di detenzione presso la propria abitazione di un fucile tipo doppietta e di una pistola revolver con relativo munizionamento (artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895), armi utilizzate per minacciare il vicino di casa FR Cannavò, esplodendo, in direzione di una cassa acustica per la diffusione della musica posta dal vicino in prossimità del confine tra le due proprietà, diversi colpi di arma da fuoco. L'istanza di riesame era stata presentata esclusivamente per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e sostenere che le stesse potevano essere tutelata con misura meno afflittiva;
il Tribunale ha respinto l’istanza, ritenendo che, pur a fronte dell'assenza di precedenti penali specifici e dell'atteggiamento collaborativo dell'indagato, la particolare Penale Sent. Sez. 1 Num. 18588 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/05/2026 gravità dei fatti per cui si procede, resa evidente dal possesso di armi funzionanti di rilevante calibro e del relativo funzionamento, l'allarme sociale provocato dal reato, l’incapacità dell’indagato di frenare impulsi criminali, rendono necessario la misura applicata, non potendo essere possibile formulare una prognosi favorevole in punto di affidabilità per concedere una misura meno afflittiva. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore. 2.1. Ricorso principale Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza non ha considerato che l'imputato non ha provveduto alla regolarizzazione delle armi che erano del padre, e che erano a suo tempo state regolarmente denunciate, ma mai le aveva utilizzate prima per la commissione di altri illeciti, l'uso è stato occasionale;
affermare che vi sia proclività al delitto ed incapacità di frenare gli impulsi criminali realizza una vivida congettura;
non è stato tenuto conto del fatto che il soggetto è stato provocato, come risulta da tutti i documenti proposti con il riesame e riproposti con ricorso per cassazione, perché il posizionamento da parte del vicino di casse acustiche proprio al confine della proprietà, l'uso prolungato da parte dello stesso di tali casse, da cui uscivano per tutta la giornata rumori assordanti e musica neomelodica napoletana, costituisce provocazione, che ha provocato una reazione che è conseguenza della situazione contingente;
inoltre, il Tribunale non ha motivato sulla deduzione proposta in riesame circa il fatto che l’ordinanza applicativa della misura è andata oltre la richiesta del pubblico ministero, imponendo il divieto di continuare ad abitare nella propria abitazione di via Serra, presso cui si sono svolti i fatti, che non era contenuto nella richiesta;
si tratta, pertanto, di una violazione del devolutum. 2.2. Motivi aggiunti Con il primo motivo deduce esser stato forato e disatteso nel caso in esame il “principio della domanda”, in quanto chiarezza della normativa e ratio di essa impongono che le misure cautelari siano disposte su richiesta del pubblico ministero, ed in lingua italiana il disporre significa che la dotazione del petitum é patrimonio esclusivo dell’accusa; il giudice non avrebbe potuto aggiungere in carico all’indagato il massivo obbligo di non abitare nella propria casa di via Serra e di trasferirsi in altro luogo. Con il secondo motivo deduce che non sono state valutate, neanche per via di asfittica e implicita inclusione, le esigenze cautelari, elise dalla peculiarità iniziale della fattispecie e abbattute da elementi di indubbia rilevanza;
innestare il giudizio di pericolosità sull’assenza d’autocontrollo dell’indagato parrebbe diventare il rifugio di una statuizione che scancella il contesto: rimosse le casse acustiche, sequestrate le armi, confessato l’illecito, pagato ogni 2 ipotetico nocumento, viene meno tutto l’impianto cautelare;
l’eventualità di reiterazione del reato enunciata dal Tribunale si risolve in una petizione di principio, atteso che tutto può accadere e parimenti può non verificarsi. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Alfredo Pomepo Viola, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato. 1. L’individuazione della misura cautelare idonea a tutelare le esigenze cautelari del caso concreto è regolata normativamente dall’art. 275, comma 1, cod. proc. pen., che prevede che “nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”. Nell’interpretare questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha specificato che l’applicazione di una misura non custodiale deve essere “fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, [...], Rv. 284615 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la possibilità di contenere le esigenze cautelari, originate dal comportamento delittuoso, mediante una misura non custodiale attesa l’incapacità dell’indagato di frenare impulsi criminali dimostrata dall’episodio per cui si procede. L’incapacità della persona sottoposta a misura di frenare gli impulsi criminali è effettivamente un parametro di valutazione della scelta tra misura custodiale e misura non custodiale che, come detto, ha superato lo scrutinio della giurisprudenza di legittimità. Tale parametro di valutazione, però, nel caso in esame, è stato ricavato omettendo di considerare che la tipologia di reazione che ha avuto il ricorrente è strettamente legata ad una persona determinata (il vicino) ed ad un comportamento specifico tenuto