Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2007, n. 6787
CASS
Sentenza 4 dicembre 2007

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In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, ai fini dell'applicazione della sanzione penale prevista dall'abrogato art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 195 (oggi contemplata dall'art. 112, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che ha sostituito il precedente art. 11, comma secondo, del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172) deve qualificarsi come "produttore" il commerciante, anche al minuto, di prodotti pericolosi quando la sua attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. (Nella specie è stata riconosciuta come tale la vendita al dettaglio di un ciclomotore in un negozio di giocattoli).

In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, poiché la sicurezza di un prodotto deve essere correlata alle condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile dello stesso, deve considerarsi pericoloso quel prodotto che appare destinato ad una categoria di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto medesimo. (Fattispecie nella quale la pericolosità è stata riconosciuta con riferimento a scooters elettrici destinati alla vendita a minori di quattordici anni e capaci di raggiungere una velocità massima di 17 km/h, eccedente il limite indicato dall'art. 196 del Reg. es. C.d.S., sufficiente ad escluderne la natura di giocattoli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2007, n. 6787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6787
    Data del deposito : 4 dicembre 2007

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