CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2023, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR CE nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Maria Emanuela Guerra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 luglio 2022 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di AR JU di applicazione della disciplina della continuazione tra quattro sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Torino del 10 ottobre del 2013; 2) sentenza della Corte d'appello di Torino del 15 luglio 2014; 3) Sentenza del Tribunale di Torino del 9 Aprile 2014; 4) Sentenza del Tribunale di Torino dell'Il luglio 2017. In particolare, il Tribunale ha respinto l'istanza con riferimento al reato oggetto della sentenza sub 1) ed accolto con riferimento a quelle sub 2), 3), e 4). Nel determinare la pena il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di partire dalla pena Penale Sent. Sez. 1 Num. 7916 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 01/02/2023 di uno dei reati della sentenza sub 4), ha poi applicato aumento per la continuazione interna con gli altri reati della sentenza sub 4), poi aumento per la continuazione con il reato della sentenza sub 2) e poi aumentato per continuazione con il reato della sentenza sub 3). In particolare, il calcolo è il seguente. Pena base: mesi 9 di reclusione ed euro 1.800 di multa, aumentati ad anni 1 mesi 9 di reclusione ed euro 2,.700 di multa, aumentati di mesi 3 di reclusione ed euro 600 di multa, aumentati di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa;
pena finale: anni 2 mesi 3 di reclusione ed euro 3.800 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che le sentenze sub 2) e 3) erano emesse in rito abbreviato, talchè il giudice avrebbe dovuto ridurre i due aumenti per il rito. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Maria Emanuela Guerra, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La lettura dei documenti allegati al ricorso consente di accertare che, in effetti, le sentenze sub 2) e 3) erano state emesse in rito abbreviato. La lettura della ordinanza impugnata permette di accertare che nel percorso con cui è stata rideterminata la pena, e che è stato riportato per esteso sopra nella parte in fatto, non compare la riduzione per il rito abbreviato. Questa riduzione avrebbe dovuto esservi, perché nel rideterminare la pena il giudice dell'esecuzione deve applicare la riduzione per il rito abbreviato ai reati che in cognizione erano stati giudicati con rito abbreviato anche quando li ponga in continuazione con un reato base giudicato con rito ordinario (Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547: L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.). Nel caso in esame, non emergendo dal calcolo della pena del giudice della esecuzione la riduzione per il rito abbreviato per i reati che erano stati giudicati con tale rito, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo 2 giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617: In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG, Maria Emanuela Guerra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 luglio 2022 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di AR JU di applicazione della disciplina della continuazione tra quattro sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Torino del 10 ottobre del 2013; 2) sentenza della Corte d'appello di Torino del 15 luglio 2014; 3) Sentenza del Tribunale di Torino del 9 Aprile 2014; 4) Sentenza del Tribunale di Torino dell'Il luglio 2017. In particolare, il Tribunale ha respinto l'istanza con riferimento al reato oggetto della sentenza sub 1) ed accolto con riferimento a quelle sub 2), 3), e 4). Nel determinare la pena il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di partire dalla pena Penale Sent. Sez. 1 Num. 7916 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 01/02/2023 di uno dei reati della sentenza sub 4), ha poi applicato aumento per la continuazione interna con gli altri reati della sentenza sub 4), poi aumento per la continuazione con il reato della sentenza sub 2) e poi aumentato per continuazione con il reato della sentenza sub 3). In particolare, il calcolo è il seguente. Pena base: mesi 9 di reclusione ed euro 1.800 di multa, aumentati ad anni 1 mesi 9 di reclusione ed euro 2,.700 di multa, aumentati di mesi 3 di reclusione ed euro 600 di multa, aumentati di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa;
pena finale: anni 2 mesi 3 di reclusione ed euro 3.800 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che le sentenze sub 2) e 3) erano emesse in rito abbreviato, talchè il giudice avrebbe dovuto ridurre i due aumenti per il rito. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Maria Emanuela Guerra, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La lettura dei documenti allegati al ricorso consente di accertare che, in effetti, le sentenze sub 2) e 3) erano state emesse in rito abbreviato. La lettura della ordinanza impugnata permette di accertare che nel percorso con cui è stata rideterminata la pena, e che è stato riportato per esteso sopra nella parte in fatto, non compare la riduzione per il rito abbreviato. Questa riduzione avrebbe dovuto esservi, perché nel rideterminare la pena il giudice dell'esecuzione deve applicare la riduzione per il rito abbreviato ai reati che in cognizione erano stati giudicati con rito abbreviato anche quando li ponga in continuazione con un reato base giudicato con rito ordinario (Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547: L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.). Nel caso in esame, non emergendo dal calcolo della pena del giudice della esecuzione la riduzione per il rito abbreviato per i reati che erano stati giudicati con tale rito, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo 2 giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617: In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023.