da questi (costringerlo ad ascoltare per l’intera giornata musica neomelodica napoletana mediante la cassa acustica posizionata al confine tra le proprietà) che ha innescato la occasionale reazione illecita dell’indagato (nel senso che la provocazione debba essere considerata nel giudizio complessivo sulle esigenze cautelari v. Sez. 1, n. 5220 del 17/12/1992, dep. 1993, [...], Rv. 192995 – 01). Pur se “l'occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui si procede a carico di quel soggetto non solo non esclude, ma, anzi, conferma l'esistenza del concreto pericolo di commissione di fatti analoghi, posto che il violento, in quanto tale, trova, per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita di 3 relazione, infinite occasioni per dare sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri” (Sez. 5, n. 18398 del 25/02/2022, Berlingò, Rv. 282995 - 01), però, la mera esistenza del pericolo di reiterazione del reato, che deriva dal comportamento criminale tenuto dall’indagato, dimostra soltanto che è necessaria una misura cautelare, ma non contiene anche il giudizio sulla scelta di contenere le esigenze cautelari mediante una misura di tipo custodiale, che deve essere formulata mediante una valutazione concreta, che contenga anche l’esame della personalità dell’indagato che si può ricavare anche dai suoi eventuali precedenti (il ricorrente è incensurato), ed il contesto, anche territoriale, in cui è avvenuto l’illecito. Nel caso in esame, esistevano, come deduce il ricorso, elementi concreti che inducevano a ritenere che il pericolo di reiterazione del reato potesse essere limitato ad un perimetro di territorio molto circoscritto - che si risolve nei luoghi in cui è avvenuto l’illecito – ed alle occasioni di contatto con una persona ben individuata, elementi del fatto che avrebbero reso necessario che l’ordinanza impugnata sviluppasse un percorso logico più articolato, versato sulle particolarità del caso concreto, circa la necessità, per contenere le esigenze cautelari, di applicare all’indagato una misura di tipo custodiale. Ne consegue che l’ordinanza impugnata contiene un vizio nella motivazione della tipologia di misura necessaria per tutelare le esigenze cautelari, non resiste alle censure che le sono state rivolte e, soltanto con riferimento alla tipologia di misura applicata, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla scelta della misura cautelare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania sezione per il riesame Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore 4
lette le conclusioni del Procuratore generale, Alfredo Pomepo Viola, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di GI MU emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 10 dicembre 2025 in relazione ai reati di detenzione presso la propria abitazione di un fucile tipo doppietta e di una pistola revolver con relativo munizionamento (artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895), armi utilizzate per minacciare il vicino di casa FR Cannavò, esplodendo, in direzione di una cassa acustica per la diffusione della musica posta dal vicino in prossimità del confine tra le due proprietà, diversi colpi di arma da fuoco. L'istanza di riesame era stata presentata esclusivamente per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e sostenere che le stesse potevano essere tutelata con misura meno afflittiva;
il Tribunale ha respinto l’istanza, ritenendo che, pur a fronte dell'assenza di precedenti penali specifici e dell'atteggiamento collaborativo dell'indagato, la particolare Penale Sent. Sez. 1 Num. 18588 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/05/2026 gravità dei fatti per cui si procede, resa evidente dal possesso di armi funzionanti di rilevante calibro e del relativo funzionamento, l'allarme sociale provocato dal reato, l’incapacità dell’indagato di frenare impulsi criminali, rendono necessario la misura applicata, non potendo essere possibile formulare una prognosi favorevole in punto di affidabilità per concedere una misura meno afflittiva. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore. 2.1. Ricorso principale Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza non ha considerato che l'imputato non ha provveduto alla regolarizzazione delle armi che erano del padre, e che erano a suo tempo state regolarmente denunciate, ma mai le aveva utilizzate prima per la commissione di altri illeciti, l'uso è stato occasionale;
affermare che vi sia proclività al delitto ed incapacità di frenare gli impulsi criminali realizza una vivida congettura;
non è stato tenuto conto del fatto che il soggetto è stato provocato, come risulta da tutti i documenti proposti con il riesame e riproposti con ricorso per cassazione, perché il posizionamento da parte del vicino di casse acustiche proprio al confine della proprietà, l'uso prolungato da parte dello stesso di tali casse, da cui uscivano per tutta la giornata rumori assordanti e musica neomelodica napoletana, costituisce provocazione, che ha provocato una reazione che è conseguenza della situazione contingente;
inoltre, il Tribunale non ha motivato sulla deduzione proposta in riesame circa il fatto che l’ordinanza applicativa della misura è andata oltre la richiesta del pubblico ministero, imponendo il divieto di continuare ad abitare nella propria abitazione di via Serra, presso cui si sono svolti i fatti, che non era contenuto nella richiesta;
si tratta, pertanto, di una violazione del devolutum. 2.2. Motivi aggiunti Con il primo motivo deduce esser stato forato e disatteso nel caso in esame il “principio della domanda”, in quanto chiarezza della normativa e ratio di essa impongono che le misure cautelari siano disposte su richiesta del pubblico ministero, ed in lingua italiana il disporre significa che la dotazione del petitum é patrimonio esclusivo dell’accusa; il giudice non avrebbe potuto aggiungere in carico all’indagato il massivo obbligo di non abitare nella propria casa di via Serra e di trasferirsi in altro luogo. Con il secondo motivo deduce che non sono state valutate, neanche per via di asfittica e implicita inclusione, le esigenze cautelari, elise dalla peculiarità iniziale della fattispecie e abbattute da elementi di indubbia rilevanza;
innestare il giudizio di pericolosità sull’assenza d’autocontrollo dell’indagato parrebbe diventare il rifugio di una statuizione che scancella il contesto: rimosse le casse acustiche, sequestrate le armi, confessato l’illecito, pagato ogni 2 ipotetico nocumento, viene meno tutto l’impianto cautelare;
l’eventualità di reiterazione del reato enunciata dal Tribunale si risolve in una petizione di principio, atteso che tutto può accadere e parimenti può non verificarsi. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Alfredo Pomepo Viola, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato. 1. L’individuazione della misura cautelare idonea a tutelare le esigenze cautelari del caso concreto è regolata normativamente dall’art. 275, comma 1, cod. proc. pen., che prevede che “nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”. Nell’interpretare questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha specificato che l’applicazione di una misura non custodiale deve essere “fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, [...], Rv. 284615 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la possibilità di contenere le esigenze cautelari, originate dal comportamento delittuoso, mediante una misura non custodiale attesa l’incapacità dell’indagato di frenare impulsi criminali dimostrata dall’episodio per cui si procede. L’incapacità della persona sottoposta a misura di frenare gli impulsi criminali è effettivamente un parametro di valutazione della scelta tra misura custodiale e misura non custodiale che, come detto, ha superato lo scrutinio della giurisprudenza di legittimità. Tale parametro di valutazione, però, nel caso in esame, è stato ricavato omettendo di considerare che la tipologia di reazione che ha avuto il ricorrente è strettamente legata ad una persona determinata (il vicino) ed ad un comportamento specifico tenuto da questi (costringerlo ad ascoltare per l’intera giornata musica neomelodica napoletana mediante la cassa acustica posizionata al confine tra le proprietà) che ha innescato la occasionale reazione illecita dell’indagato (nel senso che la provocazione debba essere considerata nel giudizio complessivo sulle esigenze cautelari v. Sez. 1, n. 5220 del 17/12/1992, dep. 1993, [...], Rv. 192995 – 01). Pur se “l'occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui si procede a carico di quel soggetto non solo non esclude, ma, anzi, conferma l'esistenza del concreto pericolo di commissione di fatti analoghi, posto che il violento, in quanto tale, trova, per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita di 3 relazione, infinite occasioni per dare sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri” (Sez. 5, n. 18398 del 25/02/2022, Berlingò, Rv. 282995 - 01), però, la mera esistenza del pericolo di reiterazione del reato, che deriva dal comportamento criminale tenuto dall’indagato, dimostra soltanto che è necessaria una misura cautelare, ma non contiene anche il giudizio sulla scelta di contenere le esigenze cautelari mediante una misura di tipo custodiale, che deve essere formulata mediante una valutazione concreta, che contenga anche l’esame della personalità dell’indagato che si può ricavare anche dai suoi eventuali precedenti (il ricorrente è incensurato), ed il contesto, anche territoriale, in cui è avvenuto l’illecito. Nel caso in esame, esistevano, come deduce il ricorso, elementi concreti che inducevano a ritenere che il pericolo di reiterazione del reato potesse essere limitato ad un perimetro di territorio molto circoscritto - che si risolve nei luoghi in cui è avvenuto l’illecito – ed alle occasioni di contatto con una persona ben individuata, elementi del fatto che avrebbero reso necessario che l’ordinanza impugnata sviluppasse un percorso logico più articolato, versato sulle particolarità del caso concreto, circa la necessità, per contenere le esigenze cautelari, di applicare all’indagato una misura di tipo custodiale. Ne consegue che l’ordinanza impugnata contiene un vizio nella motivazione della tipologia di misura necessaria per tutelare le esigenze cautelari, non resiste alle censure che le sono state rivolte e, soltanto con riferimento alla tipologia di misura applicata, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla scelta della misura cautelare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania sezione per il riesame Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore 4